Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/12/2021, n. 46170

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 17/12/2021, n. 46170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46170
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K F G ANTON nato il 27/06/1964 avverso la sentenza del 26/05/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. F G A K ricorre avverso la sentenza con la quale in data 26 maggio 2020, a seguito di patteggiamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone gli ha applicato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lettera c) e 2-bis e all'art. 187 comma 1 del Codice della Strada, commesso in Chions 1'11 maggio 2017;
e gli ha altresì applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Proprio in riferimento a quest'ultima statuizione viene articolato l'unico motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge: secondo il ricorrente, sarebbe inibita la revoca della patente dell'imputato, che sarebbe stata conseguita in Austria, e ciò in relazione a quanto disposto dagli articoli 136-ter e 135 comma 6 del Codice della Strada: disposizioni in base alle quali, nei confronti del cittadino di uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a seguito del ritiro della patente contestuale alla violazione dev'essere applicata unicamente, a cura del Prefetto del luogo della commessa violazione, l'inibizione alla guida per il periodo di anni tre: sanzione che effettivamente é stata comminata al K, nei cui confronti quindi non doveva essere disposta la revoca della patente ad opera del giudice.

3. Il ricorso presenta un chiaro difetto di autosufficienza, atteso che il ricorrente, nell'assumere di avere conseguito la patente di guida in Austria (peraltro, in realtà, conseguita in Lussemburgo), non fornisce indicazione alcuna utile al reperimento, nel fascicolo processuale, della documentazione confermativa di tale assunto;
é noto al riguardo che, in base al principio di autosufficienza come declinato nel Protocollo tra il Consiglio Nazionale Forense e la Corte Suprema di cassazione sottoscritto il 17 dicembre 2015, al fine di dare compiutezza all'onere di indicazione, gli atti suscettibili di essere oggetto di valutazione devono essere «specificamente elencati unitamente agli elementi utili allo loro reperibilità nel fascicolo (affoliazione, faldone ecc.), così da renderli facilmente consultabili». A parte ciò, nel merito il ricorso é comunque inammissibile perché manifestamente infondato. Sebbene, infatti, sia astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019 - dep. 2020, Melzani, Rv. 279349), nella specie la doglianza é radicalmente viziata da un evidente errore di diritto. E' noto, infatti, che, indipendentemente dal fatto che la patente di guida dell'interessato sia stata rilasciata in Italia o all'estero, altro sono i provvedimenti di competenza dell'autorità di polizia e prefettizia, ed altro sono le sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali (la cui disciplina generale é stabilita dagli articoli 222 e ss. del Codice della Strada e che, ove previste, sono altresì contemplate negli articoli dello stesso Codice che prevedono ipotesi di reato come quelle contestate al K);
di tal che, svolgendo i suddetti provvedimenti funzioni affatto diverse, non può in alcun modo parlarsi di alternatività fra gli stessi. A chiarimento di quanto precede vale in particolare il richiamo all'articolo 223 del Codice della Strada, riferito alla generalità delle ipotesi di reato per le quali sono previste la sospensione o la revoca della patente di guida: in relazione a tali ipotesi sono previsti sia il ritiro della patente contestualmente alla violazione, sia la sospensione provvisoria della patente (comma o l'inibizione alla guida (comma 2) a cura del Prefetto del luogo della commessa violazione. All'evidenza tali previsioni generali non si sostituiscono alle sanzioni amministrative accessorie, ma svolgono una funzione interinale che prescinde dall'accertamento giudiziale del reato, al quale conseguono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente. Ne consegue che i provvedimenti affini previsti dagli articoli 135 e 136-ter del Codice della Strada non possono essere intesi come "alternativi" alle ridette sanzioni amministrative accessorie;
e, soprattutto, che i citati articoli 135 e 136- ter non valgono a elidere il principio generale, affermato dall'art. 136-bis, comma 1, del Codice della Strada, in base al quale «i conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice;
ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana».
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