Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2021, n. 46170

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2021, n. 46170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46170
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: K F G ANTON nato il 27/06/1964 avverso la sentenza del 26/05/2020 del GIP TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. F G A K ricorre avverso la sentenza con la quale in data 26 maggio 2020, a seguito di patteggiamento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone gli ha applicato la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lettera c) e 2-bis e all'art. 187 comma 1 del Codice della Strada, commesso in Chions 1'11 maggio 2017;
e gli ha altresì applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Proprio in riferimento a quest'ultima statuizione viene articolato l'unico motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge: secondo il ricorrente, sarebbe inibita la revoca della patente dell'imputato, che sarebbe stata conseguita in Austria, e ciò in relazione a quanto disposto dagli articoli 136-ter e 135 comma 6 del Codice della Strada: disposizioni in base alle quali, nei confronti del cittadino di uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a seguito del ritiro della patente contestuale alla violazione dev'essere applicata unicamente, a cura del Prefetto del luogo della commessa violazione, l'inibizione alla guida per il periodo di anni tre: sanzione che effettivamente é stata comminata al K, nei cui confronti quindi non doveva essere disposta la revoca della patente ad opera del giudice.

3. Il ricorso presenta un chiaro difetto di autosufficienza, atteso che il ricorrente, nell'assumere di avere conseguito la patente di guida
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