Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2002, n. 3529
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l'apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all'albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR CO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da SE STESSO;
- ricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 72/01 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 07/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza ha inflitto all'avvocato OM PO la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per la durata di sei mesi, per avere partecipato a numerose udienze in procedimenti che si svolgevano davanti alla pretura di Varese, nonostante fosse stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale, avendo omesso di versare i contributi per l'iscrizione all'Albo degli avvocati e per avere negato tale circostanza in un'udienza che si svolgeva davanti allo stesso ufficio giudiziario, così violando il dovere di lealtà, correttezza e fedeltà, indicato dal codice deontologico. Il Consiglio dell'ordine aveva anche promosso un procedimento d'ingiunzione a carico dell'avvocato PO per conseguire i contributi dovuti negli anni 1994, 1995 e 1996.
2. L'avvocato PO ha impugnato la decisione davanti al Consiglio Nazionale Forense, il quale, con decisione resa il 7 maggio 2001, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondati i fatti, ma ha considerato che, ai fini della sanzione, era rilevante che l'interessato tempestivamente aveva dichiarato la sua disponibilità a pagare i contributi omessi.
3. L'avvocato OM PO ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso è stato notificato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Trani ed al