Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2005, n. 14570

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Massime1

La totalizzazione dei periodi assicurativi prevista - a seguito e sulle indicazioni di Corte costituzionale n. 61 del 1999 - dall'art. 71 della legge n. 388 del 2000, ha lo scopo di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni ed insufficienti, di per sé, per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. Ne consegue che il detto cumulo non è impedito dal raggiungimento del solo requisito contributivo minimo per l'acquisizione, all'atto del compimento dell'età prevista, del diritto alla pensione di vecchiaia, risultando comunque non ancora maturato il diritto a pensione in una qualsiasi forma pensionistica obbligatoria. (Nella specie la Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto alla totalizzazione, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di inabilità, dei contributi della gestione A.G.O. e di quelli della gestione speciale di cui all'art. 2 comma 26, della legge n. 335 del 1995, ad un lavoratore che, nel momento in cui era divenuto inabile, pur avendo una anzianità contributiva nell'A.G.O. di 25 anni, non aveva comunque maturato il diritto alla pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2005, n. 14570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14570
Data del deposito : 12 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. M C F - Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, N V, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
R M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4A INT. 13, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 279/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/04/03 r.g. n. 656/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/05/05 dal Consigliere Dott. A C;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 febbraio/16 aprile 2003 la Corte di Appello di Milano rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città aveva accolto la domanda di Massimo R nei confronti dell'Istituto previdenziale, attribuendogli la pensione di inabilità di cui all'art. 4 della legge n. 222 del 1984. I giudici di secondo grado osservavano che correttamente il primo giudice aveva considerato utili gli anni di assicurazione e contribuzione nell'ambito della gestione lavoratori dipendenti (25) e i tre anni di contributi, nel quinquennio precedente la domanda, versati nella gestione speciale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Rilevavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/99, aveva dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in via alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi;
e che il legislatore, sollecitato dal giudice delle leggi a trovare un sistema per totalizzare i contributi, in modo che possano essere utilizzati tutti ai fini della prestazione, vi aveva provveduto con l'art. 71 della legge n. 388 del 2000. Osservavano che il signor R aveva espressamente chiesto, nella domanda all'INPS, di utilizzare i contributi versati nella gestione commercianti.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Massimo R resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

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