Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2008, n. 5912

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La persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario dopo la scadenza della concessione, legittima la P.A. ad avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà - senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela di cui pure è titolare - con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Fattispecie relativa a rapporto concessorio di fondo rustico, scaduto il quale l'ente proprietario aveva chiesto l'accertamento negativo di un titolo che giustificasse la conservazione da parte del privato della detenzione del fondo stesso).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/03/2008, n. 5912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5912
Data del deposito : 5 marzo 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ON, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell'avvocato PETRINI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOIS SEBASTIANO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MOCENIGO 26, presso lo studio dell'avvocato MONACCHIA UMBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PASSINO LUIGI, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 158/05 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 19/07/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/08 dal Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;

udito l'Avvocato Marco Petrini;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione dell'ago. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 18 dicembre 2001 l'Ente Foreste della Sardegna ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Sassari, sezione specializzata agraria, PE EO.
Premesso di essere proprietario, per averli acquistati con atto pubblico 16 dicembre 1995, di alcuni fondi rustici in località Tramariglio, l'ente attore ha esposto di avere concesso gli stessi al convenuto "con le modalità della fida pascolo per sei mesi per volta a un prezzo di L. 10 milioni per anno", in attesa della definizione del contenzioso in atto con il proprio dante causa ERSAT e che tale concessione era stata via via rinnovata finché, con nota n. 8024 del 30 maggio 2000, esso concludente aveva comunicato al PE di non poterla più rinnovare, dovendo destinare il fondo al conseguimento dei propri fini istituzionali.
Poiché il PE non aveva restituito l'immobile, assumendo di essere titolare di un rapporto di affitto, parte attrice ha chiesto fosse dichiarato che il PE era un occupante senza titolo dei terreni in questione e, per l'effetto, condannato al rilascio, con riserva di separata azione di danni.
Costituitosi in giudizio il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attrice, atteso che l'ente attore gli aveva concesso in affitto i terreni oggetto di controversia, con contratto del tutto autonomo, rispetto a quello a suo tempo stipulato con l'ERSAT, dante causa dell'ente attore.
Svoltasi la istruttoria del caso, con sentenza 26 giugno 2002 l'adita sezione ha dichiarato che il PE occupava senza titolo i fondi di proprietà dell'Ente Foreste e lo ha condannato al rilascio. Gravata tale pronunzia dal soccombente PE, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel contraddittorio dell'ente appellato che, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame, con sentenza 29 marzo - 26 settembre 2005, notificata il 30 settembre 2005, ha rigettato l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite.
Per la cassazione di questa ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, PE EO, con atto 4 ottobre 2005. Resiste, con controricorso, illustrato da memoria l'Ente Foreste della Sardegna.
Poiché con il motivo il ricorrente ha denunziato la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Motivi di ordine logico impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri, il quinto motivo di ricorso, con il quale, lamentando "violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)", il ricorrente evidenzia che il dispositivo della sentenza impugnata è stato letto all'udienza del 29 marzo 2005, ma la sentenza (completa di motivazione) è stata depositata esclusivamente il 19 luglio 2005, e, quindi, ben 112 giorni dopo, con conseguente violazione dell'art. 352 c.p.c., comma 4, che prescrive il termine di sessanta giorni per il deposito in cancelleria della sentenza.

2. Il motivo è manifestamente infondato.
A prescindere dal considerare che, se del caso, il vizio doveva essere denunziato sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 4, ("nullità della sentenza o del procedimento") si osserva che nella specie malamente è invocata la disciplina di cui all'art. 352 c.p.c., comma 4, certo che nella specie il procedimento di appello si
è svolto innanzi alla sezione specializzata agraria, con l'osservanza del rito di cui all'art. 409 c.p.c. e ss., si che i termini da osservare, per il deposito della sentenza in cancelleria erano quelli di cui all'art. 430 c.p.c., (applicabile anche al giudizio di appello, in forza del rinvio contenuto nell'art. 438 c.p.c.), e non quelli (maggiori) di cui all'art. 352 c.p.c..
Premesso quanto sopra si osserva - comunque - che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è fermis-sima - da sempre - nel ritenere che la inosservanza dei termini di cui all'art. 430 c.p.c., (al pari di quelli previsti dal precedente art. 352 c.p.c.), pur se può essere fonte di responsabilità disciplinare per il magistrato incaricato della redazione del provvedimento, non è causa di nullità della sentenza tardivamente depositata (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14194;
Cass., sez. un., 6 agosto 1992, n. 9324;
Cass., 26 marzo 1983, n. 2213).

3. Con il primo motivo il ricorrente denunzia "violazione delle norme sulla competenza (art. 360 c.p.c., n. 2)", censurando il rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata ai sensi dell'art. 29 c.p.c., in sede di memoria di costituzione nel primo giudizio.
Si osserva, infatti, che avendo l'Ente Foreste dato in concessione i terreni al PE, tra i due è sorto un rapporto pubblicistico, con la conseguente carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai

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