Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1978, n. 800

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Contro i decreti del giudice delegato al fallimento, sia aventi contenuto amministrativo in ordine allo svolgimento della procedura concorsuale sia aventi contenuto decisorio, ossia risolutivo di controversie concernenti diritti soggettivi, il rimedio nel sistema della legge fallimentare e il reclamo al tribunale fallimentare ex art 26 della legge fallimentare. Di conseguenza, il ricorso per Cassazione ex art 111 cost non e esperibile contro i decreti del giudice delegato, ancorche di contenuto decisorio, bensi soltanto contro la decisione adottata dal tribunale in Sede di reclamo. (nella specie, trattandosi di decreto di riparto dell'attivo fallimentare, la Corte ha altresi affermato che la brevita del termine per il reclamo poteva bensi in astratto giustificare il dubbio di incostituzionalita del citato art 26, per contrasto con l'art 24 cost, ma che in concreto il dubbio era irrilevante, avendo avuto il reclamante, benche estraneo alla procedura fallimentare, tempestiva notizia del decreto del giudice delegato, ed avendolo tempestivamente impugnato).*

La sopravvenienza, nel corso della procedura fallimentare, dello art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici), il quale modifica l'ordine delle prelazioni, se, da una parte, non incide sui pagamenti gia effettuati in base a riparti parziali predisposti secondo la previgente disciplina stante l'intangibilita di situazioni coperte da un provvedimento irrevocabile, spiega, d'altra parte, immediata operativita sulle distribuzioni di somme ancora da effettuarsi, ai sensi del quinto comma della norma medesima, ancorche cio comporti immutazione in pregressa graduazione dei crediti secondo la vecchia disciplina. Tale principio non soffre deroga dopo la sentenza della Corte costituzionale n 129 del 1972, la quale, nel dichiarare l'illegittimita della menzionata norma, nella parte in cui non riconosce, ai creditori che risultano posposti a seguito della nuova disciplina, la possibilita di impugnare le ammissioni di altri crediti ad essi pregiudizievoli, ha inteso svincolare i creditori stessi dalle preclusioni derivanti dal decorso dei termini fissati dall'art 100 della legge fallimentare, ma non anche negare l'applicazione del nuovo ordine dei privilegi alle procedure in corso. ( V 2054/74, mass n 370342).*

La legge 29 luglio 1975 n 426, ove, a modifica delle Disposizioni contenute nell'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, assicura ai crediti dell'INPS una posizione poziore nell'ordine dei privilegi, pure con riguardo a crediti anteriori e fino a che sia in corso la procedura concorsuale in cui vengono fatti valere (artt 12 e 13), e, d'altra parte, consente agli altri creditori, che per effetto di essa vedano degradato il loro privilegio ad un posto inferiore, di impugnare i crediti pregiudizievoli fino alla data di esecutivita del riparto finale (art 15), trova immediata applicazione nei giudizi pendenti, anche in Sede di legittimita.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/1978, n. 800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 800
Data del deposito : 20 febbraio 1978

Testo completo

La sopravvenienza, nel corso della procedura fallimentare, dello art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici), il quale modifica l'ordine delle prelazioni, se, da una parte, non incide sui pagamenti gia effettuati in base a riparti parziali predisposti secondo la previgente disciplina stante l'intangibilita di situazioni coperte da
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