Cass. civ., sez. I, ordinanza 11/11/2024, n. 28955
Ordinanza
11 novembre 2024
Ordinanza
11 novembre 2024
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Nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione di dette operazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato, che non aveva ammesso al passivo della correntista le poste creditorie derivanti da conti anticipi su fatture, annotate a debito sul conto corrente ordinario dopo la dichiarazione di fallimento, senza indagare se le stesse, a prescindere dalla data di annotazione, si fossero perfezionate sul piano giuridico in epoca antecedente).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 16981/2023 Numero sezionale 3834/2024 Numero di raccolta generale 28955/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: Oggetto LUIGI ABETE - Presidente - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO PAOLA VELLA - Consigliere - ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Ud. 17/10/2024 GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel. Consigliere - R.G.N. 16981/2023 ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16981-2023 proposto da: BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati FRANCESCO ALCARO ed EGLE RICCA per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO EGIZIA DESIGN S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avvocato REMO ALFISI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il DECRETO n. 5113/2023 del TRIBUNALE DI SIENA del 14/7/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2024; lette le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Banca Cambiano 1884 s.p.a. ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento Egizia Design s.r.l., Numero registro generale 16981/2023 2 Numero sezionale 3834/2024 Numero di raccolta generale 28955/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 dichiarato con sentenza del 28/9/2022, assumendo di essere creditrice nei confronti della società fallita per “anticipazioni bancarie eseguite su fatture”.
1.2. Il giudice delegato ha respinto la domanda sul rilievo che “le … somme (a titolo di interessi, commissioni, bolli nonché addebiti relativi ad insoluti di anticipi salvo buon fine e anticipi operazioni estero) sono state addebitate in epoca successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento”, la quale “comporta, ai sensi dell'art. 78 l.f., lo scioglimento ipso jure del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione dei relativi rapporti di debito/credito”.
1.3. La banca ha proposto opposizione cui il Fallimento ha resistito.
1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.
1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che il fallimento del correntista determina ipso iure lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e, dunque, la cristallizzazione alla corrispondente data dei rapporti di debito/credito tra le parti, ha, in sostanza, ritenuto che il “credito corrispondente alle somme annotate a debito sul conto corrente ordinario, intestato alla società fallita, solo dopo la dichiarazione di fallimento” era stato correttamente escluso dallo stato passivo. 1.6. È vero, infatti, ha osservato il tribunale, che, nel periodo compreso tra il 7/4/2022 ed il 17/6/2022, e quindi prima del fallimento, nell'ambito del contratto di apertura di credito per anticipi su ordini estero, la banca ha concesso alla Egizia Design s.r.l. anticipazioni su ordini estero: resta, tuttavia, il fatto che tali operazioni risultano registrate sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento. Ric. 2023 n. 16981, Sez. 1, C.C. del 17 ottobre 2024 Numero registro generale 16981/2023 3 Numero sezionale 3834/2024 Numero di raccolta generale 28955/2024 Data pubblicazione 11/11/2024 1.7. Secondo il tribunale, invece, “non possono essere ammesse al passivo fallimentare della correntista per carenza di data certa anteriore al fallimento, le poste creditorie bancarie derivanti da conti anticipi su fatture qualora le stesse siano annotate a debito sul conto corrente ordinario intestato alla società fallita solo dopo la dichiarazione di fallimento”.
1.8. Del resto, ha aggiunto il tribunale, le annotazioni sul conto anticipi, anche se anteriori alla dichiarazione di fallimento, sono inidonee ai fini dell'ammissione al passivo