Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/01/2018, n. 1654

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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stato annullato un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato e questi subisca la lesione di un diritto soggettivo, rappresentato dalla conservazione dell'integrità del proprio patrimonio, per avere sopportato perdite o mancati guadagni a causa dell'operato della P.A., che, oltre ad avere adottato un provvedimento illegittimo, abbia anche ingenerato un affidamento, disatteso a seguito dell'annullamento, tenuto conto che la tutela risarcitoria può essere invocata davanti al giudice amministrativo soltanto quando il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'illegittimità dell'atto impugnato, non costituendo il risarcimento del danno materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore, e di completamento, rispetto a quello demolitorio. (Nella specie, la S.C., ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento all'azione proposta da un consorzio di cooperative edilizie per il risarcimento dei danni conseguenti all'affidamento ingenerato da un Comune in ordine alla legittimità degli atti amministrativi adottati, concernenti la realizzazione di fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di un'originaria convenzione, più volte modificata, e poi annullati in via di autotutela).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 23/01/2018, n. 1654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1654
Data del deposito : 23 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

N° 1 6 54-1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTO DI RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - GIURISDIZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - B B - Rel. Consigliere - CC R.G.N. 24916/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - cean. 1651, ULIANA ARMANO - Consigliere Rep. eu + G A M - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA Consigliere - M A - Consigliere - - Consigliere - A G ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24916-2016 proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA PARMENSE NAPOLI CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE IN LIQUIDAZIONE, CON.C.AB. A R.L. CONSORZIO COOPERATIVE D'ABITAZIONE IN L.C.A., in persona dei rispettivi Liquidatori pro tempore, PLANTA GLOBAL S.R.L. (già RENO società cooperativa edilizia), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato B C, che li rappresenta e difende G at 730 17 unitamente agli avvocati D D F, G M e R F;

- ricorrenti -

contro

C D N, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato N L, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI;

- controricorrente -

nonchè

contro

PLANTA GLOBAL ITALIA S.R.L.;
- intimata = per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 8936/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. B B;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. LUCIO CAPASSO, il quale conclude chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Cooperative di Abitazione -CON.C.AB.- in liquidazione coatta amministrativa;
la srl PLANTA GLOBAL già RENO società cooperativa edilizia anche quale incorporante delle società ARNO - soc coop edil;
S.CIRO soc coop edil;
IREC 812 soc coop edil;
Società Cooperativa PARMENSE NAPOLI - consorzio tra

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