Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/02/2022, n. 06289
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7668/2017 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- parte ricorrente -
contro
Territorio Energia Ambiente spa Mantova (TEA spa) e
SIEM
Società Ecologica Manotovana spa, in persona dei rispettivi legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. A G di Mantova e dall’avv.R G di Roma, come da procura in atti, presso quest’ultima ivi elettivamente dom.ti in L.go Somalia 67;
- parte controricorrente – nonché tra Territorio Energia Ambiente spa Mantova (TEA spa) e
SIEM
Società Ecologica Manotovana spa, in persona dei rispettivi legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. A G di Mantova e dall’avv.R G di Roma, come da procura in atti, presso quest’ultima ivi elettivamente dom.ti in L.go Somalia 67;
F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 - parte ricorrente incidentale – e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
- parte intimata - avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 4896/16 del 22.9.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.2.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a Territorio Energia Ambiente (Tea) spa ed a
SIEM
Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa in recupero dell’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale (rispettivamente 8%, 2% e 1%). Ciò con riguardo all'atto 31 maggio 2012 avente ad oggetto la compravendita tra le due società di un complesso immobiliare adibito ad impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Cesenara (MN), e dalle società ritenuto esente dalle suddette imposte proporzionali ai sensi dell'articolo 13 bis d.l. n. 6/91 convertito in legge n. 80/91 (trasferimenti tra società derivanti dalla trasformazione di aziende speciali e consorzi interamente detenuti da enti pubblici). L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto questa agevolazione, in quanto portata da una norma (art.13 bis cit.) abrogata dall’art.274 Tuel. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - nell'atto sottoposto a registrazione le società non si erano limitate ad invocare genericamente l'articolo 13 bis abrogato, esplicitando le ragioni di spettanza del trattamento tributario di favore (società derivanti dalla trasformazione di aziende speciali) anche in base all'articolo 118 Tuel il quale contemplava i medesimi benefici fiscali di cui alla norma abrogata;
F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 - ciò nonostante, l'avviso di liquidazione era basato esclusivamente sull'argomento dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 13 bis, senza farsi carico di contestare i presupposti sostanziali di cui all'articolo 118 Tuel;
- la deduzione di quest'ultima contestazione soltanto nel corso del giudizio di primo grado concretava, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria provinciale, una mutatio con inammissibile ampliamento del tema decisionale;
- ogni altra questione di merito opposta dalle società contribuenti doveva ritenersi assorbita dall'annullamento dell'avviso di liquidazione, perché appunto esclusivamente basato sulla avvenuta abrogazione della norma invocata. Resistono con unitario controricorso le società contribuenti le quali formulano anche tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Esse hanno depositato memoria. § 1.2 Le controricorrenti deducono preliminarmente l’inesistenza giuridica, la nullità e comunque l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto notificato ad un soggetto (dott.Francesco Volpi) diverso dal difensore domiciliatario nei due gradi di merito (avv.A G), ed inoltre perché privo di attestazione di autentica e conformità della copia notificata via Pec all’originale in possesso dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’eccezione così opposta e’ infondata. Sotto il primo profilo, l'erronea indicazione del destinatario dell'atto notificato non ha impedito che l'atto stesso, da reputarsi nullo e non inesistente, raggiungesse il suo scopo, tanto da permettere la regolare costituzione in giudizio delle parti intimate. Sotto il secondo profilo, è in atti ‘attestazione di conformità‘ a firma dell'avvocato dello Stato F D M concernente le copie del messaggio Pec, del ricorso, della relazione di notifica, della ricevuta di accettazione generata dal gestore di posta elettronica certificata della mittente Avvocatura Generale dello Stato, della ricevuta di consegna generata dal gestore di Pec del destinatario. Il tutto per n. 20 facciate dichiarate conformi all'originale informatico dei documenti medesimi. F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 § 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione degli articoli 1 e 2 d.lgs 546/92. Per avere la commissione tributaria regionale ravvisato un inammissibile mutamento di domanda da parte dell'ufficio nella contestazione dei presupposti di cui all'articolo 118 Tuel (difetto del requisito soggettivo, dal momento che l'agevolazione di cui a quest'ultima disposizione presupponeva che il trasferimento immobiliare intervenisse tra un ente pubblico ed una azienda speciale, un consorzio o una società per azioni, non riguardando invece l'ipotesi - qui ricorrente - di trasferimenti successivi tra società, ancorché partecipate dall'ente pubblico), nonostante che quest’ultima norma fosse stata dedotta dalle stesse società contribuenti nel ricorso in opposizione. Sicché non di mutatio si trattava, ma di mera controdeduzione ad un ampliamento del thema decidendum indotto dalle stesse società e non dall'amministrazione finanziaria. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art.360, co.1^, n. 5 cod.proc.civ. – omesso esame del fatto decisivo che nell'atto di trasferimento l'agevolazione era stata richiesta con esclusivo riguardo alla disposizione abrogata, il che escludeva che l'amministrazione finanziaria fosse tenuta a vagliare la sussistenza (e motivare l’insussistenza) dei presupposti di favore alla luce di ogni altra norma dell'ordinamento in materia;
quindi l'avviso di liquidazione doveva ritenersi sufficientemente motivato con riguardo all'unica causale agevolativa dedotta dalle parti contraenti. § 2.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato le società ripropongono in questa sede il motivo di appello con il quale avevano fatto valere l'erronea decisione della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva deciso la causa dando ingresso ad una domanda e ad una causa petendi del tutto nuove, perchè introdotte dall'agenzia delle entrate nell'atto di controdeduzioni del 18 febbraio 2014, con conseguente violazione dell'articolo 19 d.lgs 546/92. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione degli articoli 118, 117, 113 Tuel e dell'articolo 22 l. 241/90, con ciò riproponendosi il motivo di appello con il quale le società avevano sostenuto la tesi della spettanza dell'agevolazione ex articolo 118 cit., stante la equiparazione ex lege agli enti F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 locali delle società pubbliche da essi partecipate e
- parte ricorrente -
contro
Territorio Energia Ambiente spa Mantova (TEA spa) e
SIEM
Società Ecologica Manotovana spa, in persona dei rispettivi legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. A G di Mantova e dall’avv.R G di Roma, come da procura in atti, presso quest’ultima ivi elettivamente dom.ti in L.go Somalia 67;
- parte controricorrente – nonché tra Territorio Energia Ambiente spa Mantova (TEA spa) e
SIEM
Società Ecologica Manotovana spa, in persona dei rispettivi legali rapp.nti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. A G di Mantova e dall’avv.R G di Roma, come da procura in atti, presso quest’ultima ivi elettivamente dom.ti in L.go Somalia 67;
F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 - parte ricorrente incidentale – e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;
- parte intimata - avverso la sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 4896/16 del 22.9.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.2.2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla;
Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato a Territorio Energia Ambiente (Tea) spa ed a
SIEM
Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa in recupero dell’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale (rispettivamente 8%, 2% e 1%). Ciò con riguardo all'atto 31 maggio 2012 avente ad oggetto la compravendita tra le due società di un complesso immobiliare adibito ad impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Cesenara (MN), e dalle società ritenuto esente dalle suddette imposte proporzionali ai sensi dell'articolo 13 bis d.l. n. 6/91 convertito in legge n. 80/91 (trasferimenti tra società derivanti dalla trasformazione di aziende speciali e consorzi interamente detenuti da enti pubblici). L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto questa agevolazione, in quanto portata da una norma (art.13 bis cit.) abrogata dall’art.274 Tuel. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - nell'atto sottoposto a registrazione le società non si erano limitate ad invocare genericamente l'articolo 13 bis abrogato, esplicitando le ragioni di spettanza del trattamento tributario di favore (società derivanti dalla trasformazione di aziende speciali) anche in base all'articolo 118 Tuel il quale contemplava i medesimi benefici fiscali di cui alla norma abrogata;
F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 - ciò nonostante, l'avviso di liquidazione era basato esclusivamente sull'argomento dell'avvenuta abrogazione dell'articolo 13 bis, senza farsi carico di contestare i presupposti sostanziali di cui all'articolo 118 Tuel;
- la deduzione di quest'ultima contestazione soltanto nel corso del giudizio di primo grado concretava, diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria provinciale, una mutatio con inammissibile ampliamento del tema decisionale;
- ogni altra questione di merito opposta dalle società contribuenti doveva ritenersi assorbita dall'annullamento dell'avviso di liquidazione, perché appunto esclusivamente basato sulla avvenuta abrogazione della norma invocata. Resistono con unitario controricorso le società contribuenti le quali formulano anche tre motivi di ricorso incidentale condizionato. Esse hanno depositato memoria. § 1.2 Le controricorrenti deducono preliminarmente l’inesistenza giuridica, la nullità e comunque l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto notificato ad un soggetto (dott.Francesco Volpi) diverso dal difensore domiciliatario nei due gradi di merito (avv.A G), ed inoltre perché privo di attestazione di autentica e conformità della copia notificata via Pec all’originale in possesso dell’Avvocatura Generale dello Stato. L’eccezione così opposta e’ infondata. Sotto il primo profilo, l'erronea indicazione del destinatario dell'atto notificato non ha impedito che l'atto stesso, da reputarsi nullo e non inesistente, raggiungesse il suo scopo, tanto da permettere la regolare costituzione in giudizio delle parti intimate. Sotto il secondo profilo, è in atti ‘attestazione di conformità‘ a firma dell'avvocato dello Stato F D M concernente le copie del messaggio Pec, del ricorso, della relazione di notifica, della ricevuta di accettazione generata dal gestore di posta elettronica certificata della mittente Avvocatura Generale dello Stato, della ricevuta di consegna generata dal gestore di Pec del destinatario. Il tutto per n. 20 facciate dichiarate conformi all'originale informatico dei documenti medesimi. F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 § 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione degli articoli 1 e 2 d.lgs 546/92. Per avere la commissione tributaria regionale ravvisato un inammissibile mutamento di domanda da parte dell'ufficio nella contestazione dei presupposti di cui all'articolo 118 Tuel (difetto del requisito soggettivo, dal momento che l'agevolazione di cui a quest'ultima disposizione presupponeva che il trasferimento immobiliare intervenisse tra un ente pubblico ed una azienda speciale, un consorzio o una società per azioni, non riguardando invece l'ipotesi - qui ricorrente - di trasferimenti successivi tra società, ancorché partecipate dall'ente pubblico), nonostante che quest’ultima norma fosse stata dedotta dalle stesse società contribuenti nel ricorso in opposizione. Sicché non di mutatio si trattava, ma di mera controdeduzione ad un ampliamento del thema decidendum indotto dalle stesse società e non dall'amministrazione finanziaria. Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta – ex art.360, co.1^, n. 5 cod.proc.civ. – omesso esame del fatto decisivo che nell'atto di trasferimento l'agevolazione era stata richiesta con esclusivo riguardo alla disposizione abrogata, il che escludeva che l'amministrazione finanziaria fosse tenuta a vagliare la sussistenza (e motivare l’insussistenza) dei presupposti di favore alla luce di ogni altra norma dell'ordinamento in materia;
quindi l'avviso di liquidazione doveva ritenersi sufficientemente motivato con riguardo all'unica causale agevolativa dedotta dalle parti contraenti. § 2.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato le società ripropongono in questa sede il motivo di appello con il quale avevano fatto valere l'erronea decisione della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva deciso la causa dando ingresso ad una domanda e ad una causa petendi del tutto nuove, perchè introdotte dall'agenzia delle entrate nell'atto di controdeduzioni del 18 febbraio 2014, con conseguente violazione dell'articolo 19 d.lgs 546/92. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione degli articoli 118, 117, 113 Tuel e dell'articolo 22 l. 241/90, con ciò riproponendosi il motivo di appello con il quale le società avevano sostenuto la tesi della spettanza dell'agevolazione ex articolo 118 cit., stante la equiparazione ex lege agli enti F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7668/2017 Numero sezionale 571/2022 Numero di raccolta generale 6289/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 locali delle società pubbliche da essi partecipate e
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