Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2009, n. 7044
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Risponde di bancarotta fraudolenta l'amministratore di fatto -il factotum- di una societa' che ha esercitato di fatto le funzioni amministrative della stessa, anche senza incarico ufficiale. *Massima redatta dal servizio di documentazione economica e tributaria
Sul provvedimento
Testo completo
Fatto
1.- La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 18 febbraio 2008, ha
confermato quella del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva ritenuto B.G.,
quale amministratore di fatto della "D.C.", dichiarata fallita con sentenza
del 29 novembre 1993, responsabile dei reati di cui alla L. Fall., artt. 216
e 223 e lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione.
2.- Il B. propone ricorso per cassazione, deducendo:
a.- Mancanza, illogicita' e contraddittorieta' della motivazione in
relazione al rigetto da parte del Gip del Tribunale di Ascoli Piceno,
confermato dalla Corte di Ancona, della richiesta di rinvio formulata dal
difensore sul presupposto che l'impegno professionale presso il Tribunale
del riesame di Ancona non fosse stato dedotto tempestivamente e che non
sussistesse l'assoluta impossibilita' a comparire, stante che la distanza
con un mezzo privato di trasporto poteva essere colmata in un'ora e mezza;
b.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 c.p. e del D.Lgs. 9
gennaio 2006, n. 5, artt. 1 e 150 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, in
relazione alla sussistenza delle condizioni per la fallibilita'
dell'imprenditore.
c- Violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e
della L. Fall., artt. 223 e 216 in relazione agli artt. 2082, 2084, 2086,
2087 e 2094 c.c. nonche' mancanza o insufficiente motivazione, in relazione
alla ritenuta qualita' di amministratore di fatto del B..
d.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 133 c.p. e mancanza o
illogicita' della motivazione, in relazione alla determinazione della pena e
alla mancata sospensione condizionale della stessa.
Diritto
3.- Il primo motivo e' manifestamente infondato.
Sia il giudice di primo grado che quello di appello hanno argomentato
che l'istanza di differimento dell'udienza non evidenziava l'assoluta
impossibilita' del difensore a comparire perche' impegnato in altro
procedimento, non avendo tra l'altro, il difensore dato contezza
dell'impossibilita' di farsi sostituire.
Tale argomentazione e' legittima perche' questa Corte ha gia' avuto modo
di affermare che "la concomitanza dell'impegno professionale assunto dal
difensore in un altro procedimento puo' essere riconosciuto quale legittimo
impedimento a comparire all'udienza (art. 420 ter c.p.p., comma 5) quando il
difensore dimostri l'impossibilita' di avvalersi di un sostituto ai sensi
dell'art. 102 c.p.p. sia nel procedimento al quale il difensore intende
partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio, per assoluta
impossibilita' a comparire" desumendosi "la necessita'... per il difensore
di dare giustificazione anche della mancata
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