Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06975

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 06975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06975
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

/2023 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16242/2015R.G. proposto da: ARNOLDO MONDADORI EDITORE S . P . A . , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell’avvocatoGiancarlo Zoppini,che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G P e G R C;
-Ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, v i a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-Controricorrente - Avverso la sentenza n. 6900/49/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 dicembre 2014. Udita la relazione svolta dal Consigliere A F E nella pubblica udienza del10 gennaio 2023 . Udito il Sostituto Procuratore Generale F T il quale ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, rigetto del primo e assorbimento degli altri. Udito l’avvocato C C. Udito l’avvocato P G l’Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

In data 18 dicembre 2003 Mondadori International S.A., società residente in Lussemburgo controllata al 99% da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., emetteva un prestito obbligazionario sottoscritto da investitori americani. Mondadori International S.A., nel contempo, concedeva un finanziamento in favore di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per un ammontare pari a USD 350 milioni. In data 16 giugno 2004 la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., società quotata in borsa, deliberava l’emissione di un prestito obbligazionario, sottoscritto interamente da Mondadori International S.A., per un valore complessivo di USD 350 milioni, con conseguente estinzione per compensazione del finanziamento concesso allaArnoldo Mondadori Editore S.p.A. L’Agenzia delle entrate notificava quindi alla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. i provvedimenti per cui è causa sul presupposto che la società lussemburghese non potesse essere considerata l’effettivo beneficiario degli interessi corrisposti dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Segnatamente, l’Ufficio emetteva l’ avviso di accertamento TMB032E00890/2010 con il quale contestava l’omessa applicazione della ritenuta prevista, nella misura del 12,50%, dall’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione agli interessi pagati dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. nel corso dell’anno 2005, e l’atto di contestazione TMBCO2E00227/2010 relativo alla irrogazione di sanzioni, nella misura del 30% delle ritenute non versate , a norma dell’art. 13, comma1, d.lgs. n. 471 del 1997. In sintesi, l'Amministrazione finanziaria contestava alla società contribuente italiana di aver corrisposto agli investitori americani gli interessi sul prestito obbligazionario, senza avervi applicato alcuna trattenuta alla fonte, utilizzando come veicolo la controllata lussemburghese, cui aveva formalmente versato le somme per gli interessi maturati in esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 26-quater d.P.R. n. 600 del 1973, e che questa poi aveva girato integralmente verso gli Stati Uniti, non prevedendosi nel trattato internazionale fra i due Paesi alcuna forma di ritenuta alla fonte. Contro i suddetti provvedimenti la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, riuniti i ricorsi, li rigettava. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia di primo grado. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. In prossimità dell’udienza l’Agenzia delle entrate ha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia con la quale si conferma l’intervenutosgravio dell’atto di contestazione TMBCO2E00227 / 2010 . La ricorrente ha presentato nota di deposito di documenti relativi allo sgravio nonché memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Dalla nota di deposito dell’Agenzia delle entrate risulta che la Direzione Regionale della Lombardia ha effettuato lo sgravio dell’atto di contestazione TMBCO2E00227/2010. L’avvenuto sgravi o trova riscontro nella documentazione prodotta dalla ricorrente. Conseguentemente, in relazione al suddetto atto di contestazione, vadichiarata la cessazione della materia del contendere .

2. Con riferimento all’avviso di accertamento TMB032E00890/2010 si osserva quanto segue.

3. Con il primo motivo la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-octiesl. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 l. n. 212 del 2000. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere disatteso la doglianza della società contribuente con la quale sosteneva che la pretesa erariale era fondata su motivazione contraddittoria, avendo l’Ufficio fatto riferimento, in relazione agli interessi corrisposti dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. alla società controllata lussemburghese, ad argomenti giuridici che non possono coesistere, vale a dire al disposto dell’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicazione della ritenuta del 12,50%) e all’applicazione dell’imposta sostituiva (nella misura del 12,50%) prevista dall’art. 7 d.lgs. n. 239 del 1996. La censura va disattesa. La CTR ha escluso la pretesa contraddittorietà della motivazione degliatti impugnati osservando che la ripresa a tassazione era stata effettuata ai sensi dell’art. 26, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e traeva fondamento nella constatata insussistenza dei presupposti per l’esenzione poiché la Mondadori International S.A. non risultava l’effettiva beneficiaria degli interessi. L’accertamento in fatto compiuto sul punto dal giudice di appello non è suscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.

4. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26-quater, quarto comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, e 12, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, per non avere la CTR correttamente individuatonella Mondadori International S.A. il “beneficiario effettivo” di cui al citato art. 26-quater.

5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26-quater, quarto comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, 12, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, 1703 cod. civ. e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, per non avere la sentenza impugnata accolto una nozione di “beneficiario effettivo” coerente con il principio euro-unitario della libertà di stabilimento e comunque conforme al significato tecnico-giuridico delle figure negoziali impiegate dal legislatore.

6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26-quater, quarto comma, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973, 12, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la CTR considerato che la pretesa fiscale era basata su una interpretazione della definizione positiva di “beneficiario effettivo” che non teneva conto della ratio antielusiva della disciplina in questione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi