Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/2003, n. 17552

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/2003, n. 17552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17552
Data del deposito : 19 novembre 2003

Testo completo

Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE1 7-552 /03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistral Presidente R.G.N. 15713/99 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 35056 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Donato FIGURELLI CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Natale ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente

contro

MM OS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. R G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA 2003 DEL ROSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega 1883 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 198/99 del Tribunale di -FIRENZE, depositata il 26/05/99 R.G.N. 46/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso. ! + -2- | INPS

contro

MM OS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OS MM conveniva in giudizio davanti al Pretore di Firenze l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione che assumeva esser dovuta per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro “part-time" verticale svolto alle dipendenze altrui. L'INPS si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti dello stato di disoccupazione e della sua involontarietà e sollecitando, perciò, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 17 dicembre 1999 il Pretore adito rigettava la domanda ritenendo che non era stata dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e, quindi, il presupposto della chiesta indennità. Con sentenza in data 19 maggio 1999 il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello della lavoratrice nei confronti dell'INPS osservando che risultava non contestata la sussistenza del rapporto di lavoro "part-time ", che lo stato di disoccupazione non richiede necessariamente la risoluzione o, comunque, la cessazione del rapporto di lavoro e che il requisito della involontarietà della disoccupazione, indispensabile per l'indennizzabilità di tale stato, sussiste tutte le volte che, come nella specie, la disoccupazione sia connaturata alla stessa natura del tipo di rapporto di lavoro prescelto e avuto riguardo alla funzione delle assicurazioni sociali che devono garantire ai lavoratori adeguati mezzi di sussistenza. Dopo tali premesse il giudice di merito osservava che l'appellata aveva prestato attività lavorativa a tempo parziale verticale alle dipendenze di un'impresa che svolgeva una - attività imprenditoriale ( quella della refezione scolastica ) con la quale offriva un servizio che, per il suo peculiare modo di svolgersi, cra, comunque, collegato of perishi h Oh. Livesura Vecause periodi di apertura delle scuole e a conseguenti verloor ar forzata inattività. Da tale سے circostanza, che impediva alla lavoratrice nell'ambito del lavoro svolto di prestare ulteriore attività lavorativa durante le vacanze scolastiche, e dal fatto che essa per i periodi di inattività si fosse regolarmente iscritta nelle liste di collocamento al fine di occuparsi durante il periodo di chiusura delle scuole), il Tribunale traeva la conseguenza che l'indennità di disoccupazione richiesta fosse dovuta. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'INPS denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonché degli artt. 45, 73 terzo comma, 76 terzo comma e 77 R.D.L.4 ottobre 1935 n. 1827, il tutto in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., deduce che l'art. 45 citato per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile adopera l'espressione generica mancanza di lavoro”, 66 mentre il citato art. 77 richiede che la domanda diretta a ottenere l'indennità di disoccupazione venga presentata con le modalità previste dal regolamento e prevede che tale regolamento possa disciplinare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione in riferimento a determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi in modo da essere considerate come disoccupazione continuata. Inoltre, aggiunge l'Istituto ricorrente, l'art. 44 del regolamento del 1924, richiamato dal citato art. 77 prescrive che l'assicurato alleghi alla domanda di erogazione dell'indennità di

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