Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/2005, n. 16841

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Massime1

Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole ,tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui ; viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/08/2005, n. 16841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16841
Data del deposito : 11 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - est. Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PASQUALI ALBERTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
ZE RI;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 22990/02 proposto da:
ZE RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato LEUCI MARIA GRAZIA, che la difende unitamente all'avvocato WIELANDER WOLFGANG, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ZE IA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 90/02 della Corte d'Appello di TRENTO Sezione Distaccata di BOLZANO, depositata il 15/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/05 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;

Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;

udito l'Avvocato Alberto PASQUALI, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e della memoria rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione, assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN RI ved. IA convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, IN AN ved. Kasslatter, e chiese l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della quota di 1/6 dell'immobile (per il resto di sua proprietà) sito in Ortisei e costituito dalla casa, dal fienile adiacente e dal terreno circostante, quota intavolata in capo a IN AN, siccome pervenuta per successione dal loro fratello HR e dalla comune madre, il primo deceduto nel 1945, la seconda morta nel 1964, affermando di aver posseduto per intero il predetto immobile abitandovi per oltre venti anni.
IN AN si costituì in giudizio, contestò la domanda e ne chiese il rigetto.
Espletati i mezzi di prova richiesti il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 20 dicembre 2000 accolse la domanda attorea accertando l'avvenuto acquisto della suddetta proprietà per effetto di usucapione.
Contro la decisione propose appello AN IN e il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Bolzano, la quale, con sentenza in data 15 aprile 2002, accolse il gravame e, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da RI IN. Contro la sentenza ricorre per cassazione RI IN sulla base di due motivi poi illustrati con memoria AN IN ha proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. All'udienza di discussione i due ricorsi, separatamente proposti contro la stessa sentenza, sono stati riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo la ricorrente principale denunzia falsa applicazione dell'art. 1164 c.c. sull'interversione del possesso. Afferma che ella aveva dimostrato, con le prove testimoniali espletate, di aver posseduto pacificamente, alla luce del sole e in modo esclusivo il bene in questione, disponendone uti domina con l'intenzione di averne fin dall'inizio non solo il possesso esclusivo ma la proprietà esclusiva;
ma la CA ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la norma sull'interversione del possesso, la quale non poteva trovare applicazione nella fattispecie concreta dato che ella, fin dall'inizio, aveva inteso esercitare il diritto di proprietà sul bene in questione e non altro diritto reale su cosa altrui. Pertanto era a carico di IN AN l'onere, non adempiuto, di provare il possesso per un titolo diverso dalla proprietà e dell'asserita mancata interversione.
La doglianza va disattesa.
Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello non ha affatto applicato la norma ex art. 1164 c.c., secondo cui chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto

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