Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 07761

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 07761
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07761
Data del deposito : 9 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7415-2019 proposto da: C M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C T;

- ricorrente -

C R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell'avvocato M P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C T;
- ricorrente successivo -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 217/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/12/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Presidente G B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi riuniti;
udito l'Avvocato C T.

RILEVATO CHE

1. Le sig.re T, socie della Vincent's Home s.a.s., hanno presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, nei confronti degli avv.ti R e M C, rispettivamente padre e figlio ed esercenti nello stesso studio la propria attività professionale, rappresentando i seguenti fatti che ritenevano rilevanti disciplinarmente alla stregua degli artt. 55, 5, 6 e 36 canone I cod. deontologico e 12 L. professionale avvocati: - R C, in qualità di arbitro, scelto da B E e C. s.n.c. (di cui sono soci A e A B) e M Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -2- C, difensore della predetta società B, avevano partecipato alla procedura arbitrale conclusa con la condanna della società B nei confronti della Vincent's Home per i vizi nell'esecuzione di appalto presso l'albergo di proprietà Vincent's. - Il credito della Vincent's nei confronti della B di 972.300 euro oltre Iva interessi e spese legali era rimasto insoddisfatto in sede esecutiva per effetto di una serie di operazioni riconducibili alla consulenza e all'intervento di M C, nominato trustee da uno dei soci della B, che aveva poco prima della decisione arbitrale costituito un trust conferendovi i suoi beni, mentre R C aveva pignorato le quote sociali per il pagamento del suo compenso di arbitro. L'unico bene immobile della B snc era stato oggetto di una operazione di lease back.

2. Si sono difesi con memoria del 27.2.2013 gli avv.ti C deducendo che: - La incompatibilità dell'avv. R C con la funzione di arbitro nominato dalla s.n.c. B era stata esaminata nella prima seduta del collegio arbitrale. R C aveva dichiarato di essere disposto a rinunciare all'incarico ma Vincent's Home e le sigg.re T avevano accettato la composizione del collegio e rinunciato ad ogni relativa eccezione. - Nessuna responsabilità avevano in merito alla perdita di garanzia. Il consulente di parte della società B aveva informato , ('--- Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -3- probabilmente rappresentanti e soci della società sull'andamento della perizia e ciò aveva presumibilmente determinato le operazioni di cui si è lamentata la Vincent's Home. Quest'ultima società non era stata previdente perché avrebbe potuto chiedere un sequestro conservativo dato l'ammontare della propria domanda e la consistenza patrimoniale limitata della B. - L'assunzione da parte dell'avv. M C della funzione di trustee non aveva avuto alcuna influenza nella perdita della garanzia trattandosi di incarico diretto alla conservazione e gestione del patrimonio conferito al trust. - La costituzione del pegno era la conseguenza legittima del rifiuto delle T di corrispondere il compenso spettante all'avv. R C e dovuto in forza del vincolo solidale stabilito dal lodo anche nei confronti della società Vincent's Home. La prospettazione alle sig.re T della volontà di agire in via monitoria per il pagamento del compenso aveva determinato queste ultime a presentare l'esposto al Consiglio dell'Ordine.

3. In data 21.5.2013 il Consiglio dell'Ordine di Novara archiviava l'esposto limitatamente alla responsabilità per l'accettazione dell'incarico di arbitro da parte di R C trattandosi di illecito prescritto e comunque non sussistente per le circostanze esposte a sua difesa dall'avv. C. Veniva invece fissata la trattazione dibattimentale per i seguenti addebiti disciplinari: Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -4- a) quanto a R Casa rotti - Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) e di indipendenza e parzialità (art. 55 c.1 canoni I e II ante delibera CNF del 16.12.2011) per aver mantenuto la carica di arbitro dal 2007 al 2010 esercitando tale ruolo per tutta la durata dell'arbitrato e contribuendo alla emissione del lodo nonostante il proprio figlio M, associato di studio, fosse il difensore della B. - Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) per aver agito per il recupero delle proprie spettanze quale compenso arbitrale, contribuendo a sottrarre agli altri creditori, e in particolare alla Vincent's, uno dei pochi beni aggredibili. b) M C - Violazione dei doveri di dignità probità e decoro professionale (art. 5 c.d.) di lealtà e correttezza (art. 6) e di autonomia del rapporto professionale (art. 36 canoni I e IV) per aver, prima della data del lodo, consigliato, compiuto e permesso atti di occultamento del patrimonio della s.n.c. B e dei soci in danno della Vincent's Home (costituzione del trust e accettazione della carica di trustee, costituzione di un fondo patrimoniale da parte di A B, operazione di lease back sull'unico immobile della società). .)---- ' Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -5- 4. Il C.O.A. di Novara con decisione del 10 dicembre 2013 - 7 febbraio 2014 ha affermato la responsabilità dell'avv. R C in merito agli addebiti contestati e ha irrogato la sanzione della censura nonostante la gravità degli addebiti in relazione alla brillante e stimata carriera del legale e al comportamento corretto tenuto nell'espletamento dell'incarico arbitrale. Ha motivato la decisione rilevando che nessuna scriminante potesse attribuirsi alla circostanza per cui, trattandosi di arbitrato irrituale, l'avvocato nominato non avrebbe potuto rinunciare all'incarico. Per altro verso non ha attribuito alcuna rilevanza alla mancata proposizione di obiezioni da parte delle sig.re T (che peraltro con le loro dichiarazioni nel dibattimento avevano fatto intendere di non aver compreso che una causa di incompatibilità fosse presente nell'incarico all'avv. C). Quanto all'addebito relativo alla costituzione del pegno ha rilevato che essa appariva chiaramente un atto protettivo dei beni della società B, essendo disponibili ai fini del pignoramento beni per un valore idoneo a garantire il soddisfacimento del credito laddove le quote sociali pignorate avevano un valore molto maggiore ed erano state soggette al pignoramento per l'intero valore e senza alcuna indicazione di un termine per il pagamento. Il C.O.A. ha assolto l'avv. M C dall'incolpazione relativa all'aver consigliato, compiuto o permesso atti di occultamento del patrimonio sociale e dei soci perché nessuna condotta ascrivibile Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -6- all'avvocato C era risultata provata. Ha invece ritenuto responsabile l'avv. M C quanto all'accettazione della designazione quale trustee del trust costituito da A B che aveva reso non aggredibili i suoi beni e ciò in violazione dei doveri di cui agli artt. 5, 6 e 36 canoni I e IV del codice deontologico. Ai fini della determinazione della sanzione della censura irrogata il COA ha fatto riferimento all'esito negativo per i B del lodo arbitrale, e all'assenza di precedenti condanne disciplinari.

5. Gli avvocati R e M C hanno proposto separatamente ricorso avverso la decisione del C.O.A.

6. Con sentenza depositata il 27 dicembre 2018 il Consiglio Nazionale Forense ha riunito e respinto entrambi i ricorsi basando la decisione sulle seguenti considerazioni: - L'art. 55 del codice deontologico sancisce l'incompatibilità dell'incarico arbitrale qualora una delle parti del procedimento arbitrale sia assistita da difensore socio o associato dell'avvocato designato come arbitro, ipotesi ricorrente nel caso in esame essendo il figlio M associato con il padre R. - La norma si applica sia all'arbitrato rituale che irrituale e garantisce che l'arbitro sia ed appaia autonomo, indipendente e imparziale. Di conseguenza è irrilevante l'asserito e non dimostrato assenso delle sigg.re T. E' irrilevante altresì che l'arbitro possa recedere dal suo incarico solo per giusta causa perché la giusta causa, nel caso in Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -7- esame, era proprio l'incompatibilità. La comunicazione della circostanza che avrebbe dovuto comportare il recesso dall'incarico era un atto dovuto e non una esimente in assenza di obiezioni e infatti, dato il carattere assoluto del divieto, la comunicazione alle parti della causa di incompatibilità ha proprio la funzione di impedire che essa sfugga al loro controllo. E' infondata l'eccezione di assorbimento e di prescrizione dell'addebito relativo all'espletamento dell'incarico arbitrale e al mancato recesso. Per un verso infatti l'illecito disciplinare costituito dall'accettazione in violazione dell'art. 55 della designazione ad arbitro non assorbe l'ulteriore condotta del mantenimento e dell'espletamento dell'incarico in posizione di incompatibilità. Per altro verso tale ulteriore condotta giustifica la successiva e diversa incolpazione il cui termine di prescrizione inizia a decorrere con la pronuncia del lodo (2.7.2010). Il procedimento disciplinare si è aperto con deliberazione del 21.5.2013. Ad essa è seguita la notificazione della citazione (10.6.2013) e la decisione del C.O.A. (pubblicata il 7.2.2014). Pertanto non era affatto decorso il termine prescrizionale. Il secondo addebito all'avv. R C è integrato dal pignoramento di quote di proprietà del sig. A B e relative alle società Immobiliare Centoventi s.r.l. e Ernesto B s. r.l. C>, Ric. 2019 n. 07415 sez. SU - ud. 08-10-2019 -8- - La rilevanza disciplinare di tale condotta deriva dalla sua evidente strumentalità alla sottrazione di beni alla garanzia del creditore Vincent's Home. - Per le stesse ragioni va confermata la responsabilità di M C quanto al suo ruolo nella costituzione e nella gestione del trust, che anche esso ha avuto la funzione di sottrarre garanzie alla Vincent's Home.
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