Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2022, n. 48903
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto:
1. dalla parte civile PITARRA ANTONIO nato a TREVISO il 09/04/1963 2. dalla parte civile TORRESAN ANNAMARIA nata a TREVISO il 08/02/1940 3. dalla parte civile PITARRA ELISABETTA nata a TREVISO il 15/11/1968 nel procedimento a carico di: P STORE nato a FRAGAGNANO il 26/02/1939 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" P S dai reati di cui agli artt. 626 e 612 cod. pen. (capi A e B) commessi ai danni di P V, P A e P E, persone offese costituite parti civili.
2. Avverso la sentenza ricorrono P A, P E e T A (quest'ultima quale erede legittima di P V) con separati atti, identici nel contenuto, a firma del comune difensore. I ricorrenti sviluppano sei motivi.
2.1. Con il primo e il secondo eccepiscono la tardività dell'atto di appello proposto dall'imputato, che andava presentato nel termine di 30 giorni (non in quello di 45 giorni erroneamente ritenuto dal Tribunale);
atto che non poteva essere depositato né presso il Tribunale di Ravenna, né da un delegato, come invece era avvenuto.
2.2. Con il terzo motivo deducono l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
2.3. Con il quarto denunciano la nullità della sentenza per difetto di motivazione rafforzata.
2.4. Con il quinto e il sesto lamentano la violazione dell'art. 603, comma 3 e comma 3-bis, nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe proceduto alla riassunzione delle prove prima di "ribaltare" l'esito decisorio. Inoltre avrebbe sottoposto le dichiarazioni delle persone offese alla verifica di riscontri esterni, non necessari secondo l'insegnamento della Corte di cassazione.
2.5. Ieri, alle ore 19:03, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese.
3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando
1. dalla parte civile PITARRA ANTONIO nato a TREVISO il 09/04/1963 2. dalla parte civile TORRESAN ANNAMARIA nata a TREVISO il 08/02/1940 3. dalla parte civile PITARRA ELISABETTA nata a TREVISO il 15/11/1968 nel procedimento a carico di: P STORE nato a FRAGAGNANO il 26/02/1939 avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere E M M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale K T, che chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" P S dai reati di cui agli artt. 626 e 612 cod. pen. (capi A e B) commessi ai danni di P V, P A e P E, persone offese costituite parti civili.
2. Avverso la sentenza ricorrono P A, P E e T A (quest'ultima quale erede legittima di P V) con separati atti, identici nel contenuto, a firma del comune difensore. I ricorrenti sviluppano sei motivi.
2.1. Con il primo e il secondo eccepiscono la tardività dell'atto di appello proposto dall'imputato, che andava presentato nel termine di 30 giorni (non in quello di 45 giorni erroneamente ritenuto dal Tribunale);
atto che non poteva essere depositato né presso il Tribunale di Ravenna, né da un delegato, come invece era avvenuto.
2.2. Con il terzo motivo deducono l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
2.3. Con il quarto denunciano la nullità della sentenza per difetto di motivazione rafforzata.
2.4. Con il quinto e il sesto lamentano la violazione dell'art. 603, comma 3 e comma 3-bis, nonché dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale non avrebbe proceduto alla riassunzione delle prove prima di "ribaltare" l'esito decisorio. Inoltre avrebbe sottoposto le dichiarazioni delle persone offese alla verifica di riscontri esterni, non necessari secondo l'insegnamento della Corte di cassazione.
2.5. Ieri, alle ore 19:03, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso conclusioni scritte e nota spese.
3. I ricorsi sono stati trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati, pur presentando
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