Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2024, n. 44361
Sentenza
24 ottobre 2024
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24 ottobre 2024
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Massime • 1
In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettera le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA ☐ a richiesta di parte In nome del popolo italiano ☐ imposto dalla legge 44 36 1 - 7 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da N. sent. sez. -1326 Gaetano De Amicis Presidente Angelo Costanzo PU 24/10/2024 Anna Criscuolo Relatore N. R.G.25307/2024 Debora Tripiccione Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da V.Z. nato a [...] rappresentato da Avv. S.A. avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte di appello di Trieste letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo D) perché l'azione penale non può essere proseguita e inammissibilità nel resto;
lette la memoria di replica e le conclusioni del difensore Avv. Maria Genovese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di V.Z. ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 24 maggio 2024 dal GUP del locale Tribunale, dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo C) perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela e rideterminando per l'effetto la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione per i residui reati di resistenza, lesioni e danneggiamento, rispettivamente contestati ai capi A), B) e D). Ne chiede l'annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 cod. proc. pen. per mancata trattazione orale dell'udienza di appello del 7 febbraio 2024 e violazione dell'art. 598-bis cod. proc. pen. Deduce che con decreto del 26 ottobre 2023, notificato il giorno successivo, la Corte di appello aveva fissato l'udienza per il giorno 7 febbraio 2024; con atto depositato il 13 novembre 2023 la difesa dell'imputato aveva chiesto la