Cass. civ., sez. I, sentenza 27/10/2017, n. 25641
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In tema di utilizzo delle ragioni sociali da parte di due concorrenti, quali marchi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del r.d. n. 929 del 1942, come modificato dalla l. n. 158 del 1967, applicabile "ratione temporis", l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando esso, costituente il cuore del marchio, sia già utilizzato da altro imprenditore per prodotti dello stesso genere, conferendo tale anteriorità l'esclusività dell'uso del marchio al primo utilizzatore.
Sul provvedimento
Testo completo
C. In REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto DI PALMA SALVATORE Presidente Marchio Patronimico - Conflitto tra aventi diritto - Consigliere Rel. GENOVESE FRANCESCO A. - In forza di acquisto a titolo Consigliere derivativo E utente che ACIERNO MARIA abbia provveduto alla registrazione - Soluzione - Criterio. Ud. 23/06/2017 PU MO GUIDO Consigliere Cron. 5641 DI MARZIO PAOLO Consigliere R.G.N. 22340/2010 SENTENZA sul ricorso 22340/2010 proposto da: Tzione Caffe' Fratelli Maresca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, M M, elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n.119, presso lo studio dell'avvocato B M G, rappresentati e difesi dagli avvocati F E, M L, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrenti contro 604 2017 M G M, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore n.22, presso lo studio dell'avvocato Cuccia Bocchini Ermanno, A, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - nonchè
contro
Caffe' Maresca S.r.I., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2156/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso con l'assorbimento dei restanti;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Maria Grazia Battaglia che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Ermanno Bocchini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Napoli, adito dalla C M s, titolare del marchio omonimo (Caffè Maresca n. 472407), dichiarava la nullità del marchio n. 541970, di M M [ma in uso alla Tzione Caffè F.lli Maresca srl;
che d'ora innanzi, verrà indicata solo come la Tzione] e dichiarava che la vendita e la reclamizzazione del caffè con quel marchio costituiva contraffazione dell'altro e poneva in essere una condotta di concorrenza sleale. 2 1.1. Il Tribunale, perciò, inibiva la continuazione dell'uso del marchio nullo e condannava i convenuti al risarcimento del danno oltre che alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sul quotidiano locale e alle spese processuali.
2. Il gravame della soccombente Tzione e del Maresca veniva respinto dalla Corte d'Appello di Napoli, che condannava gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata.
2.1. Secondo il giudice distrettuale, anzitutto, andava respinta l'eccezione di difetto dell'interesse ad agire della appellata, in quanto cancellata dal registro delle imprese, atteso che i documenti comprovanti tali fatti, relativi a vicende anteriori alla proposizione dell'appello, non potevano essere documentate nella fase di gravame perché mai dedotte nel corso del primo grado e per il divieto di cui all'art. 345 del codice di rito civile.
2.3. Non aveva pregio il motivo di appello tendente a criticare la disattesa eccezione di nullità della cessione del marchio Caffè Maresca», per violazione dell'art. 2573, 1° co. cod. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) in quanto vieta il trasferimento del segno senza la cessione dell'azienda o di un suo ramo, atteso che correttamente il primo giudice aveva ravvisato nella documentazione allegata (fattura di cessione di macchinari, attrezzature ed arredi;
avviso di accertamento fiscale) la prova di una complessiva cessione necessariamenteche, per essere tale, non richiederebbe la - formalizzazione in un solo atto.
2.4.Né poteva essere accolta la critica all'affermata (dal primo giudice) nullità del marchio n. 541970 (ossia quello in titolarità della Tzione) perché privo di novità e confondibile;
giudizio a cui perveniva anche il giudice di appello riconoscendo come condivisibile il ragionamento fatto dal Tribunale, e trovando, secondo gli artt. 13 e 14 della legge n. 158 del 1967» [recte: del R.D. n. 929 del 1942, il primo dei quali sostituito dall'art. unico della L. n. 158 del 1967], nel medesimo patronimico («Maresca»), utilizzato per commercializzare gli stessi prodotti, il cuore dei due marchi in conflitto (svalutato ogni altro elemento, presente in quello dichiarato nullo, come secondario).
2.5. Infine, le doglianze relative all'affermata concorrenza sleale ed alla quantificazione (equitativa) del danno cagionato al legittimo titolare del marchio erano in gran parte inammissibili ed in altra infondate (la prova dell'an del danno era stata data attraverso idonei supporti probatori, quali le scritture contabili e le dichiarazioni reddituali anteriori e posteriori ai fatti rilevanti in causa, dimostrativi del calo di fatturato).
3.Avverso tale decisione, M M e la Tzione Caffè F.lli Maresca srl hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a