Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/05/2022, n. 15372

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In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare l'acqua mediante l'operazione di captazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/05/2022, n. 15372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15372
Data del deposito : 13 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25033/2020 Numero sezionale 125/2022 Numero di raccolta generale 15372/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP CONTENZIOSO PTRO CURZIO - Primo Presidente - C D I - Presidente di Sezione - C D C - Presidente di Sezione - Ud. 08/03/2022 - CC DANILO SESTINI - Consigliere - R.G.N. 25033/2020 GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - F G - Consigliere - A G - Consigliere - A C - Rel. Consigliere - M M - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25033-2020 proposto da: CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato S G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E G;

- ricorrente -

CONSORZIO PIAVESELLA DI NERVESA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato A G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M;
Numero registro generale 25033/2020 Numero sezionale 125/2022 - controricorrente e ricorrente incidentale - Numero di raccolta generale 15372/2022 avverso la sentenza n. 45/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE Data pubblicazione 13/05/2022 ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/3/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del'8/3/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte, a Sezioni unite, riuniti i ricorsi, li rigetti;
lette le memorie finali depositate dai difensori di entrambe le parti.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio di Piavesella di Nervesa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale regionale per le acque pubbliche presso la Corte di appello di Venezia, il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno per sentir dichiarare non dovuto il pagamento dei sovracanoni intimato con nota del 18 luglio 2016, previa sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L'adito Tribunale regionale delle acque pubbliche, con sentenza n. 3428 del 2018, disattesa la questione di legittimità costituzionale, respingeva la formulata domanda, avendo accertato che il primo impianto della ricorrente si trovava nel Comune di Nervesa, pacificamente ricompreso nel bacino del Piave (a seguito di d.m. 14.12.1954), ed il secondo aveva opere di captazione, poste a monte dell'impianto stesso, che afferivano alla presa nello stesso Comune. Con detta sentenza il citato Tribunale riteneva, inoltre, irrilevante l'accertamento dell'effettiva esecuzione degli interventi infrastrutturali a sostegno dei quali il canone era stato posto.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello il Consorzio Piavesella di Nervesa e, nella costituzione del predetto Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 45/2020 (pubblicata il 21 maggio 2020), accoglieva il gravame per quanto di ragione e, in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiarava l'insussistenza dell'obbligo di pagamento del sovracanone da parte del Consorzio appellante con riguardo all'impianto sito nel Comune di Arcade, compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2 di 11 Numero registro generale 25033/2020 Numero sezionale 125/2022 Numero di raccolta generale 15372/2022 A sostegno dell'adottata decisione, il TSAP rilevava, in via preliminare, la Data pubblicazione 13/05/2022 manifesta infondatezza delle questioni (prospettate con i primi due motivi) di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012, con riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sotto i profili dell'asserita violazione del divieto di retroattività e dei principi di uguaglianza e di progressività dell'imposizione. Lo stesso TSAP riteneva fondato, invece, il terzo motivo dell'appellante con il quale era stata confutata la sentenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche presso la Corte di appello di Venezia nella parte in cui aveva violato la disciplina del settore con riguardo al suo secondo impianto sito nel Comune di Arcade, sul presupposto che, in punto di fatto, l'opera di presa di tale impianto non era ricompresa nel bacino imbrifero (quale territorio di interesse). In altri termini, ciò che si sarebbe dovuto ritenere rilevante – ai fini dell'applicazione dell'obbligo di corresponsione del sovracanone come previsto dal citato art. 1, comma 137, della legge di stabilità del 2013 - era l'elemento costitutivo della fattispecie rappresentato dalla collocazione delle “opere di presa” nel territorio considerato, enunciato che, nella lettera e nella ratio, riconduce alla posizione della presa l'obbligo contributivo, da escludere, perciò, nel caso di specie siccome la presa in questione era situata all'esterno dell'area interessata. Pertanto, in accoglimento di detto motivo, il TSAP affermava che non sussisteva l'obbligo di pagamento del sovracanone da parte del Consorzio appellante con riguardo all'impianto sito nel Comune di Arcade.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, il Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno. Ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale (basato su due motivi), l'intimato Consorzio Piavesella di Nervesa. I difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative finali. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omesso esame dell'avvenuta contestazione ad opera della parte convenuta delle 3 di 11 Numero registro generale 25033/2020 Numero sezionale 125/2022 Numero di raccolta generale 15372/2022 allegazioni formulate da parte attrice e, per quanto occorrente, in Data pubblicazione 13/05/2022 relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e con riferimento alle stesse circostanze, la violazione dell'art. 115 c.c. nella parte in cui il TSAP ha sussunto, con l'impugnata sentenza, tra i fatti non contestati allegazioni che avevano trovato rituale, formale e reiterata contestazione negli atti di causa, avuto riguardo all'ubicazione dell'opera di presa alimentante le centrali di Arcade e Nervesa della Battaglia, costituente elemento dirimente in ordine all'applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012. 2. Con la seconda censura il ricorrente principale ha dedotto – con riguardo all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità della impugnata sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., anche in relazione all'art. 2909 c.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno con riferimento al “decisum”

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