Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 36396
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HASANAJ KASTRIOT nato il 22/05/1991 avverso il decreto del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere P T;lette le conclusioni del P.G., dott. G R, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trento, dichiarava inammissibile, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la domanda di concessione della misura della semilibertà formulata nell'interesse di H K, in quanto, in data 25.5.2021, era stata revocata nei confronti del predetto la misura degli arresti esecutivi e non erano ancora trascorsi tre anni da detta pronuncia, come previsto dalla norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.. 2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati A d B e S Z deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Secondo la difesa, il provvedimento impugnato sarebbe viziato per avere applicato in malam partem la norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen., che sancisce il divieto di non cessione di benefici penitenziari in caso di precedente revoca di misura alternativa, mentre, nel caso di specie, al condannato erano stati revocati i c.d. "arresti esecutivi";il provvedimento sarebbe, altresì, viziato sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione posto che erroneamente avrebbe equiparato la misura cautelare degli arresti domiciliari, richiamati dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., con la misura alternativa alla detenzione domiciliare, a cui si riferisce la citata norma di cui all'art. 58-quater Ord. Pen.. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. G R, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
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