Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2023, n. 21147
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da N T A, nato in Ungheria il 07/02/1975, avverso la sentenza in data 13/07/2022 della Corte di appello di Bologna;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G S;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M D N, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/07/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del precedente 08/10/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, N T A era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omicidio stradale aggravato e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del N, avv.to M S, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe svolto una "... compiuta indagine causale", omettendo di verificare se una condotta di guida prudente del motociclista, ritenuto coautore del delitto in cooperazione colposa, avrebbe potuto scongiurare l'evento.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G S;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M D N, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13/07/2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del precedente 08/10/2020, con cui, in esito a giudizio abbreviato, N T A era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di omicidio stradale aggravato e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del N, avv.to M S, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di affermata colpevolezza dell'imputato. Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, non avrebbe svolto una "... compiuta indagine causale", omettendo di verificare se una condotta di guida prudente del motociclista, ritenuto coautore del delitto in cooperazione colposa, avrebbe potuto scongiurare l'evento.
3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati
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