Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 05513

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/02/2023, n. 05513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05513
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11333-2022 proposto da: SCAPELLATO VINCENZO, CANTAGALLI BENEDETTO, MANCA GIUSEPPE, PETRUCCI ROCCO, FORCINA GIUSEPPE, MORETTI CLAUDIA nella qualità di coniuge superstite di Forcina Ezio, M U, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO

12/D, presso lo studio dell'avvocato M F, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -

contro

Ric. 2022 n. 11333 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 01/03/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere L N. Rilevato che: I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano, sulla base di un solo motivo, con ricorso qualificato dai medesimi come “regolamento facoltativo di competenza”, la sentenza n. 63/2022, depositata il primo marzo 2022, non notificata, resa dalla Corte dei conti –sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello – con la quale il giudice contabile ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 69/2021, depositata il 2 marzo 2021, con la quale lo stesso giudice contabile, per quanto qui d’interesse, aveva rigettato l’appello proposto dai ricorrenti medesimi, ex dipendenti, collocati in quiescenza, appartenenti agli organismi di informazione per la sicurezza, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la sezione Lazio n. 2023/2010, che ne aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell’indennità di funzione o operativa percepita durante il servizio, chiedendo, in sostanza, che nella controversia in oggetto venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo (

TAR

Lazio). Ric. 2022 n. 11333 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro- tempore, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’avverso ricorso e deducendone in subordine l’infondatezza. In prossimità dell’adunanza fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, l’Amministrazione controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ.
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