Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/12/2021, n. 42093
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In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.
In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1140/2017 Numero sezionale 621/2021 Numero di raccolta generale 42093/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: domanda di concordato ex art.161 co.6 l.f. – professionista advisor contabile - mancato deposito di piano e proposta alla scadenza – rinuncia alla domanda – inammissibilità - fallimento – prededuzione del credito - questioni R.G.N.1140/2017 Ud. 14.12.2021 SU Composta dai Magistrati ADELAIDE AMENDOLA -Primo Presidente f.f.- BIAGIO VIRGILIO -Presidente Sezione- DANILO SESTINI -Consigliere- L NITANO -Consigliere- MASSIMO FERRO -Rel. Consigliere- FABRIZIA GARRI -Consigliere- M D MIO -Consigliere- A GTI -Consigliere- A CENTINO -Consigliere- Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 1140-2020 proposto da: SIGNORINI MARCO, rappr. e dif. dall'avv. S S S stefano.sarzisartori@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. R G, in Roma, largo Somalia n.67 come da procura in calce all'atto;
Numero registro generale 1140/2017 Numero sezionale 621/2021 Numero di raccolta generale 42093/2021 Data pubblicazione 31/12/2021
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI &. C. S.A.S., nonché di I R, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall'avv. F A fausto.amadei@mantova.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Aldo Simoncini, in Roma, via della Giuliana n.72 come da procura in calce all'atto;
- controricorrente -
per la cassazione del decreto Trib. Mantova 30.11.2016, n. 2531/2016 in R.G. 4745/2015;
lette le memorie del ricorrente e del Pubblico Ministero;
udita la relazione della causa svolta all'udienza del 14 dicembre 2021 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. Stanislao De Matteis. RITENUTO IN FATTO 1. MARCO SIGNORINI impugna il decreto Trib. Mantova 30.11.2016, n. 2531/2016 in R.G. 4745/2015 che ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO IMO RONCHI DI ILENIA RONCHI &. C. S.A.S., nonché di I R [FALLIMENTO] che, a sua volta, aveva respinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per come avanzata in prededuzione;
2. ha premesso il decreto impugnato che: a) l'opponente, dottore commercialista, aveva domandato in via principale l'ammissione al passivo in prededuzione per € 38.064 e, in subordine, per € 31.200 con il privilegio dell'art.2751bis n.2 c.c. e € 6.864 in chirografo per IVA;
b) l'ammissione al passivo era stata disposta per la minor somma di € 15.000 (per attività professionale non conclusa e finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano di concordato mai formulata), oltre a € 600 per contributo previdenziale, in privilegio e € 3.432 per IVA in chirografo;
c) l'esclusione della prededuzione si fondava sull'inammissibilità della proposta di concordato, aggiungendosi la reiezione della restante parte del credito (non riconosciuto per € 19.032);
d) l'attività dedotta – svolta tra febbraio e marzo 2014 e dunque durante la pendenza di domanda prenotativa ex art.161 co.6 l.f. - - aveva titolo nel richiamo ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 2 di 45 Numero registro generale 1140/2017 Numero sezionale 621/2021 Numero di raccolta generale 42093/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 ad un contratto di consulenza professionale di advisor contabile, in assistenza alla società e al relativo legale incaricato degli atti preparatori necessari per predisporre proposta e piano di un concordato preventivo;
e) la società, venuta meno la disponibilità della famiglia di riferimento ad apportare nuova finanza, aveva poi (ed in realtà) rinunciato al concordato, conseguendone la dichiarazione di fallimento;
3. il tribunale, nel rigettare l'opposizione, ha ritenuto che: a) a chiarimento della svista in cui era incorso il giudice delegato, il riferimento normativo corretto doveva intendersi all'art.162 l.f., poiché alla omessa presentazione della proposta e del piano era seguita la rinuncia ad una domanda divenuta inammissibile;
b) il diniego della prededuzione derivava dalla mancanza di un beneficio, arrecato alla procedura concorsuale come accrescimento dell'attivo e salvaguardia della sua integrità, del tutto assenti nella prestazione professionale resa prima del fallimento da un professionista quando ormai la domanda era inammissibile, per mancata integrazione dei suoi elementi costitutivi di completamento ovvero, come nel caso, rinuncia, essendosi accertata la impossibilità di formulare qualsiasi ipotetica proposta;
c) la rinuncia interrompeva il carattere funzionale (ovvero di concreta funzionalità) della prestazione, facendo sì che la proposta di concordato preventivo cui ineriva non era utile ai fini dell'accesso ad una soluzione della crisi d'impresa alternativa al fallimento;
d) l'attività professionale era stata peraltro resa nella vigenza dell'art.11 co.3 quater del d.l. 23 dicembre 2013, n.145, norma interpretativa dell'art.111 co.2 in relazione ai concordati con riserva, esplicitandosi che, per essi, la prededuzione spettava alla condizione che proposta, piano e documentazione di cui all'art.161 co. 2 e 3 l.f. fossero presentati nel termine dato dal giudice e che la procedura venisse aperta in continuità con la domanda ai sensi dell'art.163 l.f., senza che potesse avere rilevanza la successiva abrogazione disposta con l'art. 22 co.7 del d.l. 24 giugno 2014, n.91, anzi confermativa della ricostruzione restrittiva seguita;
4. il ricorso è su tre motivi, avendo ad esso resistito il fallimento con controricorso, illustrato da memoria;
a seguito di richiesta del Procuratore generale in vista della camera di consiglio dell'11 marzo 2021, la Prima Sezione civile, all'esito e dunque con ordinanza 23 aprile 2021, n.10885, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, poi disposta;
ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 3 di 45 Numero registro generale 1140/2017 Numero sezionale 621/2021 Numero di raccolta generale 42093/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 5. il primo mezzo solleva la violazione degli artt. 161 co.7 e 111 l.f., per aver il tribunale, in caso di domanda di concordato poi rinunciata, erroneamente negato la prededuzione al credito dei compensi per prestazioni professionali (convenute dopo il deposito di ricorso per concordato ex art.161 co.6 l.f. e) rese anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, sul presupposto dell'assenza di un'effettiva loro utilità, mentre invece sarebbe estraneo all'istituto il riscontro di un risultato, come confermato proprio dall'abrogazione della citata norma interpretativa, più restrittiva, di cui all'articolo 11, co. 3 quater, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9) e dall'essere sorto il credito del terzo da atti legalmente compiuti;
6. nel secondo motivo si denuncia la nullità del provvedimento per violazione dell'articolo 112 c.p.c., in ragione della mancata decisione sul quantum debeatur, per la parte di credito non ammessa, cioè il compenso ridotto dal giudice delegato con statuizione su cui il decreto impugnato avrebbe omesso di pronunciare;
7. il terzo motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi ai fini della utilità della prestazione e del pieno adempimento, avendo trascurato il tribunale che l'opera richiesta al ricorrente non era quella di attestatore o di redattore della proposta o del piano, bensì di advisor, un autonomo incarico per la sola verifica contabile circa l'attendibilità delle scritture e l'aggiornamento delle stesse, tant'è che proprio grazie all'attività così espletata (ricostruzione corretta dell'attivo e del passivo aziendale, pag.13) la società si era indotta a non procedere oltre nel concordato (per carenza di numeri minimali) e i creditori non avevano dovuto sopportare i costi di una procedura irrealizzabile (pag.14);
8. con la citata ordinanza interlocutoria la Prima Sezione civile, constatata la non sedimentazione di un univoco indirizzo e ravvisata l'esigenza di ricostruire un quadro interpretativo chiaro, ha chiesto di sottoporre alle Sezioni Unite i seguenti testuali quesiti: i) se la disciplina della revocatoria dei pagamenti di crediti insorti a fronte della «prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali» condivide la medesima ratio che è posta a fondamento della prededuzione del credito dei professionisti che abbiano prestato la propria opera in vista dell'accesso alla procedura concordataria;
ii) se debba essere ribadito che la prededuzione di detto credito non trova fondamento nel presupposto dell'occasionalità, ma in quelli della funzionalità e/o della espressa previsione ricorso n.1140/2017 - sez. S.U. Ud. 14.12.2021 pagina 4 di 45 Numero registro generale 1140/2017 Numero sezionale 621/2021 Numero di raccolta generale 42093/2021 Data pubblicazione 31/12/2021 legale;
iii) se debba essere ribadito che il criterio della funzionalità va scrutinato ex ante, non considerando in alcuna misura l'utilità della prestazione del professionista;
iv) se la previsione legale si riferisca al solo professionista attestatore o anche agli altri professionisti cui si è fatto cenno;
v) se il preconcordato sia una fase di un'organica procedura o se la procedura di concordato preventivo, anche in caso di concordato in bianco, abbia inizio con il provvedimento di ammissione del tribunale;
vi) se la prededuzione spetti anche in caso di procedura concordataria in bianco che non varca la soglia dell'ammissibilità ovvero in caso di revoca della proposta da parte del proponente;
vii) se la prededuzione spetti al professionista che ha lavorato prima ancora del deposito della domanda di concordato;
viii) se l'esigenza di contrastare il danno inferto ai creditori per effetto del depauperamento dell'attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell'esatto adempimento, e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell'accesso alla procedura concordataria;
9. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ex art.378 c.p.c., con le quali ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per i motivi secondo e terzo e rigettato quanto al primo,