Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 08929

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 08929
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08929
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10947/2021 R.G. proposto da: GIUFFREDO R, rappresentata e difesa dall’avvocato C F -ricorrente-

contro

CONDOMINIO VIA A. DI RUDINI' 30 PALERMO -intimato- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di PALERMO n. 351/2021 depositata il 22/03/2021. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

L’avvocato R G ha proposto ricorso, articolato in unico motivo, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo n. 351/2021 pubblicata il 22 marzo 2021. L’intimato Condominio Via A. Di Rudinì 30, Palermo, non ha svolto attività difensive. L’avvocato R G propose ricorso ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150 del 2011 innanzi al Giudice di pace di Palermo per ottenere la liquidazione dei compensi professionali a norma dell’art. 28 della l. n. 794 del 1942, inerenti ad alcune procedure monitorie intraprese presso quello stesso ufficio quale codifensore del Condominio Via A. Di Rudinì 30, Palermo. L’adito Giudice di pace di Palermo con l’ordinanza del 22 marzo 2021 ha “rigettato per l'incompetenza del giudice” il ricorso avanzato dall’avvocato G, evidenziando che le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, anche per l'opera prestata nei giudizi davanti al giudice di pace, sono soggette al rito sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono perciò trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, in quanto rivolto avverso pronuncia appellabile e non ricorribile per cassazione, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 10 giugno 2022. La ricorrente presentò memoria in prossimità di tale adunanza. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 1, c.p.c. La causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 21913/2022, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198).
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