Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2022, n. 4855
Sentenza
22 dicembre 2022
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22 dicembre 2022
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Massime • 1
In tema di autoriciclaggio, la clausola di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. (attualmente prevista al comma quinto della medesima norma) non opera in favore dell'autore del delitto presupposto che, avendo conseguito profitti illeciti in denaro, effettui sia operazioni di movimentazione bancaria, sia plurimi acquisti di beni mobili ed immobili anche a sé intestati, posto che, in tal modo, ostacola l'accertamento dell'origine illecita delle somme di denaro impiegate.
Sul provvedimento
Testo completo
04855-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.2962 GIOVANNI DIOTALLEVI UP 22/12/2022 - R.G.N. 39185/2021 LUCIANO IMPERIALI Relatore IGNAZIO PARDO GIUSEPPE COSCIONI EMANUELE CERSOSIMO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ID RE nato a [...] il [...] AU OJ nato il [...] IC UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2021 LA CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 16 giugno 2021, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Monza dell'1 luglio 2020 che aveva condannato alle pene di legge UI AR, VI NA e CA UR in ordine ai reati di acquisto e detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo marjuana ed hashish aggravati dall'art. 61 bis cod. pen. (capo 1), autoriciclaggio (capi 2 e 3), intestazione fittizia di beni (capi 5, 6, 7 e 8), detenzione illecita di marjuana (capo 9), loro rispettivamente ascritti. 1 کلا 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione le difese degli imputati;
UI AR, con ricorso dell'avv.to Norberto Argento deduceva, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza e/o manifesta illogicità LA motivazione circa le risultanze processuali in ordine al capo 1) lett. c) dell'imputazione posto che l'imputato andava assolto dalla contestazione di avere ceduto sostanza stupefacente nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018; al proposito si lamentava come in relazione a tale periodo nessun accertamento concreto era stato fatto;
in ogni caso doveva essere esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. mancando il gruppo criminale organizzato essendo emerso soltanto la presenza di un fornitore spagnolo;
in ogni caso dovevano concedersi le attenuanti generiche e ridursi la pena quanto a tale reato stabilito come fatto più grave, avuto riguardo alla confessione dell'imputato ribadita nella memoria depositata in data 29 gennaio 2020 dinanzi la corte di appello ove era stata anche ampliata la portata delle dichiarazioni confessorie;
violazione di legge in relazione all'art. 648 ter1 cod.pen. e mancanza o manifesta illogicità LA motivazione circa le risultanze processuali posto che il UI andava assolto dai capi nn. 2) e 3) dell'imputazione; difatti la punibilità va esclusa in tutti i casi in cui il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione personale ovvero la condotta non risulti concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa, circostanze queste sussistenti nel caso di specie avendo il UI utilizzato il denaro o tramite deposito in conti correnti personali o di persone a lui legate da vincoli familiari e di convivenza ovvero per l'acquisto di beni di uso personale;
operazioni erano quindi prive LA capacità dissimulatoria e non avevano ostacolato l'identificazione dell'origine delittuosa del denaro;
- violazione di legge in relazione all'art. 512 bis cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità LA motivazione in relazione ai capi 5), 6), 7) e 8) dell'imputazione posto che l'imputato non aveva fittiziamente intestato i beni ad altri ma si era limitato a fare uso di beni altrui;
- violazione di legge e difetto di motivazione in punto omesso riconoscimento del vincolo LA continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza G.U.P. di Milano in data 8 ottobre 2014 avuto riguardo alla ricorrenza dei presupposti ex art. 81 cpv cod.pen.; - vizio di motivazione circa la mancata restituzione dei telefoni, computer ed altri oggetti in sequestro non essendovi prova che fossero di provenienza illecita.
1.3 Di SA UR, con ricorso dell'avv.to Argento, lamentava con il primo motivo vizio di motivazione circa la valutazione delle risultanze processuali posto che il ricorrente andava assolto dal reato contestatogli al capo 9) trattandosi di sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione destinata ad uso personale;
in ogni caso andava ridotta la pena e concessa la sospensione condizionale. Con una seconda doglianza deduceva difetto di motivazione circa la mancata restituzione del ciclomotore Yamaha non essendovi prova che l'acquisto di tale mezzo fosse stato fatto con denaro del UI AR.
1.4 Con ricorso dell'avv.to Presutto nell'interesse LA VI si lamentava con distinti 2 motivi qui riassunti ex art. 173 bis cod. proc.pen.: difetto di motivazione quanto al ritenuto ruolo attribuito alla ricorrente nell'attività criminosa di cui al capo n. 1) posto che la stessa aveva collaborato con il UI in un limitato arco temporale di meno di un anno senza che da alcun elemento fosse confermato il supposto ruolo essenziale nella attuazione dei trasporti e traffici di stupefacente;
contraddittorietà ed illogicità LA motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 ed al ruolo rivestito dalla ricorrente nell'attività criminosa posto che la corte di appello aveva erratamente ritenuto la donna inserita nei traffici del UI sin dal 2015 benchè i viaggi LA ricorrente si limitavano a poche occasioni nell'ultimo anno di attività dell'organizzazione; - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. e vizio di motivazione quanto alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 piuttosto che nell'ipotesi di cui all'art. 379 cod.pen. posto che i viaggi LA VI erano avvenuti quando le condotte delittuose del UI di acquisto di stupefacente si erano ormai consumate ed il trasporto dei proventi illeciti in Spagna configurava pertanto un post factum altrimenti qualificabile;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione all'art. 648 ter1 cod.pen., motivazione carente e contraddittoria, erronea applicazione LA legge penale laddove si era ritenuta configurata in capo alla ricorrente la fattispecie di autoriciclaggio;
invero le somme di denaro erano state impiegate con versamenti sui conti correnti bancari intestati agli imputati e per l'acquisto di beni mobili ed immobili sempre riferibili ai medesimi così che la capacità decettiva doveva escludersi alla luce del fatto che il meccanismo era stato prontamente svelato dalla G.d.F.; mancava pertanto l'ostacolo concreto all'identificazione LA provenienza delittuosa e la necessaria particolare intensità dissimulatoria che deve escludersi nel caso di versamento di somme sul conto corrente intestato allo stesso autore del fatto illecito e del pagamento di rate per l'acquisto di beni personali;
-violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 bis cod.pen. mancando la prova dell'esistenza di un gruppo organizzato;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione LA pena;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla disposta confisca di beni LA ricorrente ed in particolare dell'immobile sito in Brugherio e dell'autovettura Nissan Micra posto che dagli accertamenti sui redditi erano emersi importi annuali di circa 20.000 € nonché l'esistenza di altre provviste derivanti dalla vendita di beni di famiglia in Croazia che dovevano ritenersi compatibili con gli acquisti effettuati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore degli imputati UI e Di SA avv.to Norberto Argento;
ed invero nel caso in esame non essendo stata richiesta tempestivamente la trattazione orale 3 l'impedimento successivamente comunicato non può avere alcun rilievo ai fini LA disciplina dettata dall'art. 420 ter cod.proc.pen.. Al proposito la Corte di cassazione ha già affermato come in tema di disciplina emergenziale per il contenimento LA pandemia da Covid-19, ove il giudizio di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez.
3 - n. 32864 del 15/07/2022, Rv. 283415 ' 01). In ogni caso va anche segnalato che il difensore non ha spiegato le specifiche ragioni per cui ritenere che non possa nominarsi nel presente procedimento un sostituto processuale per la sola attività LA discussione dei motivi di ricorso già ritualmente avanzati.
2.2 Ciò posto i ricorsi sono proposti per motivi infondati e devono, pertanto, essere respinti. Quanto al primo motivo del ricorso nell'interesse di UI AR, con il quale si deduce difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo n.1 lett. c) relativo al traffico di sostanza stupefacente contestato negli anni 2015-2016, non sussiste il lamentato vizio posto che la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata a conclusione del giudizio di primo grado, ha segnalato con gli argomenti esposti alle pagine 22-23 LA motivazione, come la responsabilità del ricorrente si desuma da una serie di operazioni di pagamento e spedizione effettuati dal UI in cooperazione con una società spedizioniera spagnola. E poiché tali modalità risultavano assolutamente coincidenti con quelle accertate poi nel 2019 in occasione dell'arresto del UI e del rinvenimento dell'ingente quantità di droga dallo stesso acquistata proprio dalla Spagna e sempre occultata nei carichi dello stesso materiale, correttamente i giudici di merito senza incorrere in alcuna illogicità tanto più manifesta ricavavano che anche gli acquisti e le spedizioni del 2015-2016 avevano avuto ad oggetto analoghi carichi di stupefacente. Le conclusioni circa la