Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32014

CASS
Ordinanza
11 dicembre 2024
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CASS
Ordinanza
11 dicembre 2024

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In virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 13, commi 2 e 9, del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, il regime di pubblicità previsto dalla nuova formulazione dell'art. 490 c.p.c. si applica, quanto alle procedure in corso all'entrata in vigore del suddetto decreto legge, alle sole vendite disposte dopo la pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nel d.m. 5 dicembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 10 gennaio 2018). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - sull'erroneo presupposto che alla vendita, originariamente disposta nel 2013, si applicasse la nuova disciplina, per effetto del richiamo contenuto in una successiva ordinanza del 2017 - aveva annullato l'aggiudicazione intervenuta nel 2019 per il mancato rispetto del termine decadenziale di 45 giorni, di cui all'attuale formulazione dell'art. 490 c.p.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/12/2024, n. 32014
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32014
Data del deposito : 11 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 6734/2023 Numero sezionale 3913/2024 Numero di raccolta generale 32014/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: Opposizione formale per FR DE TE Presidente vizi nella pubblicità di vendita immobiliare. PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel. Pubblicazione sul Portale CRISTIANO VALLE Consigliere delle Vendite Pubbliche e disciplina transitoria della TE IA ZZ Consigliere legge n. 132/2015 GIOVANNI FANTICINI Consigliere Ad. cc 25 novembre 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6734/2023 R.G. proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA LAI SS, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati DONZELLI ROMOLO e MARCOLINI CLAUDIO BRUNO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-ricorrente-

contro

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, FININT REVALUE S.P.A, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in atti indicati, rappresentate e difese dall'avvocato MAURIELLO CLAUDIO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono domiciliate per legge;
-controricorrenti- nonché contro 1 Numero registro generale 6734/2023 Numero sezionale 3913/2024 Numero di raccolta generale 32014/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 SS ED, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCUCCI FRANCESCO, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;
-controricorrente- nonché

contro

EL SPV SRL, CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SOCIETÀ COOPERATIVA, CU SPV SRL -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 24/2023 depositata il 11/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

1.Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. RGE 184/2011, svoltasi innanzi al Tribunale di Macerata nei confronti di RD SS, il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita forzata (dapprima, con ordinanza del 26 marzo 2013; e, poi, con ordinanza del 17 gennaio 2017, intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 83/2015); e, successivamente, in data 7 ottobre 2019, emetteva decreto di trasferimento, per effetto del quale i beni espropriati venivano formalmente trasferiti alla Società Agricola Lai S.S. Il SS, con ricorso del 23 ottobre 2019, proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, deducendo la nullità dello stesso, poiché la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche era stata eseguita 36 giorni prima della data fissata per la vendita. La Società Agricola Lai S.S. resisteva all'opposizione, eccependo, tra l'altro, la tardività del ricorso ex art. 617 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'eccezione di nullità così fatta valere. Il SS con atto di citazione introduceva il giudizio di merito dell'opposizione ex art 617 c.p.c. 2 Numero registro generale 6734/2023 Numero sezionale 3913/2024 Numero di raccolta generale 32014/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 Si costituiva la società Agricola Lai s.s., aggiudicataria del compendio immobiliare, che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Si costituiva la società EL SPV s.r.l e per essa, quale mandataria la UM AL s.p.a. la quale, dopo aver spiegato le ragioni della propria legittimazione, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, confermata l'aggiudicazione ed il conseguente decreto di trasferimento del compendio staggito. Si costituiva la AMCO – Asset Management Company s.p.a. (già Società per la Gestione di Attività – SGA s.p.a.), cessionaria del credito originariamente azionato da Carifac s.p.a. e per essa, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c., Finint Revalue s.p.a., che contestava l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto. Con comparsa depositata in data 10.11.2022, la Alicudi SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, la UM AL s.p.a., interveniva nel processo ex art 111 c.p.c., facendo proprie le difese e d eccezioni della società EL SPV s.r.l., quale sua cessionaria. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione della prova orale. Il Tribunale di Macerata, quale giudice dell'opposizione, con sentenza n. 24/2023, emessa ex articolo 281 sexies c.p.c.: - accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del decreto di trasferimento immobiliare del 07.10.2019; e - compensava le spese di lite tra le parti.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Macerata ha proposto ricorso la Società Agricola Lai S.S. In via adesiva alle ragioni della società ricorrente ha presentato controricorso anche la società AMCO – Asset Management Company S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività – SGA S.P.A.). 3 Numero registro generale 6734/2023 Numero sezionale 3913/2024 Numero di raccolta generale 32014/2024 Data pubblicazione 11/12/2024 Ha resistito con controricorso RD SS, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, da distrarsi a favore del difensore antistatario. Per l'odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. I difensori di tutte e tre le parti hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre preliminarmente ripercorrere il quadro normativo attualmente vigente in materia di pubblicità degli avvisi di vendita dei beni sottoposti a pignoramento. Come è noto, l'art. 490 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 448/2001, descrive le forme di pubblicità di tutti gli atti esecutivi nelle procedure, mobiliari ed immobiliari, prevedendo forme di pubblicità, ordinaria e straordinaria (cioè, non obbligatoria). Orbene, il primo comma dell'art. 490 c.p.c. è stato sostituito, tra l'altro, dalla legge n. 132/2015, che ha eliminato la (anacronistica) previsione dell'affissione dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario procedente ed ha previsto l'inserimento dello stesso sul portale del Ministero della giustizia in una area pubblica denominata < delle vendite pubbliche>>. La stessa legge n. 132/2015 ha previsto, all'art. 23, disposizioni transitorie e finali, tra le quali, per quanto qui rileva, quella di cui al comma 9, in base alla quale … >. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Macerata ha accertato che la seconda ordinanza di vendita aveva modificato il regime degli adempimenti pubblicitari, imponendo al delegato di provvedere alla pubblicità ai sensi del novellato primo comma dell'art. 490 c.p.c., e ha quindi ritenuto nullo il decreto di trasferimento per la violazione dell'art. 490 c.p.c. Al riguardo, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'opposizione, la seconda ordinanza di vendita del 2017, che trascrive in ricorso, aveva sì introdotto modifiche (in punto di numero dei tentativi di vendita, nonché di modalità di presentazione delle offerte, deposito e pagamento del prezzo), ma non aveva modificato gli adempimenti pubblicitari che erano stati stabiliti nell'ordinanza di vendita del 2013, che parimenti riporta nelle parti di interesse. 6 Numero registro generale 6734/2023 Numero

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