Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5850

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2003, n. 5850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5850
Data del deposito : 12 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA JOME DEL POL58 50 703 LA C0 Oggetto

SEZIONE LAVORO

Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G PING Presidente R. G. N. 16855/00 - Consigliere Cron Dott. L V .12385 Rel Consigliere Rep. Dott. F RI Dott. P P Consigliere Jd.10/12/02 Consigliere Dott. P S - ha pronunciato la seguente it SE N T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA TAMBURELLO LUCA, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la CASSAZIONE. rappresentato e difeso dall'avvocato G R, giusta delega in atti; ricorrente contro domiciliato in ROMA presso LAPIAZZA ISIDORO, CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato G P, giusta delega in atti; controricorrente 2002 avverso la sentenza 11+ 2951/99 del Tribunale di 5345 1- - 2 - r i g e t t o d e l r i c o r s o . t t o D G e n e r a l e M a r c e l l o M A T E R A , c h e h a c o n c l u s o p e r i l . M . d i t o P u n p e r s o n a i d e l S i l o s t i t u t o P r o c u r a t o r e ; I L L E S O R a z n e l e d i d u 1 0 / 1 2 / 0 2 a l C o n s i g l i e r e D o t t . F e d e r i c o d a l d i t a u e l a z i o n e d e l l a c a u s a s v o l t a n e l l a p u b b l i c a r - C A T A N I A ; 5 , d e p o s 8 7 2 . N . G . R i t a t a i l 1 0 / 0 8 / 9 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso del 21 novembre 1994 al Pretore di Catania, Luca Salvatore Tamburello esponeva di aver lavorato alie dipendenze di Piazza, titolare di un'impresaIsidoro di spedizioni ē traslochi, quale guardia giurata notturna presso il magazzino sito in Piano Tavola, dal 3 aprile 1992 al 6 agosto 1994 e di essere stato licenziato senza aver percepito né una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36, primo comma, Cost. né alcune voci retributive previste nel contratto collettivo di categoria; che pertanto egli chiedeva la relativa condanna a carico del Piazza; che, costituitosi il convenuto, 11 Pretore accoglieva in parte la domanda con decisione dello 11 marzo 1997, riformata però con sentenza del 10 agosto 1999 dal Tribunale, il quale rigettava la domanda, negando la titolarità passiva del rapporto di lavoro in capo al Piazza; che infatti il magazzino presso il quale aveva prestato servizio il Tamburello apparteneva ad una società del quale il Piazza era soltanto atti) ed procuratore (procura notarile in institore, come risultava anche da ricevute firmate 3 dal primo e prodotte in atti, dalle quali risultava datrice di lavoro la società; che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Tamburello mentre il Piazza resisto con controricorso. Considerato che col primc motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1388, 1704 e 2208 cod. civ., osservando che erroneamente il Tribunale negò la titolarità del rapporto di lavoro in capo all'attuale contrcricorrente, 11 quale esercito sempre i poteri di imprenditore in nome proprio, come risultava anche dalle deposizioni testi- moniali; che col secondo motivo egli deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. е vizi di motivazione, osservando come l'attuale controri- corrente non assolge l'onere di provare di avere speso il nome del datore di lavoro, che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi, sono privi di fondamento giacchè, quando il lavoro subordinato venga prestato nell'impresa, titolare del rapporto è comunque l'imprenditore, senza che possano valere contrarie situazioni di apparenza; che nel Caso di specie il ricorrente non nega la detta Titolarità in capo a persona giuridica diversa della persona fisica da lui convenuta in giudizic, ma si limita sostenere che quest'ultima compi atti pertinenti all'esercizio dell'impresa {"per me era l'unico che comandava": pag. 5 del ricorso), come appunto compete all'institore ed al procuratore ai sensi degli artt. 2204, primo comma, e 2209 cod. civ.) che dei resto il Tribunale nota come l'attuale abbia firmato ricevute dalle quali ricorrente risultava l'identità della vera datrice di lavoro; che in definitiva il ricorso dev'essere rigettato mentre le spese possono essere compensate per giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi