Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2007, n. 26568

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Massime1

In tema di indennità di maternità spettante ad una avvocatessa nel regime di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 (precedente alle modificazioni introdotte, con disposizioni innovative e non retroattive, dalla legge n. 289 del 2003), occorre fare riferimento all'intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, non trovando applicazione il massimale previsto dalle successive norme quale tetto di reddito professionale pensionabile, il quale rileva solo ai fini del calcolo della pensione a carico della cassa di previdenza categoriale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2007, n. 26568
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26568
Data del deposito : 17 dicembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M S - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell'avvocato L M, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
C M G, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.

PISANELLI

2, presso lo studio dell'avvocato L P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 656/04 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/09/04 R.G.N. 946/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/07 dal Consigliere Dott. P P;

udito l'Avvocato LUCIANI, udito l'Avvocato FUSELLI per delega LEOPARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO


1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l'appello della Cassa nazionale di previdenza forense e conferma la decisione del Tribunale di Milano n. 1837 in data 11 giugno 2003, di condanna della Cassa a pagare a Gabriella Cascini, avvocato, la somma di Euro 9.251,43 a titolo di differenza con quanto liquidatole a titolo di indennità di maternità.


2. La Cassa aveva fatto applicazione del criterio di liquidazione, adottato con Delib. Consiglio Amministrazione 2 marzo 2002, n. 132, secondo cui dal calcolo del reddito utile per la determinazione dell'indennità di maternità restava esclusa la quota eccedente la parte assoggettata alla contribuzione del 10% e utile ai fini pensionistici.


3. La Corte di Milano ha ritenuto il criterio di liquidazione adottato non conforme al disposto della L. n. 151 del 2001, art. 70 non essendo applicabili ratione temporis le modificazioni introdotte dalla L. n. 251 del 2003, norma che, considerando utile l'intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente la domanda dell'indennità, non contemplava alcun tetto, secondo una scelta discrezionale del legislatore non sindacabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.

4. Il ricorso della Cassa è articolato in due motivi;
resiste con controricorso Maria Gabriella Cascini. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione di norme di diritto e vizio della motivazione, si sostiene la necessità di una lettura ragionevole della normativa, rispettosa del principio di parità di trattamento e della funzione assistenziale dell'indennità, tale da condurre a ritenere utile solo il reddito a valenza previdenziale, con esclusione di quella parte superiore al reddito assoggettato a contribuzione.


2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si sostiene la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 151 del 2001, art. 70 tenuto anche conto che il successivo intervento legislativo del 2003 era stato espressamente motivato nei lavori preparatori con il richiamo della finalità di porre riparo alle irrazionalità delle disposizioni legislative precedenti, specie sotto il profilo della mancanza di un tetto per l'indennità.

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