Cass. pen., sez. III, sentenza 02/09/2022, n. 32307
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL GI, nato a Giugliano in [...] il [...], avverso la sentenza in data 16/09/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Clemente Biondi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10 luglio 2014 il Tribunale di Napoli ha prosciolto l'imputato dai reati fine di cui agli art. 110 cod. pen. e 40 lett. c), anche in relazione agli art. 49 e 40 lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 (capo 2), agli art. 110 e 679 cod. pen. (capo 2b), agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 3 e 7 I. n. 327 del 1958 (capo 2 c), perché estinti per prescrizione e l'ha condannato per il reato associativo. Con sentenza in data 16 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato di non doversi procedere per il reato associativo, per essere estinto per I prescrizione, ma ha confermato la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 504 del 1995. 2. Ricorre per cassazione GI AL sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo e ai reati fine. Sostiene il travisamento della prova perché gli elementi valorizzati a suo carico, l'interessamento alla vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il genero per il dissequestro dell'impianto e le conversazioni telefoniche intercettate con il commercialista nelle quali si informava per i tributi e per le sanzioni dell'accertamento, erano insignificanti e si giustificavano per la sua partecipazione sociale in Euro Gas. Lamenta altresì il travisamento della prova dichiarativa in merito ai reati fine, dal momento che tutti i testi avevano descritto delle attività d'imbottigliamento e di distribuzione del gas lecite. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla confisca, in assenza dei presupposti di legge e delle valutazioni in merito alla natura e strumentalità dei singoli beni confiscati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il