Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2012, n. 4738
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In tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento, agli effetti dell'art. 1, comma secondo, lett. a), legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", nella nozione di investimenti nell'azienda non deve essere considerato il totale di quelli effettuati nel corso degli anni dall'imprenditore, posto che, a tale stregua, finirebbe con il divenire fallibile anche l'esercente un'attività di modestissime dimensioni protrattasi per lungo tempo, ma occorre verificare se l'attivo, che fa parte dello stato patrimoniale da indicare in bilancio ex art. 2424 cod. civ., negli ultimi tre esercizi sia stato o meno inferiore a 300.000 euro; infatti, il legislatore ha voluto che la ricorrenza di tale presupposto, complementare a quello dei ricavi, fosse riferita ad un periodo prossimo alla manifestazione dell'insolvenza, come confermato dalla circostanza che si tratta dello stesso periodo in relazione al quale, ai sensi del novellato art. 14 legge fall., l'imprenditore che richieda il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F F M - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. C M - rel. Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24180/2009 proposto da:
M R, nella qualità di Curatore del fallimento della G.I.A.L. Strumentazioni S.r.l. (p.i. 02544070838), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato P D N, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
G.I.A.L. STRUMENTAZIONI S.R.L., LEICA MICROSYSTEMS S.p.a.;
- intimate -
avverso la sentenza n. 465/2009 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 14/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2012 dal Consigliere Dott. M C;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato G O, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 14.7.09, ha accolto l'appello proposto da G.I.A.L. Strumentazioni s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
A sostegno della decisione, la Corte territoriale - premesso che il procedimento era disciplinato, ratione temporis, dal D.Lgs. n. 5 del 2006 - ha affermato che difettava il requisito soggettivo di
fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, lett. a), nel testo modificato dall'art. 1 del citato d.lgs., in quanto la G.I.A.L non aveva effettuato investimenti superiori ad Euro 300.000. Ha, in particolare, osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, fra gli investimenti non poteva essere inclusa la somma di Euro 360.375 (determinante ai fini del superamento della soglia di fallibilità), appostata al passivo dell'ultimo bilancio societario alla voce "debiti verso banche", neppure nel caso in cui avesse trovato corrispondenza in un vero e proprio finanziamento ricevuto dalla società e non nel mero, progressivo aumento dell'indebitamento dovuto alla necessità di far fronte a spese correnti di esercizio superiori ai ricavi: un'erogazione finalizzata all'investimento avrebbe infatti dovuto essere convertita in immobilizzazioni materiali od avrebbe integrato attivo circolante, sicché, sommando il debito a tali voci dell'attivo, si sarebbe operata un'erronea duplicazione di poste.
Il giudice del merito ha infine precisato che, sul punto, non potevano condividersi le conclusioni del ctu, secondo cui la somma era stata, per l'appunto, utilizzata per acquistare merce che la società non era poi stata in grado di commercializzare, in quanto fra le immobilizzazioni materiali erano comprese rimanenze di magazzino per soli Euro 33.623.
La sentenza è stata impugnata dal curatore del Fallimento della G.I.A.L. Strumentazioni s.r.l. con ricorso affidato a due motivi. La G.I.A.L. Strumentazioni s.r.l. e la creditrice istante Leica MicroSystem s.p.a. non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso il curatore deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 1, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art.
1. Rileva che, escludendo che il debito verso le banche potesse rientrare fra gli investimenti, la Corte territoriale ha mostrato di aderire a non condivisibile orientamento secondo cui la nozione di investimento di capitale sostanzialmente coincide con l'attivo dello stato patrimoniale, mentre in tale nozione andrebbe ricompreso qualunque apporto di ricchezza, quale che sia la sua fonte (interna