Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/10/2018, n. 24054
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Testo completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28891-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SOVISTA SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA SILVIO PELLICO
24, Presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende;- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 224/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/37/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA F. R.G. N. 28891/13 RITENUTO CHE: La Società Sovista S.r.l. impugnava due avvisi di accertamento per IVA, relativo agli anni di imposta 2004 e 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 23.9.2008, a conclusione di una verifica fiscale, contestava l'aliquota IVA applicata dall'impresa nelle operazioni di vendita di quote indivise espresse in millesimi della Residenza Turistico Alberghiera denominata Garda Sole, atteso che la società aveva usufruito dell'aliquota agevolata assumendo di avere venduto unità immobiliari abitative, caratterizzate dalla peculiarità di essere gestite da imprese c.d. turistiche, ai sensi della legge n. 217 del 1983, art.
5. La CTP di Brescia accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente, precisando che le unità abitative cedute erano singolarmente individuate, di metratura minima ma sufficienti per ospitare un nucleo familiare, in quanto dotate di servizi igienici, cucina ed ingresso autonomo. L'Ufficio impugnava la decisione innanzi alla CTR della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La società Sovista s.r.l. ha presentato memorie.
CONSIDERATO CHE:
1.Va preliminarmente precisato che le memorie depositate dalla società Sovista S.r.l., non essendosi costituita con controricorso, sono irricevibili. Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso espresso da questa Corte:"Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte, come nella specie, che non ha depositato controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, poiché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie"(Cass. n. 27140 del 2017).
2.Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la CTR, incorrendo nel denunciato errore di diritto, avrebbe chiaramente affermato che la questione controversa va risolta sulla base delle caratteristiche oggettive dei beni immobili, essendo, invece, irrilevanti, le condizioni giuridiche di utilizzazione dei
ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
SOVISTA SRL, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA SILVIO PELLICO
24, Presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende;- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 224/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 23/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/37/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA F. R.G. N. 28891/13 RITENUTO CHE: La Società Sovista S.r.l. impugnava due avvisi di accertamento per IVA, relativo agli anni di imposta 2004 e 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 23.9.2008, a conclusione di una verifica fiscale, contestava l'aliquota IVA applicata dall'impresa nelle operazioni di vendita di quote indivise espresse in millesimi della Residenza Turistico Alberghiera denominata Garda Sole, atteso che la società aveva usufruito dell'aliquota agevolata assumendo di avere venduto unità immobiliari abitative, caratterizzate dalla peculiarità di essere gestite da imprese c.d. turistiche, ai sensi della legge n. 217 del 1983, art.
5. La CTP di Brescia accoglieva i ricorsi riuniti della contribuente, precisando che le unità abitative cedute erano singolarmente individuate, di metratura minima ma sufficienti per ospitare un nucleo familiare, in quanto dotate di servizi igienici, cucina ed ingresso autonomo. L'Ufficio impugnava la decisione innanzi alla CTR della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La società Sovista s.r.l. ha presentato memorie.
CONSIDERATO CHE:
1.Va preliminarmente precisato che le memorie depositate dalla società Sovista S.r.l., non essendosi costituita con controricorso, sono irricevibili. Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso espresso da questa Corte:"Nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione, è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte, come nella specie, che non ha depositato controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, poiché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie"(Cass. n. 27140 del 2017).
2.Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, atteso che la CTR, incorrendo nel denunciato errore di diritto, avrebbe chiaramente affermato che la questione controversa va risolta sulla base delle caratteristiche oggettive dei beni immobili, essendo, invece, irrilevanti, le condizioni giuridiche di utilizzazione dei
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