Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2005, n. 27932
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato DE BONIS MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
BI LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 40670/2001 del Tribunale di ROMA, settima sezione civile, emessa il 08/11/2001, depositata il 29/12/2001, R.G. 51718/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/2005 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza provvisoriamente esecutiva il Pretore di Roma, decidendo la controversia promossa da PE SE
contro
WO, IA, OR e AU SA, avente ad oggetto la determinazione del canone relativo ad un immobile destinato ad uso non abitativo, concesso in locazione da questi ultimi al SE, determinava l'esatto ammontare del canone dovuto ai locatori a far tempo dal 01/05/1976 e condannava gli stessi alla restituzione delle somme percepite in eccedenza pari a L. 86.086.760, oltre interessi. Avverso la sentenza proponeva appello principale il solo WO SA ed appello incidentale PE SE.
Il tribunale dichiarava inammissibile l'appello incidentale ed accoglieva parzialmente l'appello principale riducendo il debito dell'appellante a L. 32.219.673, pari alla differenza tra l'importo complessivo di L. 62.923.673, proporzionalmente corrispondente, per la quota di comproprietà dell'appellante, all'importo dei canoni deduttivamente accertati in primo grado e l'importo di L. 30.703.727 pari a quanto dovuto dall'appellante all'appellato al netto dell'aumento del 100% per il periodo 01/01/1984-30/06/1989. Condannava, quindi, WO SA a restituire al SE la somma di L. 32.219.673, oltre interessi.
Sulla base di tali statuizioni il SE procedeva ad esecuzione forzata presso terzi ottenendo la somma di L. 58.817.249 comprensiva di interessi e spese della procedura esecutiva.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione WO SA, accolto limitatamente all'errata interpretazione del D.L. n. 551 del 1988, art. 7 dalla Suprema Corte, che enunciava il seguente principio
di diritto: "Il conduttore è tenuto, per tutto il periodo di operatività della predetta sospensione, a corrispondere al locatore l'indennità di occupazione, nella misura prevista dal comma 2 del citato art. 7, a nulla rilevando che non gli sia ancora stata corrisposta, ne' offerta l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale";
annullava, quindi, limitatamente al motivo accolto, la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra sezione del tribunale di Roma.
Instaurato il giudizio di rinvio sulla riassunzione del giudizio da parte del SA, il ricorrente chiedeva, in ottemperanza di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, il riconoscimento dell'aumento del 100%, con conseguente determinazione dell'esatta somma dallo stesso dovuta al SE;
chiedeva, altresì, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., la restituzione della somme percepite in eccedenza dal
SE a seguito dell'esecuzione della sentenza cassata. Il giudice del rinvio disponeva il predetto aumento del 100% di cui al D.L. 551 del 1998, art. 7, comma 2, in L. 34.739.975 ed, in riforma della sentenza di primo grado, condannava WO SA alla restituzione, in favore del SE, della somma di L. 28.183.425 (L. 62.923.400 - L. 34.739.975) con gli interessi dalla data