Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/10/2011, n. 20936
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In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, integra la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 il comportamento del P.M. che non proceda all'iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., della persona a cui il reato sia attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità. Costituisce poi apprezzamento di merito, insindacabile in Cassazione ove sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l'iscrizione del nominativo della persona, oggetto dell'indagine, nel registro medesimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che aveva condannato un P.M. per non avere iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. una persona chiamata in correità da un collaboratore di giustizia e denunciata - insieme ad altre, tutte regolarmente iscritte - per varie ipotesi di reato in esito ad un'informativa della polizia giudiziaria).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di Sezione -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. B E - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. S G M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8742-2011 proposto da:
C.S.F. , elettivamente domiciliato in 2011 ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell'avvocato V A, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 08/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato A V;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha inflitto le sanzioni della perdita di un anno di anzianità e del trasferimento ad altra sede al dott. S.F..C. , dichiarandolo responsabile "delle
infrazioni disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d) e g), art. 3, lett. b) e art. 4 lett. d).
Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni quale Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, assegnato alla DDA e applicato anche presso la Procura Generale della Corte d'appello, mancava gravemente ai propri doveri ed in particolare:
- nella qualità di Sostituto Procuratore della Repubblica DDA di Reggio Calabria, essendo titolare del procedimento penale n. 4141/05 RGNR DDA, in violazione di quanto disposto dall'art. 335 c.p.p., non provvedeva ad iscrivere il nominativo di M.U. - persona con cui coltivava rapporti di frequentazione, sia prima che dopo l'avvio dell'indagine - tra gli indagati del procedimento, benché lo stesso fosse stato denunciato per le ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis, art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, n. 3, L. n. 203 del 1991, art. 7 con notizia di reato del R.O.S. Carabinieri di Reggio Calabria datata 15.2.2006. (Fatto commesso in (omesso) , dal (omesso) al (omesso) );
- nella qualità di cui sopra, essendo titolare fino al 1 marzo 2007 e poi coassegnatario del procedimento penale n. 5731/05 RGNR, conduceva indagini nei confronti di M..U. , sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, persona con cui coltivava rapporti di frequentazione, rapporti che proseguiva nonostante l'avvio dell'indagine, tra l'altro partecipando ad un eventi?
mediatico in (omesso) (inaugurazione di un punto vendita di pertinenza del M. ), ospite del M. ed alla presenza dei familiari del latitante Co. . Egli, peraltro, ometteva di informare il co-assegnatario dott. S..B. delle
frequentazioni con il M. e della decisione di partecipare all'evento mediatico suddetto, cosicché, infine, doveva essere allontanato, col suo consenso, dalla conduzione dell'indagine (Fatti commessi in (omesso) , dall'(omesso) );
- nella qualità di cui sopra, avendo fatto effettuare nel suo ufficio presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria una "bonifica" ed avendo ricevuto notizia della possibile presenza di una microspia occultata al piano dove erano collocati gli uffici di tutti i Magistrati della Procura, in violazione delle regole di correttezza nei confronti dell'Ufficio e dei colleghi, ometteva di informare del fatto il Procuratore, a fine di consentire l'avvio di indagini per vagliare i fatti ed interrompere l'attività illecita in corso. Egli inoltre, con il descritto comportamento, realizzava anche il reato contemplato dall'art. 361 c.p., in quanto quale pubblico ufficiale, avendo appreso della commissione di un reato perseguibile d'ufficio (art. 617 bis c.p.) nell'esercizio delle sue funzioni, avrebbe dovuto denunciarlo alle autorità competenti, al fine di consentire l'interruzione dell'attività criminosa in atto. Così facendo comprometteva la propria immagine di magistrato, oltre a quella dell'intero ordine giudiziario. (Fatti commessi in (omesso) , dal (omesso) );
- nella qualità di cui sopra nonché di magistrato applicato alla Procura Generale di Reggio Calabria, essendogli stata assegnata la trattazione dell'istanza di avocazione n. 08/08 Reg. Av., presentata in data 15 febbraio 2008 dall'Avv. A S, relativa la procedimento penale n. 1377/07