Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2021, n. 29819

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/07/2021, n. 29819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29819
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: la Direzione della Casa circondariale di Sassari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Ministero della Giustizia, F G, nato a Oppido Mamertina il 6/12/1968, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 26/11/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere C R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/7/2020, il Magistrato di sorveglianza di Sassari, accogliendo il reclamo presentato, ex artt. 35-bis e 69 Ord. pen., da G F, sottoposto nella Casa circondariale di Sassari al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., dispose che la Direzione di quell'istituto, previa disapplicazione dei contrastanti ordini di servizio, consentisse al detenuto 3)) l'acquisto, con le modalità stabilite dalla circolare del D.A.P. in data 2 ottobre 2017, di un lettore di compact disc e dei relativi supporti contenenti musica.

1.1. Avverso tale ordinanza propose reclamo la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, evidenziando che: non poteva essere riconosciuto al detenuto un diritto ad ascoltare la musica, quanto, al più, un mero interesse di fatto, non giustiziabile e, comunque, soddisfatto dalla possibilità di ascoltarla attraverso il televisore in dotazione di ciascuna camera detentiva;
le norme di circolare prevedevano la possibilità di utilizzare lettori e-reader e dvd soltanto per la lettura del materiale giudiziario e la consultazione del materiale didattico in caso di iscrizione a corsi di studio;
i lettori di CD potevano essere utilizzati per realizzare pericolosi collegamenti con l'esterno del carcere.

1.2. Con ordinanza in data 26/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria. Secondo il Collegio, infatti, il divieto di utilizzare i lettori di CD e i relativi supporti, incidendo sulla possibilità del detenuto di soddisfare i propri interessi culturali, può pregiudicare il suo diritto al trattamento, di cui le attività culturali sono elementi portanti e che costituiscono manifestazioni della personalità riconducibili ai «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare, non essendo i canali musicali accessibili dai principali canali televisivi nazionali né dalla radio, il cui ascolto è consentito solo in modalità AM. Né, secondo il Tribunale, il divieto di utilizzo dei lettori CD è giustificato da esigenze di sicurezza, essendo acquistabili tramite l'impresa di mantenimento e potendo realizzarsi sui medesimi gli interventi, previsi dalla circolare per gli apparecchi radio, finalizzati ad impedirne un utilizzo improprio;
e dovendo escludersi che la detenzione di uno strumento tecnologico di modico valore possa ingenerare dinamiche di prevaricazione o fondate sulle gerarchie criminali.

2. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 40, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, dell'art. 87, Ord. pen., dell'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017. L'interesse all'ascolto della musica da parte di tutti i detenuti sarebbe disciplinato, per il rinvio operato alla fonte regolamentare dall'art. 87 Ord. pen., dall'art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000, a mente del quale «ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale». Quanto all'uso di ulteriori strumenti tecnologici, lo stesso art. 40 stabilisce che «il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili per motivi di lavoro o di studio»;
e l'art. 14.1, circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, applicabile ai detenuti sottoposti al regime differenziato, equiparerebbe a tale utilizzo l'esame del materiale giudiziario, quando troppo voluminoso per essere esaminato in formato cartaceo.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, Ord. pen. e dell'art. 2 Cost. Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, senza avvedersene, avrebbero prospettato, a favore dei detenuti sottoposti al regime differenziato e sull'errato presupposto di una discriminazione in loro danno, una interpretatio abrogans delle menzionate disposizioni regolamentari, in realtà riguardanti tutti i detenuti, così realizzando una discriminazione "a rovescio", con la surrettizia introduzione di un privilegio a favore dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis Ord. pen., i quali finirebbero per beneficiare di un trattamento di vantaggio rispetto a quello previsto per gli altri ristretti.
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