Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2009, n. 17783

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Massime1

La precisa determinazione delle aree soggette a rischio idrogeologico - che avviene attraverso l'adozione del piano stralcio previsto dall'art. 1 del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267 - risponde all'evidente interesse pubblico connesso all'operazione di individuazione; ne consegue che, nonostante il citato art. 1 preveda che i progetti di piano stralcio siano adottati entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, deve ritenersi, anche alla luce delle disposizioni contenute nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il predetto termine, volto all'adozione quanto mai sollecita di tale piano, abbia un carattere sostanzialmente acceleratorio, senza implicare in alcun modo il venir meno del potere, da parte dell'Amministrazione competente, di provvedervi successivamente.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2009, n. 17783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17783
Data del deposito : 30 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di Sezione -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. C F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25418/2007 proposto da:
AGRITUR S.R.L. (01032060939), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C I, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA - BACCHIGLIONE;

- intimata -
avverso la sentenza n. 101/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 15/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. F C;

udito l'Avvocato C A, per delega dell'avvocato L M;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha rigettato il ricorso della S.r.l. Agritur contro le delibere nn. 1 e 2 del 3 marzo 2004 adottate dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, relative al progetto di "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini" di detti fiumi" e correlate misure di salvaguardia. Per quanto ancora rileva in questa, sede il TSAP ha dichiarato inammissibile la censura di carenza di potere, fondata sul presupposto che il piano in questione fosse stato emanato dopo la scadenza del termine esplicitamente dichiarato perentorio dalla legge, ritenendo che la prevista perentorietà avesse una funzione sollecitatoria nei confronti dell'amministrazione, in quanto volta a garantire il tempestivo soddisfacimento dei sottesi motivi di interesse pubblico entro un termine determinato, con conseguente responsabilità dell'amministrazione preposta a tali adempimenti, ove essa non avesse adempiuto tempestivamente. Doveva invece escludersi - secondo il TSAP - che il decorso di tale termine facesse venir meno nei confronti dell'amministrazione il potere di adottare il provvedimento, essendo la valutazione di tale interesse riservata all'amministrazione stessa, potendo semmai avere effetti patrimoniali nei confronti dei terzi che dall'inosservanza del termine avessero riportato danno, questione però estranea alla controversia. L'Agritur S.r.l. chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato anche da memoria. La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. li giugno 1998, n. 180, art. 1, comma 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n.267, art.

1. Si sostiene che l'esplicita previsione della perentorietà del termine del 30 giugno 2001, previsto per l'adozione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, trova base sistematica nella differenza di tale piano, quanto ad oggetto e funzione, rispetto al piano per la sicurezza idraulica, che determina la compatibilità di entrambi gli interventi.
Mentre il piano stralcio per la sicurezza idraulica provvede alla tutela istituzionale del territorio, il piano stralcio per l'assetto idrogeologico è rivolto a scongiurare situazioni emergenziali e ad impedire interventi di grave pregiudizio all'assetto idraulico. Esso presuppone quindi che l'autorità di bacino ravvisi una situazione di serio pericolo attuale o potenziale, sicché la perentorietà del termine entro il quale esso deve essere adottato si spiega tenendo presente che l'inutile decorso del termine deriva dalla valutazione negativa da parte dell'amministrazione circa i presupposti di rischio che ne giustificherebbero l'adozione.
Si sostiene, inoltre, che di fronte ad una specifica esplicita previsione di perentorietà, l'interprete violerebbe il criterio di letteralità attribuendo al termine carattere sollecitatorio o acceleratorio, così svuotando la norma del suo specifico contenuto precettivo.
Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire "se il "termine perentorio" del 30 giugno 2001 assegnato dal D.L. n. 180 del 1998, art. 1, comma 1, sostituito dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, art. 9, posto per l'adottabilità del Piano per
l'assetto idrogeologico, in aggiunta a quello "per la sicurezza idraulica" sia un termine meramente sollecitatorio o non sia invece lo specifico termine per l'esercitabilità di quel potere (o funzione) emergenziale ivi considerato;
il quale potere viene quindi a cessare una volta scaduto il termine medesimo, dovendo in tal caso la tutela idraulica essere esercitata col normale Piano Stralcio per la sicurezza idraulica".
Il motivo è infondato.
Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", nel testo precedente le modifiche apportatevi dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 luglio 1999, n. 226, disponeva, per quanto di rilievo, al l'art. 1,
comma 1, che "Entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, e successive modificazioni, che
contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui alla L. n.183 del 1989, art. 17, comma 6 bis, oltre che con i contenuti di cui
al medesimo art. 17, comma 3, lett. d), per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui alla medesima L. n. 183 del 1989, art. 4, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva
gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia".
Il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226, art. 1, comma 1, recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile", con l'art. 9, comma 1, ha sostituito come segue il cit. D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 1:
"1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime". Il successivo D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365, art. 1, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali" ha stabilito a sua volta con l'art. 1 bis, comma 1, che "i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al D.L. n. 180 del 1998, art. 1, comma 1, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalità di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 18, comma 1, per i restanti bacini con le modalità di
cui all'art. 20 della medesima legge e successive modificazioni". Tanto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 1, quanto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 1 bis, sono stati abrogati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, recante "Norme in materia ambientale".
Il D.Lgs. appena cit. all'art. 67 (rubricato come "I piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio") ha inoltre disposto che "nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime".
Dal riferito quadro normativo emerge quindi che la precisa determinazione delle aree a rischio idrogeologico con lo strumento specifico a ciò deputato ha costituito obiettivo costantemente perseguito dal legislatore in relazione all'evidente interesse pubblico connesso a tale operazione. Significativamente, del resto, è stato affermato dal giudice amministrativo che la difficoltà nella verifica del rischio idrogeologico determinata dall'eventuale assenza del piano stralcio per l'assetto idrogeologico di un determinato fiume, a causa delle inadempienze degli organi competenti, pur dopo la scadenza dei due termini sopra richiamati non possono costituire ragione ostativa alla valutazione del rischio idrogeologico - e perciò all'eventuale realizzazione di un impianto nell'are interessata - determinando solo la necessità che il rischio sia valutato in concreto in relazione allo specifico intervento da assentire (C.d.S. 6^ sez. 16 aprile 2004, n. 3502, in motivazione). Quindi l'argomento, di natura sistematica, secondo cui il carattere solo eventuale del rischio idrogeologico giustificherebbe l'assegnazione all'amministrazione di un termine invalicabile per l'esercizio del potere di formulazione del piano, è palesemente smentito dallo stesso andamento degli interventi legislativi in materia, che dopo una iniziale previsione di un termine senza alcuna qualificazione di perentorietà (v. cit. D.L. 11 giugno 1998, n. 180) si sono caratterizzati in un primo momento in senso contrario (v. D.L. 13 maggio 1999, n. 132, e D.L. 12 ottobre 2000, n. 279) rinunziando poi definitivamente alla stessa previsione di un termine specifico ed abrogando espressamente le disposizioni che lo contenevano (v. i cit. D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 67 e 175). In questo contesto deve quindi ritenersi, così dando risposta al quesito formulato dal ricorrente, che l'uso dell'aggettivo "perentorio" nel D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, come sostituito dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, art. 9, comma 1, convertito in legge con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n.226, art. 1, comma 1, valga a sottolineare per l'amministrazione
l'essenziale interesse all'adozione quanto mai sollecita dei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed abbia quindi un carattere sostanzialmente acceleratorio (come ritenuto da Corte Cost. 524/2002 con riferimento alla diversa, ma parallela, esplicita
previsione di perentorietà del termine per l'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui al cit. D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, art. 1 bis, comma 2) senza implicare in alcun modo
perdita del potere di provvedervi successivamente. Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza provvedimenti sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimale.

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