Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/06/2018, n. 14436
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta.
Sul provvedimento
Testo completo
14436-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - REGOLAMENTI DI - Presidente Sezione - GIURISDIZIONE ANGELO SPIRITO - Presidente Sezione - Ud. 08/05/2018 - FRANCESCO TIRELLI CC GIUSEPPE BRONZINI - Presidente Sezione R.G.N. 22190/2016 Presidente Sezione - Rep. PIETRO CAMPANILE - - Presidente Sezione - Car 436 FELICE MANNA - Rel. Consigliere - FRANCO DE STEFANO - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - e. u. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22190-2016 proposto da: M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato U D L, rappresentato e difeso dagli avvocati S M e BARBARA TAURINO;
- ricorrente -
contro (M) RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO PROCURATORE GENERALE MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonché contro 236 18 CHEVIN S.P.A. IN FALLIMENTO, CHETTA ROCCO ANTONIO, DI GIOVANNI BATTISTA MARCO, PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE PUGLIA;
- intimati -
-avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE DEI CONTI TERZA CENTRALE D'APPELLOSEZIONE GIURISDIZIONALE - ROMA, depositata il 23/03/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/05/2018 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;
rilevato che: per la percezione, risultata poi indebita, di ingenti finanziamenti ai sensi della L. 488/92 (per oltre undici milioni di euro) da parte della società CHE.VIN spa, Salvatore Minisgallo, per avere, indicatone invece come responsabile tecnico, attestato sussistenti operazioni fittizie di fornitura lavori, macchinari ed altri beni quali presupposti - del finanziamento, dopo essere stato rinviato a giudizio in concorso coi legali rappresentanti di quella e di altre coinvolte società per truffa aggravata e falso, fu tratto in uno ad altri responsabili a giudizio con citazione 09/09/2010 dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia della Corte dei conti;
il giudice contabile affermò la propria giurisdizione (sentenza non definitiva n. 1202 del 27/10/2011), ravvisandone il presupposto nella circostanza che il Minisgallo era stato dipendente tecnico preposto dalla società (sia pure per la breve durata del rapporto di lavoro) alla redazione delle perizie giurate sulla regolarità di opere murarie ed installazione dei macchinari prodotte alla banca concessionaria per l'erogazione dei finanziamenti pubblici;
e, all'esito di adempimenti istruttori, tra l'altro (e per quel che qui rileva) condannò il Minisgallo, in solido con la CHE.VIN.