Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/03/2021, n. 08201
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Testo completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10291/14 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
VARANESE ROBERTO
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n. 103/22/13 depositata in data 23 ottobre 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Consigliere dott.ssa P A P C R che:
1. A seguito di notifica di avviso di accertamento nei confronti della società Worldwide Cars di Vanese R e C. s.a.s., per l'anno 2005, l'Agenzia delle entrate notificava distinto atto impositivo, ai sensi dell'art. 5 del t.u.i.r., nei confronti di R Vanese, socio accomandatario al 90 per cento della stessa società.
2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento deducendo che era solo formalmente socio della società, non avendo mai compiuto atti di gestione, come risultava dalla sentenza del Tribunale penale di Torino che lo aveva assolto dalla imputazione di evasione fiscale per non avere commesso il fatto in quanto estraneo all'attività societaria, essendosi limitato a fare da prestanome dell'altro socio, senza trarre alcuna utilità o reddito.
3. La Commissione provinciale respingeva il ricorso con sentenza avverso la quale proponeva appello il contribuente, il quale ribadiva che non potevano a lui imputarsi i redditi accertati in capo alla società per non avere tratto alcun beneficio economico dalla attività illecita posta in essere esclusivamente dall'altro socio.
4. La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello. Rilevando, preliminarmente, che l'accertamento nei confronti della società partecipante era conseguente alla mancata fatturazione, contabilizzazione e registrazione di ricavi realizzati dall'attività di rivendita di autoveicoli acquistati in altro Paese U.E., osservava che dall'indagine penale era emerso che il deus ex machina delle operazioni fraudolente era il socio Luigi Desideri, che da solo aveva intrattenuto i rapporti con i terzi ed aveva svolto l'attività d'impresa, risultando al contrario che il Vanese non aveva mai operato, né tratto benefici economici dall'attività d'impresa. Pur riconoscendo che il giudicato penale non operava in via automatica anche in campo fiscale, riteneva di dover attribuire rilevanza alle risultanze emerse in sede penale, in quanto l'Amministrazione finanziaria non aveva svolto indagini atte a riscontrare prove di un coinvolgimento specifico del Vanese alle operazioni fraudolente, ma si era limitata ad applicare la disposizione di cui all'art. 5 del t.u.i.r.;
di conseguenza annullava l'avviso di accertamento perché fondato su una presunzione di maggior reddito da partecipazione che il contribuente non aveva mai
- ricorrente -
contro
VARANESE ROBERTO
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Piemonte n. 103/22/13 depositata in data 23 ottobre 2013 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Consigliere dott.ssa P A P C R che:
1. A seguito di notifica di avviso di accertamento nei confronti della società Worldwide Cars di Vanese R e C. s.a.s., per l'anno 2005, l'Agenzia delle entrate notificava distinto atto impositivo, ai sensi dell'art. 5 del t.u.i.r., nei confronti di R Vanese, socio accomandatario al 90 per cento della stessa società.
2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento deducendo che era solo formalmente socio della società, non avendo mai compiuto atti di gestione, come risultava dalla sentenza del Tribunale penale di Torino che lo aveva assolto dalla imputazione di evasione fiscale per non avere commesso il fatto in quanto estraneo all'attività societaria, essendosi limitato a fare da prestanome dell'altro socio, senza trarre alcuna utilità o reddito.
3. La Commissione provinciale respingeva il ricorso con sentenza avverso la quale proponeva appello il contribuente, il quale ribadiva che non potevano a lui imputarsi i redditi accertati in capo alla società per non avere tratto alcun beneficio economico dalla attività illecita posta in essere esclusivamente dall'altro socio.
4. La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello. Rilevando, preliminarmente, che l'accertamento nei confronti della società partecipante era conseguente alla mancata fatturazione, contabilizzazione e registrazione di ricavi realizzati dall'attività di rivendita di autoveicoli acquistati in altro Paese U.E., osservava che dall'indagine penale era emerso che il deus ex machina delle operazioni fraudolente era il socio Luigi Desideri, che da solo aveva intrattenuto i rapporti con i terzi ed aveva svolto l'attività d'impresa, risultando al contrario che il Vanese non aveva mai operato, né tratto benefici economici dall'attività d'impresa. Pur riconoscendo che il giudicato penale non operava in via automatica anche in campo fiscale, riteneva di dover attribuire rilevanza alle risultanze emerse in sede penale, in quanto l'Amministrazione finanziaria non aveva svolto indagini atte a riscontrare prove di un coinvolgimento specifico del Vanese alle operazioni fraudolente, ma si era limitata ad applicare la disposizione di cui all'art. 5 del t.u.i.r.;
di conseguenza annullava l'avviso di accertamento perché fondato su una presunzione di maggior reddito da partecipazione che il contribuente non aveva mai
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