Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/05/2018, n. 11238
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25436-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;- ricorrente -contro SOVERCHIA SONIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 105/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/04/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. A D Z. Rilevato che: la Corte d'appello di Ancona ha parzialmente accolto l'appello proposto da S S contro la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva rigettato le domande della lavoratrice, assunta con reiterati contratti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, volte ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, la condanna del MIUR al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;la Corte ha riconosciuto il diritto della lavoratrice alle differenze retributive derivanti dall'applicazione, in misura pari a quella dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, degli aumenti conseguenti all'anzianità maturata, nei limiti della prescrizione decennale, e in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori con contratto a tempo indeterminato come previsto dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70;contro la sentenza propone il Ministero propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi;la parte intimata resiste con controricorso;la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;il MIUR ha depositato atto di rinuncia al ricorso;il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Ric. 2015 n. 25436 sez. ML - ud. 07-03-2018 -2- Considerato che: