Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2020, n. 15686

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2020, n. 15686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15686
Data del deposito : 21 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/11/2019 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha chiesto l'annullamento con rinvio. udito il difensore, avv. CE CIGLIANO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglinnento dello stesso. Gu127

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Roma, decidendo quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento del 9.8.2019 con cui il GIP del Tribunale di Roma aveva a sua volta rigettato l'istanza di ES ON rivolta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia, la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in relazione alla contestazione di plurime condotte di bancarotte fraudolenta patrimoniale commesse in concorso con NN LI nell'ambito delle vicende di decozione della società

MAREUR

84 Seconda Soc.Coop. r.I., dichiarata in stato d'insolvenza con sentenza del Tribunale di Roma, della quale l'indagato era amministratore di fatto.

2. Avverso il provvedimento di rigetto emesso dal Riesame di Roma il 29.11.2019 ricorre l'indagato, tramite il difensore, avv. ES Cigliano, proponendo una ricostruzione della vicenda cautelare nei termini predetti e tre motivi di impugnazione.

2.1. La prima censura del ricorrente eccepisce violazione di legge processuale per l'omesso espletamento dell'interrogatorio di garanzia successivamente all'emissione della misura cautelare da parte del giudice dell'appello, nonchè vizio di carenza di motivazione in relazione all'omessa risposta del Riesame alle ragioni difensive esposte nell'atto di impugnazione e relative sia all'insussistenza del quadro di gravità indiziaria che alla mancanza di esigenze cautelari riferite al pericolo di recidiva, avendo l'indagato dismesso tutte le cariche sociali. Quanto alla prima questione, la difesa aderisce all'impostazione interpretativa, presente anche nella giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 6, n. 6088 del 2014), secondo cui l'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. sarebbe dovuto, a pena di inefficacia, anche quando la misura sia emessa dal Tribunale del Riesame, adito ex art.310 cod. proc. pen. in seguito ad appello del pubblico ministero, per la natura squisitamente difensiva di tale atto, una volta eseguita la misura cautelare, e per la sua non sostituibilità con la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'udienza camerale di discussione dell'appello cautelare, che può essere esercitata spesso molto tempo prima che la misura venga eseguita, all'esito del ricorso per cassazione proposto nella quasi totalità dei casi. A riprova della propensione delle opzioni di legittimità per la tesi favorevole alla necessità dell'interrogatorio si cita anche la giurisprudenza che ha risolto i conflitti di competenza su quale autorità giudiziaria sia tenuta a compiere l'atto (Sez. 1, n. 2761 del 10/6/1992, Rv. 191383;
Sez. 1, n. 3608 del 28/9/1992, Rv. 192079).

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce specificamente le ragioni dell'omessa motivazione del Riesame su tutte le questioni di fatto impugnate e delle quali l'ordinanza di rigetto del GIP di Roma del 9.8.2019 egualmente aveva mancato di occuparsi.Tra queste, si evidenziano: - il difetto di riscontri alle dichiarazioni eteroaccusatorie del coindagato LI, amministratore di diritto della fallita, nei confronti del ricorrente, laddove invece tali elementi di conferma sono ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità anche nella fase delle indagini preliminari e cautelare, come voluto dal legislatore con la legge n. 63 del 2001, che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 273 cod. proc. pen. che richiama all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.;
il coindagato, inoltre, ha avuto ovviamente interesse a sostenere un ruolo primario di pieno coinvolgimento del ricorrente nei reati, quale amministratore di fatto. - l'illogicità dell'argomentazione utilizzata dal Tribunale del Riesame nella primigenia ordinanza applicativa del 31.1.2019 per sostenere che le dichiarazioni accusatorie del coindagato sarebbero state confermate dalla circostanza che ad ON fosse riferibile il Consorzio di Cooperative Casa Castelli con cui

MAREUR

84 era in convenzione, posto che, pacificamente, per la normativa vigente, il Consorzio ha distinta personalità giuridica, autonomia patrimoniale ed amministrative, pur prestando servizi alle cooperative associate in tutte le fasi della loro vita. - la mancata analisi dei risultati delle indagini difensive. Quanto alla carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, la difesa evidenzia che non si è tenuto conto del fatto che sia stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente, atto con cui si sancisce la conclusione della fase delle indagini preliminari e del momento acquisitivo della prova, né del fatto che egli abbia documentato la dismissione da ogni carica sociale che era stata ritenuta rilevante dal Riesame per la configurazione del pericolo di reiterazione criminosa. Neppure si è motivato in modo pertinente sulla mancanza di attualità delle esigenze cautelari, alla luce della inattività delle società riferibili all'indagato da oltre cinque anni rispetto al momento applicativo 2.3. Il terzo argomento difensivo censura violazione di norme processuali per non avere il provvedimento impugnato affatto trattato dell'appello avverso il rigetto dell'istanza di inefficacia della misura cautelare, pronunciato con ordinanza del 5.10.2019 dal GIP del Tribunale di Roma. L'impugnazione relativa alla dedotta perdita di efficacia della misura cautelare in atto per essere trascorsi i termini di fase in seguito alla declaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per difetto di notifica - pronunciata dal Tribunale dibattimentale in data 18.9.2019 -, non è stata oggetto dell'esame del giudice dell'appello cautelare, nonostante fosse stata riunita alla procedura principale, relativa all'impugnazione del provvedimento del 9.8.2019 del GIP di Roma e nonostante il difensore avesse dedotto specificamente argomenti in proposito nell'udienza svoltasi in camera di consiglio dinanzi al Tribunale del Riesame il 29.11.2019.Il ricorrente, con tale impugnazione, denunciava l'erroneità della tesi del GIP favorevole alla nuova decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. pen. in caso di regresso conseguente a nullità processuali, poiché queste sarebbero comunque idonee a determinare il passaggio alla fase successiva agli effetti delle disposizioni sui termini cautelari di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi