Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2017, n. 31079

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In tema di contributi volontari, il divieto di versamento ad altra gestione speciale dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 1432 del 1971 in presenza di altra contribuzione obbligatoria, si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, in virtù del rinvio mobile di cui al predetto art. 5 a tutte le gestioni speciali INPS e del carattere meramente esemplificativo del riferimento alle gestioni ivi menzionate.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/12/2017, n. 31079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31079
Data del deposito : 28 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT IR D E T N E S E - L L 28 DIC. 2017 O B E T N E S E AULA 'B' E 31 079/ 1 7 N ZIO A R T S I G E R E T OggettoREPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 13504/2012 Cron. 31079 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente Ud. 13/09/2017 Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere PU ConsigliereDott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere - Dott. ROSSANA MANCINO Dott. DANIELA CALAFIORE Consigliere ha pronunciato la seguente १८८५ SENTENZA sul ricorso 13504-2012 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. - in persona del Presidente e legale 80078750587, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA 2017 PATTERI, giusta delega in atti;
3449 ricorrente

contro

CROCE SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FAGGIANI (Ufficio Legale Centrale del Patronato A.C.L.I.), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 74/2011 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 25/11/2011 R.G.N.101/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso le per l'accoglimento del ricorso;
p udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI. rgn 13504/2012 INPS C/ OC NE udienza 13 settembre 2017 FATTI DI CAUSA 1. OC NE otteneva, dal febbraio 2000, la pensione di anzianità a carico della Gestione artigiani (AR) sommando contribuzione effettiva e contribuzione volontaria, nella medesima gestione, debitamente autorizzata.

2. L'INPS accertava che negli anni 1997, 1998, 1999 il OC era stato iscritto anche alla Gestione separata, di modo che contributi effettivi (nella Gestione separata) e contributi volontari (nella Gestione artigiani) erano divenuti incompatibili, conseguendone un'indebita percezione di ratei, non dovuti, della pensione di anzianità, nel periodo da febbraio 2006 al 31 dicembre 2008, pari ad euro 86.856,00. 3. Pertanto, nel gennaio 2009, la pensione AR veniva revocata e, raggiunti i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, l'INPS provvedeva a liquidare la pensione di vecchiaia VOCOM, a carico della Gestione commercianti, con decorrenza febbraio 2006, per la quale erano maturati ratei arretrati per euro 31.259,00. 4. Nel frattempo, maturata anche la pensione UT (pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata), con decorrenza febbraio 2006, per un importo di ratei arretrati pari ad euro 8.912,00, l'INPS poneva tali somme in detrazione dall'indebito complessivo maturato sulla pensione di anzianità revocata e chiedeva, con decreto ingiuntivo, la restituzione di euro 46.685,00 (86.856,00 31.259,00 - 8.912,00), a titolo di indebito pensionistico - maturato sulla pensione di anzianità a carico della Gestione artigiani.

5. Tanto premesso, la Corte d'appello di Trento, con sentenza del 25 novembre 2011, ha respinto il gravame principale, proposto da OC NE, e il gravame incidentale, svolto dall'INPS, avverso la sentenza di primo grado che, pur riconosciuta la sussistenza del dolo del OC, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo.

6. La Corte di merito ha ritenuto insussistente un divieto di coesistenza della contribuzione obbligatoria (nella Gestione separata) e volontaria (nella Gestione artigiani) nel medesimo arco temporale, fondando tale assunto sul 1 AN NO estensore ign 13504/2012 vuoto normativo reso evidente dall'essere stato, il divieto, introdotto con disposizione, l'art.5, comma 3, del

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