Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2016, n. 5415
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Svolgimento del processo
Nei confronti di A.F.P. venne emesso avviso di accertamento relativamente all'anno d'imposta 2002 sulla base di accertamento di maggiori ricavi e indebita deduzione di costi, con rideterminazione di maggiori imposte. Il ricorso del contribuente venne accolto dalla CTP. L'appello dell'Ufficio venne disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sulla base delle seguente motivazione per quello che qui rileva.
La tesi dell'Ufficio, secondo cui ai fini della deduzione dei costi di carburante è ora riconosciuta la possibilità di utilizzare anche delle fatture in luogo delle schede carburante a condizione che questo documento indichi i dati relativi agli autoveicoli, è priva di fondamento "atteso che, in mancanza di differenti normative speciali - che l'Ufficio non ha oltretutto neppure citato -, fra i requisiti formali della fattura, tassativamente elencati al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, non figurano quelli indicati nell'atto di appello dell'Ufficio, nè essi risultano da alcuno degli articoli del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 , applicabile alla fattispecie".
Sull'ulteriore motivo di gravame, aggiunge la CTR che, anche ad ammettersi l'esistenza dei presupposti di legge per l'accertamento induttivo, mentre l'Ufficio ha omesso di produrre gli allegati del p.v.c., il contribuente ha documentato con l'allegato 9 (calcolo dei km e dei ricavi presuntivamente conseguiti) l'esistenza dell'errore di calcolo commesso dai verificatori. "Infatti, in tale documento vengono sommati i km. 284.492 della voce tot. schede carburante ai km. 219.500 della voce dichiarazione rilasciata per la riduzione degli oneri, così ottenendo un totale km percorso di 503.992, dato da cui i verificatori sono partiti per eseguire il calcolo induttivo per determinare i trasporti effettuati. Senonchè, i due addendi di cui sopra corrispondono in realtà alle stesse corse, il cui chilometraggio era chiaramente indicato sia nelle schede carburante (o fatture), sia nelle dichiarazioni rilasciate all'Agenzia delle Dogane di Palermo ai fini della determinazione del rimborso d'accisa previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 25, come modificato dal D.L. n. 356 del 2001, art.