Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/2022, n. 20852
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Le controversie aventi ad oggetto la domanda di transito dai ruoli militari ai ruoli civili, ai sensi dell'art. 386 c.p.c. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che, fino a quando non viene formalizzato il passaggio, il richiedente rimane nei ruoli militari e la pretesa, azionata per ottenere coattivamente dal giudice il riconoscimento del diritto, attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro del militare, rimasto in regime di diritto pubblico, ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituendo il transito una misura di salvaguardia della posizione lavorativa per il caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni, pur persistendo l'idoneità allo svolgimento di altri compiti, seppure riferibili a ruoli diversi dell'amministrazione (quelli civili).
Sul provvedimento
Testo completo
20852-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA D CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COSTITUZIONE - Primo Presidente - PIETRO CURZIO RAPPORTO PUBBLICO IMPIEGO CAMILLA D IASI - Presidente di Sezione - Ud. 08/03/2022 - - Presidente di Sezione - CARLO DE CHIARA U.P.cam. R.G.N. 29965/2020 DLO SINI - Consigliere - Can 20852 Rep. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere - FABRIZIA GARRI - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - A CRATO Consigliere - M M - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 29965-2020 proposto da: C T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE ZAMPARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M;
- ricorrente -
7 0 1 2 2
contro
MINISTERO DELLA DFESA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, E D R,CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI e LELIO MARITATO;
- resistente - avverso la sentenza n. 280/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI D CAUSA 1. Con ricorso al Tribunale di Torino Tommaso C convenne in giudizio il Ministero della Difesa esponendo di essere stato volontario di truppa in servizio permanente dell'Esercito Italiano, con il grado di 1° caporale maggiore dal 1997, come volontario in ferma breve. Dedusse che dal 30 ottobre 2002 era passato nei ruoli dei volontari in servizio permanente ed era stato trasferito presso il 3° Regimento Alpini di Pinerolo fino al 25 gennaio 2005 quando, congedato perché riconosciuto permanentemente non idoneo al servizio militare ed idoneo al transito nei ruoli civili, veniva posto in aspettativa in attesa Ric. 2020 n. 29965 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- delle determinazioni dell'Amministrazione sulla domanda di transito avanzata il 26 gennaio 2005. 2. Allegò che con sentenza del TAR della Campania n. 16553 del 2007 era stato accolto il suo ricorso che aveva ad oggetto il computo dei giorni di aspettativa ed il mancato riscontro della domanda di transito nei ruoli civili. Precisò che quindi, con lettera del 10 aprile 2008, aveva chiesto che si desse seguito alla sua domanda di transito nei ruoli civili. Sottolineò che a tale domanda era seguito un sollecito, dell'11 settembre 2008, e poi una diffida, notificata al Ministero della Difesa ed al Comando del 3° Regimento Alpini di Pinerolo il 9 e 11 dicembre 2008. Evidenziò che, quindi, il 2 luglio 2018, aveva presentato una nuova istanza alla Direzione Generale per il personale militare, a quella del personale civile ed al Gabinetto del Ministero della Difesa. Dedusse quindi che solo con nota del 6 agosto 2018 il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale civile, gli aveva comunicato che la sua istanza era stata già rigettata.
3. Conseguentemente propose ricorso al giudice del lavoro di Torino e chiese previo annullamento/disapplicazione della citata nota del - Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale civile del 6 agosto 2018 e di quella del 25 giugno 2014, in essa menzionata il riconoscimento del suo diritto a transitare nei ruoli civili dell'Amministrazione, come richiesto in data 26 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale del 18 aprile 2002. Domandò inoltre la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni non percepite, anche a titolo di risarcimento del danno, dal mese di giugno del 2005, quando si era formato il silenzio assenso sulla sua domanda, e sino alla sua effettiva immissione nei ruoli. Infine, chiese la condanna del Ministero della Difesa al versamento in suo favore dei contributi previdenziali all'Inps, che a Ric. 2020 n. 29965 sez. SU - ud. 08-03-2022 -3- tal fine convenne in giudizio, ovvero al risarcimento del danno per equivalente.
4. Il Tribunale di Torino si dichiarò carente di giurisdizione sulle domande avanzate e la Corte di appello di Torino, investita del gravame del C, confermò la sentenza di primo grado osservando che il ricorrente aveva formulato una domanda di accertamento del proprio diritto al transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e che, perciò, la controversia si fondava, in base alla prospettazione dello stesso ricorrente, sull'esistenza di un rapporto di impiego quale militare del C con il Ministero della Difesa condizione questa necessaria, insieme alla dichiarazione di permanente non idoneità al servizio militare, per il chiesto passaggio. Ritenne quindi che la controversia relativa a personale militare, ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo che persiste fino all'effettivo inserimento del militare nei ruoli dell'Amministrazione civile non rilevando al riguardo la circostanza che il ricorrente fosse stato collocato in congedo assoluto.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tommaso C affidato ad un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero della Difesa. L'INPS ha depositato procura. Il Procuratore Generale ha concluso, per iscritto, insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con l'unico motivo di ricorso il signor C denuncia l'erroneità della decisione della Corte di appello di Torino che, confermando la sentenza di primo grado, ha declinato la sua giurisdizione sulla controversia. Deduce il ricorrente che, così facendo, il giudice di appello si sarebbe discostato dai principi espressi dalle sezioni unite Ric. 2020 n. 29965 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- della Cassazione con le sentenze n. 23300 del 2016 e n. 21606 del 2019 e sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione degli artt. 63 commi 1 e 4 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 oltre che dell'art. 442 cod. proc. civ. ed in un vizio di motivazione.
6.1. Sostiene il ricorrente che non sarebbe lo status di militare di chi ricorre o chiede un beneficio assistenziale a radicare la giurisdizione esclusiva davanti al giudice amministrativo ma piuttosto analogamente a quanto ritenuto con riguardo alle domande relative ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere la configurazione della posizione soggettiva - azionata come diritto soggettivo e non come interesse legittimo atteso che, nel ricorso dei requisiti di legge, la Pubblica Amministrazione sarebbe priva di discrezionalità e deve limitarsi a dichiarare il transito nel ruolo civile del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato.
6.2. Deduce che tale riconosciuta facoltà di transito avrebbe natura assistenziale poiché consentirebbe a chi sia divenuto privo dei requisiti per proseguire l'attività lavorativa nel ruolo di appartenenza di continuare a lavorare in un ruolo diverso, così preservando il posto di lavoro.
6.3. Sottolinea che si tratta di un beneficio che può essere invocato anche da volontari che non siano titolari di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, ovvero da personale non militare, quale quello appartenente ai corpi di polizia, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 e degli artt. 75 e 76 del