Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2022, n. 49467
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: B A, nato a Manduria il 18/08/1966 avverso la sentenza emessa il 16/10/2018 dal Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere V P;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria di replica del difensore di parte civile, avv. D G, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. G P, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/10/2018, il Tribunale di Taranto ha condannato B A alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede) subiti dalle parti civili costituite SERGI A e BIANCO Giuseppe. 2. Ricorre per cassazione il B, a mezzo del proprio difensore, deducendo, previa dichiarazione di rinuncia alla prescrizione: 2.1. Nullità della sentenza per essere la motivazione stata depositata a quasi tre anni e mezzo di distanza dalla lettura del dispositivo. Si lamenta la violazione di principi costituzionali e sovranazionali, e si chiede in subordine sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla valorizzazione di circostanze successive al dicembre 2013, ovvero posteriori alla data indicata nella contestazione "chiusa". 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei testi indicati dalla difesa, che avevano concordemente escluso la sussistenza delle circostanze (accensione e carico di mezzi pesanti, rumori molesti all'alba, lamentele degli abitanti ecc.), nonchè alla mancanza di valutazione critica della "perizia fonometrica" acquisita dall'ing. STRANIERI e alla inverosimiglianza delle circostanze riferite dalle parti (presenza di mezzi pesanti, attività alle 4/5 di mattina). 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta rilevanza penale della condotta, da ricondurre invece nell'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, I. 447 del 1995. Si censura la sentenza per non aver in alcun modo valutato l'eventuale carattere eccedente o smodato del mestiere rumoroso svolto dal ricorrente, presupposto necessario per configurare il reato di cui all'art. 659 cod. pen., e di aver apoditticamente ritenuto la condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.
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