Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2021, n. 16181
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: UR GI nato a [...] il [...] CI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2019 della Corte Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso di UR e il f rigetto del ricorso di CI
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14 novembre 2019, decidendo sugli appelli avverso due sentenze rese in giudizio abbreviato, confermava la condanna di GI UR e RI CI per vari episodi di peculato salvo escludere per CI la responsabilità per l'episodio del 12 ottobre 2011di cui al capo A).
1.1. UR e CI, dipendenti della AMSEFC, azienda esercenti servizi cimiteriali, quali componenti della squadra addetta ai servizi di esumazione ed estumulazione nelle aree cimiteriali della Provincia di Ferrara, dunque di incaricati di pubblico servizio, avendo, in ragione di tale attività la disponibilità dei beni e dei preziosi custoditi all'interno delle bare e dei loculi oggetto dei lavori- poiché rinvenuti nel corso delle attività di rimozione delle salme - se ne appropriavano, trattandosi di beni altrui in quanto destinati in restituzione agli eredi o, nell'ipotesi di mancata richiesta da parte di questi ultimi, alla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 74 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Ferrara.
1.2. Gli elementi a carico erano rappresentati dagli accertamenti della loro condotta anomala di vendita di numerosi oggetti in oro, dalle videoriprese effettuate durante la loro attività lavorativa, da cui risultava il trattenimento di oggetti d'oro, dal riconoscimento effettuato da congiunti dei soggetti deceduti di alcuni degli oggetti venduti dai ricorrenti.
2. La Corte di appello, considerati gli specifici motivi di impugnazione, osservava: - Non era deducibile l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei congiunti per essere gli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari trattandosi di eccezione formulata dopo l'ammissione al giudizio abbreviato. - I ricorrenti svolgevano attività di incaricati di pubblico servizio perché, indipendentemente dalla qualifica formale dell' ente dal quale dipendevano, le attività inerenti i servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della Pubblica Amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico. In particolare rientravano nel pubblico servizio i compiti del caposquadra o di soggetto da lui delegato di catalogazione degli oggetti rinvenuti nel corso delle operazioni. I due imputati hanno presentato ricorso a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Ricorso nell'interesse di GI UR unico motivo: violazione di legge. Il ricorrente non rivestiva il ruolo di incaricato di pubblico servizio poiché svolgeva un'attività meramente materiale tanto da essere necessaria per ogni sua attività la presenza del caposquadra o di un suo delegato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il necroforo deve essere qualificato come incaricato di