Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2005, n. 14789

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In tema di rapporti di concessione di beni pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ricorre solo quando la controversia abbia un contenuto esclusivamente patrimoniale, non anche quando faccia venire in rilievo i poteri autoritativi della P.A. a tutela dell'interesse pubblico, rendendo necessaria, da parte del giudice, la pronuncia di provvedimenti destinati ad incidere sul contenuto dell'atto concessorio. Pertanto, siccome la prestazione della cauzione da parte del soggetto richiedente la concessione per la radiodiffusione in ambito locale è configurata dall' art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non già come corrispettivo della concessione, bensì come vero e proprio presupposto per il rilascio della concessione stessa, la controversia originata dalla domanda di accertamento della sopravvenuta cessazione dell'obbligo di prestare la cauzione, ai sensi dell'art. 1, Comma terzo-octies, del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, inserito dalla relativa legge di conversione, rientra nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, essendo in discussione l'accertamento del venir meno di uno dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio della concessione in presenza di determinate circostanze oggettive, come tale suscettibile, al di là del carattere patrimoniale della prestazione richiesta al concessionario, di incidere sul rapporto concessorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2005, n. 14789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14789
Data del deposito : 14 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO CENTRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 18, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

e contro
CICIARELLO FRANCO, ORLANDO SETTEMBRINI LUCIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 296/02 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 20/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/05 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito l'Avvocato MELILLO dell'Avvocatura Generale dello Stato. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L O S, in proprio e quale legale rappresentante di Radio Catanzaro Centro, nonché F C, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1998, proposero opposizione al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di Pace di Catanzaro ingiungeva loro di pagare all'INA Assitalia, Agenzia di Catanzaro, la somma di L.

1.800.000 corrispondente all'importo del premio della polizza fideiussoria che Radio Catanzaro Centro aveva dovuto a suo tempo prestare al Ministero delle Comunicazioni a titolo di cauzione, dovuta ai sensi dell'art. 16, co. 8 e 9, L. 6 agosto 1990, n. 223, per il rilascio della concessione di radio-diffusione. Gli opponenti, adducendo di aver ridotto la potenza degli impianti, chiesero che, ai sensi dell'art. 1, co.

3-octies, D.L. 19 ottobre 1992, n. 407
, convertito in L. 482/1992, fosse accertata
l'insussistenza dell'obbligo di versare la cauzione a far data dalla riduzione della potenza degli impianti. Contestualmente chiamarono in causa il Ministero delle Comunicazioni perché li manlevasse in caso di rigetto dell'opposizione e consentisse alla liberazione della cauzione.
L'adito giudice di pace, pur rigettando la domanda di manleva, dichiarò non sussistere più l'obbligazione di pagamento della polizza e, quindi, accertò che il Ministero aveva l'obbligo, sin dal giugno 1996, di consentire la liberazione della cauzione fideiussoria.
Propose appello il Ministero delle Comunicazioni e il Tribunale di Catanzaro, con sentenza resa il 20 marzo 2002, in accoglimento del gravame, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 -, che devolve alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi "contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici".
Preliminarmente, il giudice d'appello ha respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati sul rilievo che, trattandosi di controversia di valore inferiore a lire due milioni e, quindi, da decidere secondo equità, andava proposto immediatamente ricorso per cassazione, osservando che il capo della sentenza impugnato non era quello avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, bensì quello sull'esistenza o meno dell'obbligo di prestare cauzione di importo non inferiore a cento milioni di lire.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che la controversia fosse annoverabile tra quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che il secondo comma dell'art. 5 L. 1034/1971 riserva alla competenza del giudice ordinario, osservando che la prestazione della cauzione nella materia de qua è configurata come vero e proprio presupposto, legislativamente richiesto, ai fini del rilascio della concessione ed, in funzione,
di garanzia rispetto all'obbligazione di pagamento del canone. Sicché, l'accertamento, richiesto nel caso in esame, di sopravvenuta cessazione dell'obbligo di versare la cauzione per mutamento delle condizioni di fatto esistenti al tempo della concessione, avrebbe comportato necessariamente una modificazione dell'atto concessorio, inammissibile per il Giudice ordinario in una materia che circoscrive la sua competenza giurisdizionale alle sole controversie che non comportino alcun intervento sui provvedimenti amministrativi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Catanzaro Centro s.r.l., acquirente dell'impresa Radio

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