Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2005, n. 14789

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Massime1

In tema di rapporti di concessione di beni pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ricorre solo quando la controversia abbia un contenuto esclusivamente patrimoniale, non anche quando faccia venire in rilievo i poteri autoritativi della P.A. a tutela dell'interesse pubblico, rendendo necessaria, da parte del giudice, la pronuncia di provvedimenti destinati ad incidere sul contenuto dell'atto concessorio. Pertanto, siccome la prestazione della cauzione da parte del soggetto richiedente la concessione per la radiodiffusione in ambito locale è configurata dall' art. 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non già come corrispettivo della concessione, bensì come vero e proprio presupposto per il rilascio della concessione stessa, la controversia originata dalla domanda di accertamento della sopravvenuta cessazione dell'obbligo di prestare la cauzione, ai sensi dell'art. 1, Comma terzo-octies, del d.l. 19 ottobre 1992, n. 407, inserito dalla relativa legge di conversione, rientra nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, essendo in discussione l'accertamento del venir meno di uno dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio della concessione in presenza di determinate circostanze oggettive, come tale suscettibile, al di là del carattere patrimoniale della prestazione richiesta al concessionario, di incidere sul rapporto concessorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2005, n. 14789
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14789
Data del deposito : 14 luglio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. DI N L F - Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CATANZARO CENTRO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO

18, presso lo studio dell'avvocato P M, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- controricorrente -


e contro
CICIARELLO FRANCO, ORLANDO SETTEMBRINI LUCIA;



- intimati -


avverso la sentenza n. 296/02 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 20/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/01/05 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;

udito l'Avvocato MELILLO dell'Avvocatura Generale dello Stato. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARTONE

Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L O S, in proprio e quale legale rappresentante di Radio Catanzaro Centro, nonché F C, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 1998, proposero opposizione al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di Pace di Catanzaro ingiungeva loro di pagare all'INA Assitalia, Agenzia di Catanzaro, la somma di L.

1.800.000 corrispondente all'importo del premio della polizza fideiussoria che Radio Catanzaro Centro aveva dovuto a suo tempo prestare al Ministero delle Comunicazioni a titolo di cauzione, dovuta ai sensi dell'34FB1::1996-10-23" href="/norms/laws/itatexth5c1zm4ljwvdub/articles/itaartqze4e2vxcco8ms?version=1d7f863b-9c80-526a-b51b-746b8244109f::LR7CDDF0B6CA2730F34FB1::1996-10-23">art. 16, co. 8 e 9, L. 6 agosto 1990, n. 223, per il rilascio della concessione di radio-diffusione. Gli opponenti, adducendo di aver ridotto la potenza degli impianti, chiesero che, ai sensi dell'art. 1, co.

3-octies, D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito in L. 482/1992, fosse accertata
l'insussistenza dell'obbligo di versare la cauzione a far data dalla riduzione della potenza degli impianti. Contestualmente chiamarono in causa il Ministero delle Comunicazioni perché li manlevasse in caso di rigetto dell'opposizione e consentisse alla liberazione della cauzione.
L'adito giudice di pace, pur rigettando la domanda di manleva, dichiarò non sussistere più l'obbligazione di pagamento della polizza e, quindi, accertò che il Ministero aveva l'obbligo, sin dal giugno 1996, di consentire la liberazione della cauzione fideiussoria.
Propose appello il Ministero delle Comunicazioni e il Tribunale di Catanzaro, con sentenza resa il 20 marzo 2002, in accoglimento del gravame, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 -, che devolve alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali i ricorsi "contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici".
Preliminarmente, il giudice d'appello ha respinta l'eccezione d'inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati sul rilievo che, trattandosi di controversia di valore inferiore a lire due milioni e, quindi, da decidere secondo equità, andava proposto immediatamente ricorso per cassazione, osservando che il capo della sentenza impugnato non era quello avente ad oggetto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, bensì quello sull'esistenza o meno dell'obbligo di prestare cauzione di importo non inferiore a cento milioni di lire.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che la controversia fosse annoverabile tra quelle "concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" che il secondo comma dell'art. 5 L. 1034/1971 riserva alla competenza del giudice ordinario, osservando che la prestazione della cauzione nella materia de qua è configurata come vero e proprio presupposto, legislativamente richiesto, ai fini del rilascio della concessione ed, in funzione,
di garanzia rispetto all'obbligazione di pagamento del canone. Sicché, l'accertamento, richiesto nel caso in esame, di sopravvenuta cessazione dell'obbligo di versare la cauzione per mutamento delle condizioni di fatto esistenti al tempo della concessione, avrebbe comportato necessariamente una modificazione dell'atto concessorio, inammissibile per il Giudice ordinario in una materia che circoscrive la sua competenza giurisdizionale alle sole controversie che non comportino alcun intervento sui provvedimenti amministrativi. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Catanzaro Centro s.r.l., acquirente dell'impresa Radio Catanzaro Centro in virtù di atto pubblico del 27 settembre 2001, affidandosi a tre motivi.
Degli intimati, mentre il Ministero delle Comunicazioni resiste con controricorso, L O S e F C non hanno svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente eccepisce, preliminarmente, l'irricevibilità (rectius: inammissibilità) del ricorso, adducendo che esso è stato proposto oltre i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. All'uopo, sostiene che: poiché la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 4 luglio 2002, quale che sia la parte ad istanza della quale la notificazione è stata eseguita, dovesse essere osservato, nel proporre il ricorso per Cassazione, il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ. ;
in ogni caso, tra la data di pubblicazione della sentenza (20 marzo 2002) e quella di notificazione del ricorso risulta ampiamente decorso anche il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.. L'eccezione è infondata, perché la prima notificazione del ricorso, ancorché nulla in quanto eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, fu eseguita nel rispetto del termine breve fissato dall'art. 325 cod. proc. civ. e la rinnovazione di essa, sebbene posteriore alla scadenza del termine lungo di cui all'art. 327 stesso codice ed eseguita spontaneamente dalla ricorrente prima dell'ordine di rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ., ha comportato la sanatoria ex tunc della nullità della prima notificazione (cfr. Cass., 3 marzo 1999, n. 1774). Ugualmente infondata deve ritenersi l'altra eccezione d'inammissibilità del ricorso, che il controricorrente oppone sul rilievo che la ricorrente avrebbe violato il principio di autonomia del ricorso, non ricostruendo adeguatamente la vicenda processuale, e che, inoltre, non avrebbe proposto veri e propri motivi di impugnazione, essendosi limitato ad esporre nuovamente le difese di merito.
Non risulta violato il principio di autosufficienza del ricorso, poiché la parziale lacunosità della narrativa del ricorso in ordine alle pregresse vicende processuali non impedisce di cogliere l'esatto significato delle censure svolte, che, riguardando, tutte, questioni di diritto, si comprendono agevolmente dalla sola esposizione dei motivi, il cui significato, specie con riferimento alla questione della giurisdizione, è reso ancor più palese dall'ampia esposizione in fatto contenuta nella parte riservata alla narrativa. Quanto ai motivi, essi sono rispettosi del principio di specificità dei motivi di impugnazione ed il significato delle censure svolte è sufficientemente chiaro.
Il ricorso è, dunque, ammissibile e va esaminato. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 113, 339, co. 3, 34 e 38 cod. proc. civ., adducendo che la sentenza di primo grado, essendo stata pronunciata dal Giudice di Pace e riguardando una controversia non eccedente l'importo di L. 2.000.000, era impugnabile con ricorso per Cassazione. Nè rilevava che la domanda di garanzia proposta nei confronti del Ministero delle Comunicazioni eccedesse la competenza di quel Giudice, poiché, non essendo stata tempestivamente eccepita l'incompetenza, il maggior valore di tale domanda non poteva essere addotto solo al fine di consentire un'impugnazione altrimenti non esperibile. La censura è priva di fondamento.
Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che le domande proposte al Giudice di Pace fossero due: la prima, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, di valore inferiore a lire due milioni;

la seconda, proposta dall'opponente nei confronti del Ministero delle Comunicazioni, terzo chiamato in causa, di valore eccedente il limite di competenza del giudice di pace.
In tale situazione correttamente fu proposto l'appello, poiché esso aveva ad oggetto solo la statuizione relativa alla seconda domanda a tal fine rilevando che tale domanda avesse un valore eccedente i limiti entro i quali il giudice di pace decide secondo equità. Nè rilevava che in primo grado non fosse stata tempestivamente eccepita l'incompetenza per valore del giudice adito in ordine a tale domanda, poiché se il comportamento delle parti in quel grado impedì lo spostamento della competenza a favore del giudice superiore, non poteva, per ciò stesso, restare impedita la possibilità di proporre dinanzi allo stesso giudice l'impugnazione avverso la relativa statuizione.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 102, 331 e 354, co. 1, cod. proc. civ., osservando che erroneamente l'impugnazione in appello non fu proposta anche nei confronti dell'INA - Assitalia, litisconsorte necessario, poiché la causa relativa al rapporto tra tale parte e Radio Catanzaro Centro era inscindibilmente connessa a quella relativa al rapporto tra Radio Catanzaro Centro e il Ministero delle Comunicazioni. La censura non può essere condivisa, poiché la domanda proposta da Radio Catanzaro Centro nei confronti del Ministero delle Comunicazioni aveva ad oggetto un accertamento che, pur se collegato all'oggetto della domanda proposta col ricorso per decreto ingiuntivo, non richiedeva il simultaneus processus ne', tanto meno, aveva carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento del credito dedotto in giudizio dall'istituto assicuratore.
Non era, pertanto, necessaria la partecipazione al giudizio di appello di detto istituto, trattandosi di cause scindibili. Col terzo motivo la ricorrente, dolendosi di violazione degli artt. 16 L. 6 agosto 1990, n. 223, 5 D.L. 26 febbraio 1996, n. 80, 5, co. 2, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 1, co.

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