Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 22303
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In materia di assistenza pubblica, il diritto al rimborso, da parte del SSN, delle spese sostenute per prestazioni socio-sanitarie connotate dal requisito della necessità ed urgenza, rese in assenza di convenzione, spetta al cittadino e non alla struttura che dette prestazioni abbia erogato, dal momento che, in mancanza di un rapporto di convenzionamento, quest'ultima non può vantare un diritto di credito proprio nei confronti della ASL, né ha titolo per azionare quello spettante al paziente.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 13302/2022 Numero sezionale 1448/2023 Numero di raccolta generale 22303/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Oggetto Magistrati GESTIONE AFFARI ANGELO SPIRITO Presidente DANILO SESTINI Consigliere rel. re Rel. GIUSEPPE CRICENTI Consigliere PAOLO SPAZIANI Consigliere Ud. 19/04/2023 PU SALVATORE SAIJA Consigliere Cron. R.G.N. 13302/2022 SENTENZA sul ricorso 13302/2022 proposto da: O.S.A. Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Onlus in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Ombrone 12 presso lo studio dell'avvocato Loiodice Isabella che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Di Porto Andrea;
-ricorrente -
contro
Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in Roma Via Aurelia 353 presso lo studio dell'avvocato Cataldi Barbara, rappresentata e difesa dagli avvocati Friolo Maurizio, Piccinni Pierandrea;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1462/2021 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 10/10/2021;
1 Numero registro generale 13302/2022 Numero sezionale 1448/2023 Numero di raccolta generale 22303/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal cons. DANILO SESTINI;
uditi gli Avvocati Isabella Loiodice e Andrea Di Porto;
udito l'Avvocato Pierandrea Piccinni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
2 Numero registro generale 13302/2022 Numero sezionale 1448/2023 Numero di raccolta generale 22303/2023 Data pubblicazione 25/07/2023 FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 2025/2019, il Giudice di Pace di Brindisi rigettò l'opposizione proposta dalla ASL Brindisi avverso il decreto ingiuntivo n. 1019/2017, emesso in favore della O.S.A. Coop Onlus per l'importo di 1902,13 euro (oltre accessori), a fronte di un credito asseritamente derivante da prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di tale Vita Madaghiele, ospitata nella RSSA Villa Bianca di Mesagne, gestita dalla predetta Onlus. Il Tribunale di Brindisi ha accolto l'appello della ASL e ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto opposto, con condanna della O.S.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il Tribunale ha affermato che, sulla base della normativa nazionale e di quella regionale, non è possibile alcuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente coperte dalla mano pubblica se la struttura erogatrice, oltre ad aver ottenuto lo status di soggetto accreditato, non abbia anche instaurato con la ASL una specifica convenzione in forma scritta (a pena di nullità);
tanto premesso, ha rilevato che nel caso in esame era pacifico che tra le parti non era stata stipulata alcuna convenzione, di talché la ASL non era obbligata al pagamento della somma. Quanto alla possibilità di ritenere applicabile il modulo operativo d'urgenza disciplinato dall'articolo 3, comma 9 Reg. regionale n. 4/2007, ha evidenziato che nessuna deroga è prevista alla necessità di stipulazione di un apposito contratto e che, comunque, nel caso di specie non risultava attivata la relativa procedura d'urgenza, dato che non era stata prodotta alcuna proposta motivata del medico di medicina generale né, in alternativa, dei servizi sociali. Ha escluso che le considerazioni svolte dal CTU nominato in primo grado potessero sopperire alle valutazioni che avrebbero dovuto essere effettuate dalla UVM (ove fosse stata investita correttamente, secondo il protocollo previsto). 3 Numero registro generale 13302/2022 Numero sezionale 1448/2023 Numero di raccolta generale 22303/2023 Ha, infine, escluso di poter prendere in considerazione l'assunto Data