Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 30/03/2021, n. 08749
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Testo completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15640/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata
- ricorrente -
contro
S I, rappresentata e difesa dall'Avv. M G, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'Avv. P P, giusta delega in calce al controricorso -controricorrente- Cons.Est.Lu. D'Orazio RGN 15640 2014 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 170/45/2013, depositata il 4 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE:
1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 184/23/2012), che aveva accolto il ricorso presentato da I S contro il rigetto della richiesta di rimborso e la successiva cartella di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, la contribuente si era avvalsa della facoltà di rivalutare il valore di una propria partecipazione azionaria, ai sensi della legge numero 244 del 2007, versando la prima rata di euro 128.000 in data 30 giugno 2008. Successivamente, però, la S aveva rinunciato alla progettata rivalutazione, a seguito dell'intervenuto patto di famiglia con cui aveva trasferito la partecipazione ai figli, ai sensi dell'art.768 bis c.c.. Non aveva versato dunque le rate successive e non aveva compilato il quadro RT della dichiarazione dei redditi, con cui avrebbe dovuto comunicare all'Agenzia delle entrate l'avvenuta rivalutazione. Chiedeva, dunque, il rimborso della somma versata e si opponeva alla cartella di pagamento relativa alle due rate non pagate. Per il giudice d'appello il patto di famiglia, fiscalmente neutro ai fini delle imposte dirette, escludeva la realizzazione di plusvalenze per espressa previsione dell'art.58 del d.P.R. 917/1986;
inoltre, l'impossibilità assoluta, perpetua ed oggettiva di realizzare una plusvalenza rendeva priva di causa l'obbligazione tributaria che ne aveva motivato l'opzione. In assenza di una norma specifica non poteva, poi, sostenersi che il versamento della prima rata avesse determinato il perfezionamento della rideterminazione del valore della partecipazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la contribuente.Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 4.La Procura Generale ha depositato conclusioni scrtte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.Con un unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce "art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) per come modificato dall'art.1, comma 91, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008)". In particolare, si evidenzia che l'art.5 della legge n. 448 del 2001, per come integrato dall'art.1, comma 91, della legge finanziaria 2008, riconosce una facoltà al contribuente, consistente nell'operare la rivalutazione del valore della quota di partecipazione sociale detenuta, con la presentazione di una perizia giurata di stima e a condizione dell'assoggettamento del valore determinato ad imposta sostitutiva di imposta sui redditi. Pertanto, una volta manifestata la volontà di procedere alla rivalutazione mediante versamento della prima rata, sorge l'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'imposta e il contribuente, che si sia avvalso della rateazione del pagamento, è tenuto al versamento dell'intera somma. Con l'esercizio dell'opzione, dunque, si realizza un effetto vincolante, destinato ad incidere sull'obbligazione tributaria, la cui assunzione non può essere oggetto di revoca, in quanto una volta realizzatasi, non può ritenersi più nella disponibilità del contribuente. Inoltre, il patto di famiglia costituisce un atto negoziale che può essere retroattivamente risolto ai sensi dell'art. 768 septies c.c.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2.Invero, ai sensi dell'art. 5 della legge 448 del 2001 "agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art.81, comma uno, lettere C) e C-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del r gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art.64 del codice di procedura civile, 3 z Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7". Nel secondo comma si prevede che "l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4% per le partecipazioni che risultano qualificate.., e al 2°/o per quelle che alla predetta data, non risultano qualificate...". L'imposta sostitutiva è "volontaria" (Cass., 2 agosto 2017, n. 19215), in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata. L'Amministrazione finanziaria, invece, riceve un immediato introito finanziario (Cass., 24057/2014). L'art. 2, comma 2, del d.l. 24-12-2002, n. 282 (convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27), ha esteso la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2003. Inoltre, l'art.
6.bis del d.l. 24-12-2003, n. 355 (convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47), ha esteso tale possibilità alle partecipazioni possedute alla data del t luglio 2003 (Cass., 26845/2014 che tratta della possibilità di una seconda rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art.
6-bis della legge 47/2004). Nel caso in esame, l'art. 1) comma 91) della legge 244/2007 ha modificato il comma 2 dell'art. 2 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, sostituendo al primo periodo, le parole "1 gennaio 2005" con quelle "1 gennaio 2008" ed al secondo periodo le parole "30 giugno 2006", con le parole "30 giugno 2008".
1.3.La contribuente I S ha versato, per la rivalutazione delle partecipazioni nel 2008, quale imposta sostitutiva, la somma di C 128.000,00, in relazione al valore delle quote della Cogeim (erano soci Anna Barrera per il 10 °/0, C 1.560,00, Paolo Barrera per il 10 °/0, C 1.560,00, ed I S per l'80 °/(:), C 12.480,00). La contribuente ha, poi, deciso di seguire un diverso disegno di riorganizzazione aziendale per proseguire l'attività, con il passaggio generazionale a favore dei Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 figli, mediante la stipulazione del "patto di famiglia", stipulato in data 28 gennaio 2009. Pertanto, non è stato compilato il quadro RT del Modello Unico, al fine di dare notizia all'Agenzia delle entrate della avvenuta rivalutazione.
1.4.Con l'entrata in vigore del d.l. 70/2011, l'art. 7 ha, poi, consentito ai
- ricorrente -
contro
S I, rappresentata e difesa dall'Avv. M G, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, n. 38, presso lo studio dell'Avv. P P, giusta delega in calce al controricorso -controricorrente- Cons.Est.Lu. D'Orazio RGN 15640 2014 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 170/45/2013, depositata il 4 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE:
1.La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 184/23/2012), che aveva accolto il ricorso presentato da I S contro il rigetto della richiesta di rimborso e la successiva cartella di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria. In particolare, la contribuente si era avvalsa della facoltà di rivalutare il valore di una propria partecipazione azionaria, ai sensi della legge numero 244 del 2007, versando la prima rata di euro 128.000 in data 30 giugno 2008. Successivamente, però, la S aveva rinunciato alla progettata rivalutazione, a seguito dell'intervenuto patto di famiglia con cui aveva trasferito la partecipazione ai figli, ai sensi dell'art.768 bis c.c.. Non aveva versato dunque le rate successive e non aveva compilato il quadro RT della dichiarazione dei redditi, con cui avrebbe dovuto comunicare all'Agenzia delle entrate l'avvenuta rivalutazione. Chiedeva, dunque, il rimborso della somma versata e si opponeva alla cartella di pagamento relativa alle due rate non pagate. Per il giudice d'appello il patto di famiglia, fiscalmente neutro ai fini delle imposte dirette, escludeva la realizzazione di plusvalenze per espressa previsione dell'art.58 del d.P.R. 917/1986;
inoltre, l'impossibilità assoluta, perpetua ed oggettiva di realizzare una plusvalenza rendeva priva di causa l'obbligazione tributaria che ne aveva motivato l'opzione. In assenza di una norma specifica non poteva, poi, sostenersi che il versamento della prima rata avesse determinato il perfezionamento della rideterminazione del valore della partecipazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso la contribuente.Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 4.La Procura Generale ha depositato conclusioni scrtte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
1.Con un unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce "art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) per come modificato dall'art.1, comma 91, legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008)". In particolare, si evidenzia che l'art.5 della legge n. 448 del 2001, per come integrato dall'art.1, comma 91, della legge finanziaria 2008, riconosce una facoltà al contribuente, consistente nell'operare la rivalutazione del valore della quota di partecipazione sociale detenuta, con la presentazione di una perizia giurata di stima e a condizione dell'assoggettamento del valore determinato ad imposta sostitutiva di imposta sui redditi. Pertanto, una volta manifestata la volontà di procedere alla rivalutazione mediante versamento della prima rata, sorge l'obbligazione tributaria avente ad oggetto l'imposta e il contribuente, che si sia avvalso della rateazione del pagamento, è tenuto al versamento dell'intera somma. Con l'esercizio dell'opzione, dunque, si realizza un effetto vincolante, destinato ad incidere sull'obbligazione tributaria, la cui assunzione non può essere oggetto di revoca, in quanto una volta realizzatasi, non può ritenersi più nella disponibilità del contribuente. Inoltre, il patto di famiglia costituisce un atto negoziale che può essere retroattivamente risolto ai sensi dell'art. 768 septies c.c.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2.Invero, ai sensi dell'art. 5 della legge 448 del 2001 "agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art.81, comma uno, lettere C) e C-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del r gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art.64 del codice di procedura civile, 3 z Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7". Nel secondo comma si prevede che "l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4% per le partecipazioni che risultano qualificate.., e al 2°/o per quelle che alla predetta data, non risultano qualificate...". L'imposta sostitutiva è "volontaria" (Cass., 2 agosto 2017, n. 19215), in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata. L'Amministrazione finanziaria, invece, riceve un immediato introito finanziario (Cass., 24057/2014). L'art. 2, comma 2, del d.l. 24-12-2002, n. 282 (convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27), ha esteso la facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2003. Inoltre, l'art.
6.bis del d.l. 24-12-2003, n. 355 (convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 47), ha esteso tale possibilità alle partecipazioni possedute alla data del t luglio 2003 (Cass., 26845/2014 che tratta della possibilità di una seconda rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art.
6-bis della legge 47/2004). Nel caso in esame, l'art. 1) comma 91) della legge 244/2007 ha modificato il comma 2 dell'art. 2 del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, sostituendo al primo periodo, le parole "1 gennaio 2005" con quelle "1 gennaio 2008" ed al secondo periodo le parole "30 giugno 2006", con le parole "30 giugno 2008".
1.3.La contribuente I S ha versato, per la rivalutazione delle partecipazioni nel 2008, quale imposta sostitutiva, la somma di C 128.000,00, in relazione al valore delle quote della Cogeim (erano soci Anna Barrera per il 10 °/0, C 1.560,00, Paolo Barrera per il 10 °/0, C 1.560,00, ed I S per l'80 °/(:), C 12.480,00). La contribuente ha, poi, deciso di seguire un diverso disegno di riorganizzazione aziendale per proseguire l'attività, con il passaggio generazionale a favore dei Cons.Est.Luigi D'Orazio RGN 15640 2014 figli, mediante la stipulazione del "patto di famiglia", stipulato in data 28 gennaio 2009. Pertanto, non è stato compilato il quadro RT del Modello Unico, al fine di dare notizia all'Agenzia delle entrate della avvenuta rivalutazione.
1.4.Con l'entrata in vigore del d.l. 70/2011, l'art. 7 ha, poi, consentito ai
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