Cass. civ., sez. III, ordinanza 26/05/2020, n. 09667
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 14434/2018 proposto da: P E, elettivamente domiciliato in Roma alla via Licio Giorgieri n. 82 presso lo studio dell'avvocato C C che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro
Cattolica di Assicurazioni Soc. Cooperativa a r.I., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al p.le Delle Belle Arti n. 2 presso lo studio dell'avvocato S G A che lo rappresenta e difende - controricorrente — avverso la sentenza n. 00565/2018 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2018 e contro la sentenza n. 01215 depositata il 26/09/2013 della CORTE d'APPELLO di BARI;
ol '') udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 da C V;
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 00565 del 28/03/2018 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettato l'impugnazione per revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso sentenza della stessa Corte territoriale n. 01215 del 26/09/2013. Dalla sentenza, che ha rigettato la domanda di revocazione, risulta che: E P, subì il furto (o rapina) di un'autovettura marca Porsche, targa CP359VB, concessagli in leasing dalla G. E. Capital S.p.a. ed assicurata contro il rischio di furto e rapina presso la UniOne Assicurazioni S.p.a. La domanda di indennizzo per i danni, quantificati in oltre euro trentamila a mezzo di perizia contrattuale, proposta da P nei confronti della UniOne Assicurazioni S.p.a., venne rigettata dal Tribunale di Bari, per carenza di legittimazione attiva dell'attore. La Corte di Appello territoriale, con sentenza n. 01215 del 26/09/2013, rigettò l'impugnazione di merito proposta dal P avverso la decisione di primo grado. La detta sentenza d'appello venne impugnata, con citazione in revocazione, da E P. La domanda di revocazione — la cui proposizione comportò la sospensione, da parte del giudice competente e su istanza dell'appellante, ai sensi dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., del temine per la proposizione del ricorso per cassazione — venne rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 00565 del 28/03/2018.Ud. 04/12/2019 CC R.G. N. 14434/2018;
estensore: C. V Avverso detta sentenza della Corte territoriale ed avverso la sentenza n. 01215 del 2013, della stessa Corte di Bari, ricorre per cassazione, con atto affidato a tre motivi, E P. Resiste con controricorso Cattolica di Assicurazioni S.c. a r.l. (cessionaria del portafoglio assicurativo di UniOne Assicurazioni S.p.a.). Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. non ha presentato conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: il primo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli art. 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per erronea identificazione delle questioni decisive ai fini del giudizio ed erronea valutazione delle prove, da parte del giudice della revocazione, censura la sentenza n. 00565 del 2018 della Corte di Appello di Bari;
il secondo mezzo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. per violazione, da parte del giudice dell'appello, dei limiti connessi all'ambito delle questioni effettivamente dedotte in giudizio dalle parti, si appunta sulla sentenza n. 01215 del 2013 della Corte di Appello di Bari;
il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ancora con riferimento al procedimento d'appello conclusosi con la sentenza n. 01215 del 2013, errata valutazione delle prove e omessa valutazione
- ricorrente -
contro
Cattolica di Assicurazioni Soc. Cooperativa a r.I., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma al p.le Delle Belle Arti n. 2 presso lo studio dell'avvocato S G A che lo rappresenta e difende - controricorrente — avverso la sentenza n. 00565/2018 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2018 e contro la sentenza n. 01215 depositata il 26/09/2013 della CORTE d'APPELLO di BARI;
ol '') udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 da C V;
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 00565 del 28/03/2018 ha, per quanto ancora rileva in questa sede, rigettato l'impugnazione per revocazione, proposta ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., avverso sentenza della stessa Corte territoriale n. 01215 del 26/09/2013. Dalla sentenza, che ha rigettato la domanda di revocazione, risulta che: E P, subì il furto (o rapina) di un'autovettura marca Porsche, targa CP359VB, concessagli in leasing dalla G. E. Capital S.p.a. ed assicurata contro il rischio di furto e rapina presso la UniOne Assicurazioni S.p.a. La domanda di indennizzo per i danni, quantificati in oltre euro trentamila a mezzo di perizia contrattuale, proposta da P nei confronti della UniOne Assicurazioni S.p.a., venne rigettata dal Tribunale di Bari, per carenza di legittimazione attiva dell'attore. La Corte di Appello territoriale, con sentenza n. 01215 del 26/09/2013, rigettò l'impugnazione di merito proposta dal P avverso la decisione di primo grado. La detta sentenza d'appello venne impugnata, con citazione in revocazione, da E P. La domanda di revocazione — la cui proposizione comportò la sospensione, da parte del giudice competente e su istanza dell'appellante, ai sensi dell'art. 398, comma 4, cod. proc. civ., del temine per la proposizione del ricorso per cassazione — venne rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 00565 del 28/03/2018.Ud. 04/12/2019 CC R.G. N. 14434/2018;
estensore: C. V Avverso detta sentenza della Corte territoriale ed avverso la sentenza n. 01215 del 2013, della stessa Corte di Bari, ricorre per cassazione, con atto affidato a tre motivi, E P. Resiste con controricorso Cattolica di Assicurazioni S.c. a r.l. (cessionaria del portafoglio assicurativo di UniOne Assicurazioni S.p.a.). Il ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. non ha presentato conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti: il primo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli art. 116 e 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per erronea identificazione delle questioni decisive ai fini del giudizio ed erronea valutazione delle prove, da parte del giudice della revocazione, censura la sentenza n. 00565 del 2018 della Corte di Appello di Bari;
il secondo mezzo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. per violazione, da parte del giudice dell'appello, dei limiti connessi all'ambito delle questioni effettivamente dedotte in giudizio dalle parti, si appunta sulla sentenza n. 01215 del 2013 della Corte di Appello di Bari;
il terzo mezzo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., ancora con riferimento al procedimento d'appello conclusosi con la sentenza n. 01215 del 2013, errata valutazione delle prove e omessa valutazione
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