Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 26981
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Testo completo
: R M G, rappresentata e difes a per procura al le liti in calce al ricorso dall’Avvocato G D S, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, c.ne Clodia n. 82. Ricorrente
contro
Condominio di via Amiterno n. 12 in Roma, in persona del suo amministratore sig.ra R C, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al contro ricorso dall’Avvocato M M, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente avverso la sentenza n.565 della Corte di appello di Roma , depositata il 28. 1. 2016. Udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9. 3. 2022 d al consigliere relatore M B;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. N. 5675/2017.
Fatti di causa
Con sentenza n. 565 del 28. 1. 2016 la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da R M G di condanna del condominio di via Amiterno n. 12 in Roma alla restituzione della somma di euro 3.098,74. Nelproprio atto di citazione l’attrice aveva dedotto che detta somma era stata da lei anticipata a titolo di acconto alla ditta IRA di G C per l’esecuzione dei lavori di restauro della facciata dell’edificio condominiale, deliberati ed affidati alla suddetta impresa con delibera dell’assemblea in data 3. 5. 2000, e che, avendo successivamente l’assemblea respinto la sua richiesta di rimborso, si era vista costretta a pagare una seconda volta la quota di contributi a suo caricoe a citare il c ondomino in giudizio . A sostegno della conclusione accolta la Corte di appello affermò che, in adesione all’orientamento delle Sezioni unite di questa Corte affermatosi con la sentenza n. 9148 del 2008, le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzisono obbligazioni parzi arie e non solidali, essendo la responsabilità dei singoli condomini limitata proporzionalmente alla rispettiva quota, con l’effetto che l’attrice non poteva esercitare azione di regresso nei confronti del condominio, ma avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini chiedendo il rimborso pro quota di quanto anticipato. Aggiunse altresì che la parte nemmeno poteva invocare a suo favore il disposto di cui all’art. 1134 cod. civ., atteso che nel caso di specie risultavano assenti entrambi i presupposti richiesti da tale norma, atteso che i lavori oggetto del pagamento parziale chiesto in restituzione erano stati debitamente autorizzati dall’assemblea e che difettava, in ordine a tale pagamento, anche il requisito dell’urgenza. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 22. 2. 2017, ricor re R M G, sulla base di due motivi. Il condominio di via Amiterno n. 12 in Roma ha notificato controricorso e depositato successiva memoria Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe
contro
Condominio di via Amiterno n. 12 in Roma, in persona del suo amministratore sig.ra R C, rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al contro ricorso dall’Avvocato M M, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente avverso la sentenza n.565 della Corte di appello di Roma , depositata il 28. 1. 2016. Udita la relazione della causa svolta all’udienza del 9. 3. 2022 d al consigliere relatore M B;
viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso. R.G. N. 5675/2017.
Fatti di causa
Con sentenza n. 565 del 28. 1. 2016 la Corte di appello di Roma confermò la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da R M G di condanna del condominio di via Amiterno n. 12 in Roma alla restituzione della somma di euro 3.098,74. Nelproprio atto di citazione l’attrice aveva dedotto che detta somma era stata da lei anticipata a titolo di acconto alla ditta IRA di G C per l’esecuzione dei lavori di restauro della facciata dell’edificio condominiale, deliberati ed affidati alla suddetta impresa con delibera dell’assemblea in data 3. 5. 2000, e che, avendo successivamente l’assemblea respinto la sua richiesta di rimborso, si era vista costretta a pagare una seconda volta la quota di contributi a suo caricoe a citare il c ondomino in giudizio . A sostegno della conclusione accolta la Corte di appello affermò che, in adesione all’orientamento delle Sezioni unite di questa Corte affermatosi con la sentenza n. 9148 del 2008, le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzisono obbligazioni parzi arie e non solidali, essendo la responsabilità dei singoli condomini limitata proporzionalmente alla rispettiva quota, con l’effetto che l’attrice non poteva esercitare azione di regresso nei confronti del condominio, ma avrebbe dovuto agire nei confronti dei singoli condomini chiedendo il rimborso pro quota di quanto anticipato. Aggiunse altresì che la parte nemmeno poteva invocare a suo favore il disposto di cui all’art. 1134 cod. civ., atteso che nel caso di specie risultavano assenti entrambi i presupposti richiesti da tale norma, atteso che i lavori oggetto del pagamento parziale chiesto in restituzione erano stati debitamente autorizzati dall’assemblea e che difettava, in ordine a tale pagamento, anche il requisito dell’urgenza. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 22. 2. 2017, ricor re R M G, sulla base di due motivi. Il condominio di via Amiterno n. 12 in Roma ha notificato controricorso e depositato successiva memoria Il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe
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