Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2016, n. 12729
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In caso di sinistro causato da veicolo con targa straniera risultata rubata, non costituisce eccezione in senso stretto, ma mera difesa, proponibile anche nella comparsa conclusionale d'appello, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale sollevata dal convenuto Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 198 del 2007, assumendo che il predetto veicolo debba considerarsi non già "sconosciuto", bensì "abitualmente stazionante" nel territorio dello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la targa (alla stregua dell'interpretazione dell'art. 1, par. 4, della Direttiva 72/166/CEE, modificata dalla Direttiva 84/5/CEE, fornita dalla Corte di giustizia CE 12 novembre 1992, C-73/89), sicché il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro compete all'Ufficio Centrale Italiano, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 12 ottobre 1972.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE ITALIAN 12729/2 016 REPUBBLICA ITALIANA RESP. CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19910/2013 0.12729 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. Rep.
0.1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI Od. 24/02/2016 - Consigliere PU Dott. ANGELO SPIRITO Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Rel. Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19910-2013 proposto da: FONDIARIA SAI SPA 00818570012 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, che la rappresenta е difende giusta procura speciale а margine del ricorso;
2016 ricorrente - 436 contro elettivamente domiciliata in ROMA, BOBEICA PETRINA, dell'avvocatoVIA CICERONE 44, presso 10 studio ANDREA SCAFA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUCA BALLO giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 524/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l'Avvocato ANDREA SCAFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
びG₂ 19910/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 3 marzo 2007 il Tribunale di Forlì accoglieva domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale del 19 dicembre 1998 proposta da TR EI (cittadina romena residente in Italia) nei confronti di Fondiaria SAI S.p.A. quale rappresentante del F.G.V.S., danni che l'attrice avrebbe riportato in quanto trasportata su un'auto di cui le era ignoto il conducente, auto che era non identificabile, essendone risultati falsi la targa, la carta di circolazione, la carta verde e i documenti assicurativi. Avendo Fondiaria SAI S.p.A. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 12 marzo-18 aprile 2013, lo respingeva, ritenendo tra l'altro tardiva una eccezione proposta dall'appellante nella conclusionale di secondo grado, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva per essere stato il sinistro causato da un veicolo con targa straniera rubata, il quale peraltro secondo l'appellante non sarebbe stato veicolo sconosciuto, bensì veicolo abitualmente stazionante nel territorio dello Stato che gli aveva rilasciato la targa, la Francia, per cui l'azione avrebbe dovuto proporsi, ai sensi del d.m.12 ottobre 1972, nei confronti di U.C.I.
2. Ha presentato ricorso Fondiaria SAI S.p.A, sulla base di un unico motivo. Viene denunciata, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli articoli 81 c.p.c., 1 d.m.12 ottobre 1972, e 19, lettera a), l. 990/1969. L'eccezione di cui sopra, infatti, non sarebbe tardiva, non essendo una eccezione in senso stretto e non essendosi formato il giudicato interno sulla carenza di legittimazione passiva della ricorrente. I fatti, quali prospettati dalla EI quale attrice (e cioè che il sinistro era avvenuto in Italia su un veicolo immatricolato in Francia, con targa, carta di circolazione, carta verde e documenti assicurativi falsificati), avrebbero dovuto indurre ad applicare la direttiva UE 72/166, per cui la legittimazione passiva sarebbe stata attribuibile all'U.C.I. La carenza di legittimazione passiva della ricorrente discenderebbe poi dal fatto che il veicolo non era qualificabile come sconosciuto, perché sarebbe stato identificato dalla Polstrada di Forlì e sarebbe stato altresì accertato che l'immatricolazione era avvenuta in Francia, il tutto come da accertamento del 19 settembre 1999 proveniente appunto dalla Polstrada di Forlì e prodotto col ricorso. Si è difesa con controricorso la EI, osservando che, come rilevato dal giudice d'appello, la eccezione in questione non riguarderebbe la legitimatio ad causam, bensì la titolarità della situazione giuridica sostanziale, qualificabile oggetto di una questione di fatto. L'eccezione sarebbe stata dunque inammissibile ex articolo 345 c.p.c., come ritenuto dalla corte territoriale. Conclude pertanto la controricorrente nel senso del rigetto del ricorso. La ricorrente ha poi depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. 3 و MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è fondato.
3.1 La ricorrente, come convenuta in primo grado, si era costituita resistendo, e in particolare adducendo come evidenzia pure il giudice d'appello nella descrizione dello svolgimento del processo che l'attrice avrebbe dovuto provare la riconducibilità dell'evento alla circolazione - del conducente del veicolo non identificato, la responsabilità del medesimo e la ricorrenza delle condizioni legittimanti la citazione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, nonché contestando il quantum dei danni pretesi. Avendo il primo giudice accolto la domanda reputando applicabile alla fattispecie la I. 990/1969 ai sensi dell'articolo 17 I. 218/1995 e ritenendo l'ignoto conducente responsabile nella causazione del sinistro, l'attuale ricorrente