Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2020, n. 28567

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2020, n. 28567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28567
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RC LO ES, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
sentite le conclusioni dei difensori, avv.ti Aurelio Cannatelli e Cristina Michetelli, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 28 febbraio 2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, è stata affermata la penale responsabilità di LO ES RC per il delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. per avere detenuto un passaporto falso destinato ad un uso non personale, e lo stesso è stato condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso LO ES RC, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di un solo motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 133, 62-bis e 163 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguenti omessa riduzione di pena ed omessa applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche la motivazione della sentenza di secondo grado si limitava a ricalcare quella della sentenza di primo grado, senza dare alcuna risposta ai rilievi critici formulati nel terzo motivo di appello. Era ben vero che il giudice di appello poteva motivare il diniego delle attenuanti generiche limitandosi ad indicare l'elemento ritenuto ostativo e che il relativo apprezzamento, in quanto discrezionale, laddove idoneamente motivato, non era censurabile in sede di legittimità. Tuttavia, il giudice di appello, a fronte di motivi di appello contenenti specifiche censure, non poteva limitarsi a rinviare genericamente alla motivazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie la Corte territoriale, per negare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aveva fatto riferimento solo al negativo comportamento processuale tenuto dall'imputato che non consentiva di ritenere provato il suo pentimento, senza, però, indicare con quale comportamento il RC avrebbe violato il principio di lealtà processuale. Peraltro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi esclusivamente sulla valutazione negativa della mancanza di collaborazione da parte dell'imputato, che costituisce espressione di scelte difensive non valutabili, in quanto riconducibili all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44630 del 17/10/2013, Faga, Rv. 256963). In proposito le Sezioni Unite hanno affermato che ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se consente all'imputato il silenzio e persino la menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253152). Né le attenuanti generiche potevano essere subordinate alla confessione dell'imputato.Nel caso in esame non vengono chiariti i motivi della negazione delle attenuanti generiche e nemmeno viene data risposta ai motivi di appello.

3. In data 30 luglio 2020 i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria contenente motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione.

3.1. Con il primo motivo lamentano la violazione dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. e sostengono che il passaporto rinvenuto nell'abitazione del RC doveva essere ritenuto inesistente poiché redatto su un modello obsoleto, perché utilizzato in Spagna sino al 2014. Il passaporto appariva rilasciato il 21

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